Cassazione Civile, Ordinanza n. 12452/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare relativo a un immobile da costruire: il promittente venditore si era obbligato a realizzare e consegnare l'immobile, ricevendo parte del prezzo a titolo di caparra/acconto, e a prestare una fideiussione a garanzia degli obblighi ex D.Lgs. 122/2005. La società venditrice non adempiva; il promittente acquirente otteneva decreto ingiuntivo per il doppio della caparra, poi divenuto definitivo, ma senza pagamento. Dopo una successiva transazione con cui l'amministratore della società avrebbe assunto impegni personali, anche questa rimaneva inadempiuta e la società falliva. Il promissario acquirente agiva allora contro il soggetto che aveva sottoscritto la transazione e contro il notaio, ritenendo il primo responsabile per avere procurato una fideiussione inutilizzabile e per aver comunque leso l'affidamento nella validità della garanzia, e il secondo responsabile per non aver verificato che il garante fosse autorizzato ad operare in Italia. In appello la domanda veniva accolta solo nei confronti dell'amministratore, con condanna al risarcimento di Euro 200.000. Nel ricorso principale l'amministratore deduceva, tra l'altro, omessa pronuncia e omesso esame sul fatto che il promissario acquirente aveva receduto dal preliminare prima del fallimento e quindi non avrebbe potuto escutere la polizza; contestava poi la motivazione e la configurabilità della responsabilità ex art. 2395 c.c., sostenendo che l'obbligo di verifica gravasse sulla società e non personalmente sull'amministratore, anche perché la scelta del garante era stata fatta tramite un mediatore finanziario; infine censurava ulteriori profili di fatto relativi alla mancata prova dell'assenza di autorizzazione del garante. Nel ricorso incidentale il promissario acquirente censurava invece la statuizione di rigetto nei confronti del notaio, deducendo difetto di motivazione, violazione dei doveri di diligenza professionale e omessa pronuncia sulla clausola contrattuale invocata dal notaio per escludere o delimitare la propria responsabilità, oltre a chiedere la ripetizione delle spese di primo grado corrisposte a seguito della decisione poi riformata nei confronti dell'amministratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e i primi quattro motivi del ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi dell'amministratore perché estranei alla ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva fondato la responsabilità sulla possibilità di escutere la polizza dopo il recesso, ma sulla lesione dell'affidamento del promissario acquirente nella valida esistenza di una garanzia poi risultata inutilizzabile. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione e sulla responsabilità personale dell'amministratore, affermando che la verifica dei requisiti del garante era un controllo di fatto, non tecnico, riferibile personalmente all'amministratore quale fatto proprio ex art. 2395 c.c., non essendo decisivo il ricorso a un mediatore. Sono stati parimenti dichiarati inammissibili o infondati i motivi relativi alla pretesa mancata prova dell'assenza di autorizzazione della società garante. Quanto al notaio, la Corte ha respinto le censure sul difetto di motivazione e sull'omessa pronuncia, osservando che la sentenza impugnata aveva esposto le ragioni della decisione e aveva interpretato la clausola contrattuale come delimitazione dell'oggetto dell'incarico, non come mero esonero da responsabilità; ha però accolto il quinto motivo del ricorso incidentale, limitatamente alla mancata pronuncia sulla restituzione delle spese di primo grado già pagate al soggetto poi condannato in appello, cassando sul punto con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. Spese del giudizio di legittimità rimesse al merito.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è respinta quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda; non occorre confutare analiticamente tutti gli argomenti difensivi di parte.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o non consenta di comprendere la ratio della decisione; non è sufficiente il dissenso sul merito della motivazione.
L'amministratore può rispondere direttamente verso il terzo per fatto proprio, ove la condotta omissiva o commissiva gli sia personalmente riferibile come violazione di un dovere di cautela e di controllo, e non come responsabilità per fatto altrui.
Nel giudizio sulla diligenza professionale si considera l'obbligo di verifica concretamente gravante sul professionista, in relazione alla natura dell'incarico.
Richiamato nel fatto di causa quale base del recesso del promissario acquirente e della domanda di pagamento del doppio della caparra.
D.Lgs. n. 122/2005, artt. 2 e 3
La fideiussione prevista a garanzia degli obblighi del costruttore deve essere prestata da soggetto munito dei requisiti di legge; la verifica della sua idoneità e autorizzazione è centrale nel rapporto.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su una specifica ratio decidendi, le censure di omessa pronuncia o omesso esame sono inammissibili se attaccano una questione diversa e non decisiva rispetto a quella effettivamente posta a base della sentenza.
- La responsabilità dell'amministratore verso il terzo può essere affermata ex art. 2395 c.c. se la condotta contestata consiste nella violazione di un dovere di controllo e di cautela personalmente riferibile all'amministratore e produttiva di un affidamento ingannevole nel terzo.
- La verifica dell'autorizzazione o idoneità del garante richiesta dalla legge non è necessariamente una valutazione tecnica riservata a un esperto: può integrare un semplice accertamento di fatto, la cui omissione rileva come colpa dell'organo gestorio.
- L'intervento di un mediatore o consulente nella scelta del garante non esclude, di per sé, la responsabilità dell'amministratore verso il terzo quando la lesione dell'affidamento derivi direttamente dalla garanzia inutilizzabile fornita dalla società.
- La clausola contrattuale invocata per escludere o delimitare il controllo del notaio va interpretata in concreto: se è letta come limitazione dell'oggetto dell'incarico, la censura sulla nullità dell'esonero da responsabilità non coglie la ratio decidendi.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione richiede una motivazione mancante o meramente apparente; non ricorre se il giudice espone, anche sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito.
- Se una domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado viene specificamente proposta e la sentenza di appello riforma quella statuizione, il giudice deve pronunciarsi anche sulla ripetizione di quanto già corrisposto.
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