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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12462/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi tributari riuniti, originati da avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, tra l'altro, sopravvenienze passive ritenute non inerenti, costi per locazione e servizi ritenuti non inerenti o antieconomici, spese per pubblicizzazione di convegni, ricavi per servizi di manutenzione e custodia asseritamente non fatturati nell'esercizio corretto, nonché un ulteriore recupero relativo a utili distribuiti ai soci. In appello la CGT di secondo grado ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio su alcuni capi, rigettando o dichiarando inammissibili i gravami della contribuente e della socia, e ha rigettato l'appello dell'Ufficio su altro capo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi, denunciando: omessa valutazione di prove documentali e fatti non contestati, omesso esame di fatti decisivi relativi alla struttura del gruppo e ai rapporti tra le società, violazione delle norme sulla transazione, sulla deducibilità delle perdite e sull'inerenza/certezza delle poste passive, errata applicazione delle regole sulla responsabilità da eterodirezione, nonché vizi di motivazione e di valutazione delle scritture contabili. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione. La Corte ha accolto questa eccezione rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dalla L. n. 197 del 2022, perché il termine era già spirato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate: la sentenza di appello era stata pubblicata il 21 aprile 2022, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 19 maggio 2023, quindi oltre il termine lungo semestrale applicabile al giudizio. Ha escluso che potesse operare la sospensione di cui all'art. 1, comma 199, L. n. 197 del 2022, perché al momento della sua entrata in vigore il termine di impugnazione era già scaduto. Ha altresì escluso la rimessione in termini, richiamando il principio per cui il termine ex art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione di cancelleria. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione di cancelleria; nel caso concreto il ricorso era tardivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1 e comma 2; richiamo anche al comma 3

    È stata richiamata la proposta del consigliere delegato per manifesta inammissibilità e l'istanza di decisione con nuova procura; la Corte ha precisato che non si applica la disciplina sanzionatoria del comma 3 per difformità tra proposta e decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per omessa valutazione di prove e fatti non contestati.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'inerenza e la certezza delle poste passive e la deducibilità delle perdite/sopravvenienze.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    La ricorrente lo richiamava per contestare la valutazione di inattendibilità delle scritture contabili.

  • art. 1965 c.c.

    Invocato per qualificare i negozi come transazioni onerose.

  • artt. 769 e ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per escludere una gratuità delle attribuzioni, in contrapposizione alla lettura della pretesa fiscale.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della qualificazione delle operazioni oggetto di contestazione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere una possibile responsabilità della società dirigente in ipotesi di fallimento delle società eterodirette.

  • art. 2496 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alla prospettata responsabilità del gruppo/eterodirezione.

  • art. 216 l. fall.

    Richiamato quale possibile conseguenza penale prospettata dalla ricorrente in caso di fallimento delle società eterodirette.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 199, L. n. 197 del 2022

    sospesi per undici mesi i termini di impugnazione

    La Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione perché il termine di impugnazione era già scaduto prima dell'entrata in vigore della norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione di cancelleria; la mancata conoscenza soggettiva del deposito non sposta il dies a quo.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una legge sopravvenuta non opera se, alla data della sua entrata in vigore, il termine per impugnare era già integralmente spirato.
  • La rimessione in termini non può essere utilizzata per sanare una decadenza derivante da errore di diritto sulla decorrenza del termine di impugnazione, quando la regola legale è chiara e il difensore avrebbe dovuto attivarsi per verificare gli esiti del processo.
  • Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare nel merito i motivi di censura, anche se articolati in violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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