Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12448/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Lo straniero, appena scarcerato dalla casa circondariale di Cremona, è stato raggiunto da decreto prefettizio di espulsione e da contestuale decreto di trattenimento, poi convalidato dal giudice di pace. Nel ricorso per cassazione ha censurato, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva di avere presentato nel 2021 domanda di protezione internazionale e di non conoscere l'esito della relativa procedura; aggiungeva che la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda con provvedimento del 4 luglio 2022, ma tale decisione non gli era stata notificata. A suo dire, il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto la questione estranea al giudizio di convalida del trattenimento, mentre avrebbe dovuto verificare se il decreto di espulsione fosse manifestamente illegittimo e quindi inidoneo a sorreggere il trattenimento, perché emesso nei confronti di un soggetto ancora nei termini per impugnare il diniego della protezione internazionale e, perciò, inespellibile o comunque non validamente espellibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, anche quando essa derivi da una situazione di inespellibilità dello straniero. Nel caso concreto, il giudice di pace avrebbe dovuto accertare se il decreto espulsivo fosse manifestamente illegittimo per la pendenza o la non definizione efficace della procedura di protezione internazionale. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, applicando l'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il trattenimento non poteva più essere validamente prorogato a termini ormai scaduti. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione in favore o contro la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha rilevato che la liquidazione spetta al giudice del procedimento secondo la disciplina del patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti

    è stata dedotta come norma di censura per lamentare l'omesso esame della pendenza/effetti della domanda di protezione internazionale e della notificazione del diniego

  • art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998

    deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, in relazione all'art. 5, par. 1 CEDU, imponendo al giudice della convalida di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione

  • art. 5, par. 1 CEDU

    consente la detenzione a fini di espulsione solo se la procedura è regolare; ciò limita la legittimità del trattenimento

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito perché il trattenimento non può più essere validamente prorogato

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    prevede l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    prevede l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati dal giudice del procedimento su apposita istanza

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica alla soccombenza di un'amministrazione statale

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato insieme all'art. 83 per la liquidazione delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in caso di cassazione senza rinvio

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice non può limitarsi a verificare formalmente l'esistenza del decreto di espulsione, ma deve rilevare incidentalmente la sua manifesta illegittimità quando essa sia decisiva ai fini della legittimità del trattenimento.
  • La manifesta illegittimità del decreto di espulsione può dipendere anche da una situazione di inespellibilità dello straniero, compresa la pendenza o la non definizione efficace della domanda di protezione internazionale.
  • L'art. 14 del testo unico immigrazione deve essere letto in modo costituzionalmente orientato e in coerenza con l'art. 5, par. 1 CEDU, che ammette la detenzione a fini di espulsione solo se la procedura è regolare.
  • Quando il trattenimento non può più essere validamente prorogato per il decorso dei termini, la Corte può cassare senza rinvio perché il processo non è più utilmente proseguibile.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera ex lege; la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002 e, in caso di soccombenza di un'amministrazione statale, non si applica la regola della condanna alle spese in favore dello Stato come per le parti private.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.