Cassazione Civile, Ordinanza n. 12447/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace aveva convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso nell’ambito della procedura amministrativa in materia di immigrazione. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato la violazione del diritto di difesa e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che, pur avendo nominato un difensore di fiducia, all’udienza di convalida era stato assistito da un difensore d’ufficio, perché il difensore di fiducia avrebbe ricevuto l’avviso solo poco prima dell’udienza e, impegnato altrove, avrebbe incontrato difficoltà tecniche nel collegamento telematico; secondo il ricorrente, ciò avrebbe reso intempestiva la convocazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il provvedimento si fondava su presupposti erronei: il foglio notizie sarebbe stato compilato in italiano e inglese e non in albanese, con conseguente possibile travisamento della volontà espressa; inoltre avrebbe avuto legami familiari in Italia tramite la cognata e avrebbe attivato una procedura per ottenere un permesso di soggiorno, con possibile rilevanza ostativa all’accompagnamento alla frontiera. Con il terzo motivo ha chiesto la sospensione dell’esecuzione del decreto di convalida, invocando la fondatezza delle censure precedenti e il grave pregiudizio derivante dall’espulsione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel procedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, non esiste un termine fisso di preavviso per il difensore di fiducia, essendo richiesto soltanto che sia tempestivamente avvertito; la tempestività va valutata in funzione della possibilità effettiva di partecipare all’udienza. Nel caso concreto, l’avviso di circa un’ora prima, unito al fatto che l’udienza poteva svolgersi da remoto e che il giudice aveva atteso a lungo il difensore di fiducia prima di procedere con il difensore d’ufficio, è stato ritenuto sufficiente. La Corte ha inoltre osservato che i problemi tecnici erano ascrivibili al dispositivo del difensore e non a malfunzionamenti del sistema giudiziario, sicché non vi era stata lesione del diritto di difesa. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che eventuali profili ostativi legati al ricongiungimento familiare o ai divieti di espulsione devono sì essere verificati dal giudice, ma nel caso concreto tali circostanze non erano state dedotte in modo utile davanti al giudice di pace; per contro, le dichiarazioni rese dall’interessato in udienza escludevano di avere famiglia in Italia e confermavano l’assenza di lavoro e la volontà di non rientrare nel Paese d’origine. La censura relativa alla lingua del foglio notizie è stata ritenuta non decisiva, anche perché il ricorrente aveva dichiarato di comprendere l’italiano e le domande erano semplici. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sospensiva non è proponibile nel giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato infine dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa, ma ritenuto non violato nel caso concreto
art. 13 d.lgs. 286/1998
richiamato insieme all’art. 14 TUI quale disciplina del provvedimento di espulsione/accompagnamento alla frontiera
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
tempestivamente avvertito
il difensore di fiducia deve essere avvisato tempestivamente dell’udienza di convalida; la tempestività va valutata in concreto rispetto alla possibilità di partecipare all’udienza
art. 19 d.lgs. 286/1998
richiamato quale norma sui divieti di espulsione e sulle cause ostative da verificare in concreto
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
evocato dal ricorrente come base per opporsi all’espulsione in ragione di legami familiari
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, il difensore di fiducia deve essere avvisato tempestivamente, ma non è previsto un termine fisso di preavviso; la tempestività si valuta in relazione concreta alla possibilità di partecipare all’udienza.
- Se l’udienza è fissata in tempi molto ristretti e viene prevista la partecipazione da remoto, il giudice può ritenere sufficiente un preavviso breve, purché abbia consentito un effettivo tentativo di collegamento e abbia atteso un congruo tempo prima di procedere con il difensore d’ufficio.
- La sostituzione del difensore di fiducia con il difensore d’ufficio non integra violazione del diritto di difesa quando l’assenza del difensore nominato non sia giustificata e il giudice abbia assicurato un tempo ragionevole per la partecipazione.
- Nel controllo giurisdizionale sulla convalida di provvedimenti in materia di immigrazione, il giudice deve verificare anche l’esistenza di eventuali cause ostative all’espulsione, ma le relative circostanze devono risultare dedotte in modo pertinente e coerente dagli atti e dalle dichiarazioni rese dall’interessato.
- Le doglianze sulla mancata traduzione nella lingua madre del foglio notizie non sono decisive se l’interessato dichiara di comprendere la lingua italiana e il contenuto delle domande risulta semplice, salvo prova concreta di un effettivo travisamento della volontà espressa.
- Le istanze cautelari di sospensione dell’esecuzione non sono proponibili nel giudizio di cassazione quando non previste dal rito di legittimità.
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