Cassazione Civile, Ordinanza n. 12446/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia origina dal rigetto, da parte del giudice di pace, dell’opposizione proposta contro un decreto di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto della Provincia di Matera. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro censure: (1) nullità/illegittimità del decreto per difetto di sottoscrizione da parte del Prefetto e incompetenza dell’organo firmatario, sostenendo che l’atto risultava firmato da un vice prefetto aggiunto senza prova di delega; (2) violazione della disciplina sull’espulsione per erroneità dei presupposti fattuali, poiché l’ingresso in Italia sarebbe avvenuto regolarmente, con visto apposto dopo controlli di frontiera; (3) omessa valutazione delle cause di inespellibilità, in particolare dell’inserimento sociale e lavorativo, allegando contratto a tempo indeterminato e buste paga; (4) violazione della normativa invocata sul rapporto tra rinuncia alla domanda di protezione e conseguenze sul permesso/documento per l’espatrio, lamentando che il giudice di pace avesse valorizzato in modo erroneo una presunta rinuncia al ricorso. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, e ha ritenuto il quarto manifestamente inammissibile perché fondato su circostanze di fatto extraprocessuali meramente dedotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e assorbiti gli altri due. Ha quindi cassato l’ordinanza del giudice di pace e ha rinviato la causa al giudice di pace di Matera in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull’erronea verifica, da parte del giudice di merito, della legittimazione alla sottoscrizione del decreto espulsivo: il giudice di pace aveva ritenuto firmatario il vice prefetto vicario, ma l’atto era sottoscritto dal vice prefetto aggiunto; in tale situazione occorreva accertare la sussistenza di una delega specifica in favore dell’aggiunto, eventualmente con richiesta di prova alla Prefettura.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza/provvedimento
art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998
norma posta a fondamento del decreto di espulsione; la Corte ribadisce che la validità dell’atto dipende anche dalla legittimazione del soggetto che lo sottoscrive
art. 21-octies L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente per contestare la validità del decreto; la Corte non affronta il merito della censura perché accoglie il profilo della sottoscrizione
art. 10 D.Lgs. n. 286/1998
richiamato nel secondo motivo in relazione ai presupposti dell’espulsione
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità del provvedimento per motivazione/valutazione asseritamente mancante
art. 112 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia/omessa valutazione delle cause di inespellibilità
art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 25/2008
richiamato nel quarto motivo in tema di conseguenze della rinuncia alla domanda di protezione
art. 10-bis, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
richiamato nel quarto motivo in tema di effetti della rinuncia e del rilascio di documentazione per l’espatrio
Massime di principio
- Il decreto di espulsione sottoscritto da un vice prefetto aggiunto è illegittimo se non risulta una delega specifica conferita al medesimo prima dell’adozione dell’atto; la sola qualifica del firmatario non basta a sanare il vizio.
- Il vice prefetto vicario può sostituire il prefetto nelle sue funzioni generali senza necessità di una delega da dimostrare in concreto; per il vice prefetto aggiunto, invece, è necessaria un’apposita delega riferibile al singolo potere esercitato o comunque esistente e conferita prima del provvedimento.
- Quando la sottoscrizione del decreto espulsivo è contestata dalla parte, il giudice deve verificare la sussistenza della delega al firmatario diverso dal prefetto o dal vicario, potendo richiedere all’amministrazione di provarne l’esistenza.
- Le censure fondate su mere allegazioni di fatti extraprocessuali, non adeguatamente introdotti e verificati nel processo, sono manifestamente inammissibili in sede di legittimità.
- L’accoglimento di un motivo che investe la legittimità formale dell’atto amministrativo può assorbire le censure sui presupposti sostanziali dell’espulsione e sulle cause di inespellibilità.
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