Cassazione Civile, Ordinanza n. 12441/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Potenza che aveva convalidato per sessanta giorni la proroga del suo trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio. La vicenda nasceva dopo un provvedimento di espulsione prefettizio e una precedente convalida del trattenimento; durante il trattenimento lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale, ritenuta dal Tribunale strumentale e pretestuosa. In cassazione il ricorrente ha dedotto un solo motivo: violazione degli artt. 24 Cost. e 13 d.lgs. 286/1998, per essere stata l'udienza di convalida celebrata senza la partecipazione del difensore di fiducia, benché questi fosse già stato nominato in data anteriore all'udienza e non avesse ricevuto la comunicazione del giorno e dell'ora dell'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza di convalida/proroga del trattenimento. Richiamando il proprio precedente orientamento, ha affermato che la nomina tempestiva del difensore impone la sua partecipazione e richiede una puntuale comunicazione del luogo e del tempo dell'udienza. Poiché dagli atti risultava la nomina del difensore in data 17 aprile 2024 e la mancata comunicazione della fissazione dell'udienza a tale difensore, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato senza rinvio. Quanto alle spese, ha escluso la regolazione nel giudizio di legittimità, rinviando la liquidazione al Tribunale di Potenza secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La garanzia del diritto di difesa è violata se l'udienza si svolge senza il difensore di fiducia tempestivamente nominato e senza che questi sia stato avvisato del tempo e del luogo dell'udienza.
La disciplina del trattenimento dello straniero va applicata nel rispetto delle garanzie difensive, inclusa la partecipazione del difensore di fiducia all'udienza di convalida o proroga.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge in cassazione.
La parte ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il compenso e le spese del difensore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio devono essere liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata o, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, la nomina preventiva del difensore di fiducia rende necessaria la sua effettiva partecipazione all'udienza, con conseguente obbligo di comunicazione puntuale del luogo e del tempo della stessa.
- La celebrazione dell'udienza in assenza del difensore di fiducia tempestivamente nominato integra un vizio processuale rilevante e comporta la cassazione del provvedimento di convalida o proroga.
- Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non una ordinaria regolazione delle spese nel dispositivo di condanna.
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