Cassazione Civile, Ordinanza n. 12448/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Lo straniero, appena scarcerato dalla casa circondariale di Cremona, è stato raggiunto da decreto prefettizio di espulsione e da contestuale decreto di trattenimento, poi convalidato dal giudice di pace. Nel ricorso per cassazione ha censurato, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva di avere presentato nel 2021 domanda di protezione internazionale e di non conoscere l'esito della relativa procedura; aggiungeva che la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda con provvedimento del 4 luglio 2022, ma tale decisione non gli era stata notificata. A suo dire, il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto la questione estranea al giudizio di convalida del trattenimento, mentre avrebbe dovuto verificare se il decreto di espulsione fosse manifestamente illegittimo e quindi inidoneo a sorreggere il trattenimento, perché emesso nei confronti di un soggetto ancora nei termini per impugnare il diniego della protezione internazionale e, perciò, inespellibile o comunque non validamente espellibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, anche quando essa derivi da una situazione di inespellibilità dello straniero. Nel caso concreto, il giudice di pace avrebbe dovuto accertare se il decreto espulsivo fosse manifestamente illegittimo per la pendenza o la non definizione efficace della procedura di protezione internazionale. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, applicando l'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il trattenimento non poteva più essere validamente prorogato a termini ormai scaduti. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione in favore o contro la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha rilevato che la liquidazione spetta al giudice del procedimento secondo la disciplina del patrocinio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti
è stata dedotta come norma di censura per lamentare l'omesso esame della pendenza/effetti della domanda di protezione internazionale e della notificazione del diniego
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, in relazione all'art. 5, par. 1 CEDU, imponendo al giudice della convalida di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione
art. 5, par. 1 CEDU
consente la detenzione a fini di espulsione solo se la procedura è regolare; ciò limita la legittimità del trattenimento
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito perché il trattenimento non può più essere validamente prorogato
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
prevede l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
prevede l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati dal giudice del procedimento su apposita istanza
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica alla soccombenza di un'amministrazione statale
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme all'art. 83 per la liquidazione delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in caso di cassazione senza rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice non può limitarsi a verificare formalmente l'esistenza del decreto di espulsione, ma deve rilevare incidentalmente la sua manifesta illegittimità quando essa sia decisiva ai fini della legittimità del trattenimento.
- La manifesta illegittimità del decreto di espulsione può dipendere anche da una situazione di inespellibilità dello straniero, compresa la pendenza o la non definizione efficace della domanda di protezione internazionale.
- L'art. 14 del testo unico immigrazione deve essere letto in modo costituzionalmente orientato e in coerenza con l'art. 5, par. 1 CEDU, che ammette la detenzione a fini di espulsione solo se la procedura è regolare.
- Quando il trattenimento non può più essere validamente prorogato per il decorso dei termini, la Corte può cassare senza rinvio perché il processo non è più utilmente proseguibile.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera ex lege; la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002 e, in caso di soccombenza di un'amministrazione statale, non si applica la regola della condanna alle spese in favore dello Stato come per le parti private.
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