Cassazione Civile, Ordinanza n. 12443/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio origina dalla convalida del trattenimento disposta dal giudice di pace nei confronti di un cittadino straniero espulso per irregolarità sul soggiorno. In udienza l'interessato aveva formulato una nuova domanda di protezione internazionale; il giudice di pace ha comunque convalidato il trattenimento, rilevando che una precedente domanda di asilo era già stata respinta, che non erano stati documentati legami familiari in Italia, che risultava solo un contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza e che non emergevano profili di vulnerabilità. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 3 del D.L. n. 13/2017 e dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 142/2015, sostenendo che la presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale avrebbe dovuto determinare l'immediata incompetenza del giudice di pace e la devoluzione della convalida al tribunale ordinario. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998 e degli artt. 5, 6 § 1 e 13 CEDU, in relazione all'art. 117 Cost., lamentando che la proroga/trattenimento fosse stata convalidata senza un controllo effettivo, con mera verifica formale e senza considerare il percorso di integrazione e la asserita convivenza more uxorio. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998 e degli artt. 8 e 13 CEDU, sempre in relazione all'art. 117 Cost., censurando la mancata valutazione della rilevanza del percorso di integrazione socio-economica e dell'asserita lesione della vita privata e familiare, nonché l'assenza di un giudizio di proporzionalità tra interesse pubblico e diritti fondamentali.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che la convalida del trattenimento dello straniero espulso per irregolarità rientra nella competenza del giudice di pace ex art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998; se lo straniero presenta domanda di asilo, il Questore può adottare un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 142/2015, da sottoporre alla convalida del tribunale competente, con sospensione dei termini del primo trattenimento nei limiti di legge. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza sulla compatibilità della disciplina interna con l'art. 8 della direttiva 2013/33/UE, precisando che la libertà personale non resta priva di titolo nel periodo intercorrente tra la domanda di asilo e il nuovo provvedimento questorile, purché questo sia trasmesso e convalidato nei termini di legge. Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ha rilevato che le censure erano in parte riferibili all'opposizione al decreto di espulsione e non alla convalida del trattenimento, e comunque investivano valutazioni di merito già compiute dal giudice di pace, il quale aveva escluso sia la dimostrata vita familiare sia una stabile integrazione lavorativa. In cassazione tali valutazioni non sono sindacabili, mentre le doglianze del ricorrente sono state ritenute generiche, stereotipate e prive di specifici riscontri individuali. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per difetto di regolare costituzione della controparte, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
attribuisce al giudice di pace la competenza a convalidare il trattenimento dello straniero espulso per irregolarità di soggiorno.
richiamato dal ricorrente in relazione al riparto di competenza, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto.
art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015
va letto nel senso che la sospensione dei termini del primo trattenimento opera quando la domanda di asilo comporti un nuovo trattenimento questorile da convalidare dal tribunale, senza che la privazione della libertà resti priva di titolo nel frattempo.
art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 142/2015
consentono il nuovo trattenimento del richiedente asilo secondario, con convalida da parte del giudice competente entro i termini previsti.
art. 8 direttiva 2013/33/UE
la disciplina interna sul trattenimento del richiedente asilo secondario è stata ritenuta conforme al quadro eurounitario.
art. 8, comma 3, lett. d), direttiva 2013/33/UE
legittima il trattenimento del richiedente asilo in funzione della verifica di domande strumentali a ritardare o impedire il rimpatrio.
art. 5 CEDU
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di rigorose garanzie procedurali nella detenzione, ma le censure sono state ritenute inammissibili.
art. 6 § 1 CEDU
richiamato insieme alle altre disposizioni convenzionali a sostegno della doglianza sulla effettività del controllo giurisdizionale.
art. 13 CEDU
invocato per lamentare la mancanza di un rimedio effettivo; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a scalfire la motivazione di merito.
art. 1 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 117 Cost.
utilizzato come norma interposta per il controllo di compatibilità con la CEDU.
art. 8 CEDU
richiamato per la tutela della vita privata e familiare, ma la Corte ha valorizzato l'assenza di prova dei legami familiari e della stabile integrazione lavorativa.
comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero espulso per irregolarità di soggiorno, la competenza del giudice di pace ex art. 14 T.U. immigrazione non viene meno per il solo fatto che il trattenuto presenti in udienza una domanda di protezione internazionale, poiché l'eventuale nuova misura di trattenimento segue un distinto percorso di adozione e convalida.
- L'art. 6, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 142/2015 deve essere interpretato in modo da evitare che la restrizione della libertà personale resti priva di titolo tra la domanda di asilo e il nuovo provvedimento del Questore, purché quest'ultimo sia adottato e sottoposto a convalida nei termini di legge e nei limiti massimi di durata della misura.
- La disciplina interna sul trattenimento del richiedente asilo secondario è compatibile con il diritto dell'Unione europea quando sia finalizzata a verificare la strumentalità della domanda di protezione rispetto al rimpatrio e rispetti i termini procedurali previsti.
- Le censure di legittimità che investono la valutazione circa l'assenza di legami familiari, di vulnerabilità o di effettiva integrazione socio-lavorativa non sono scrutinabili in cassazione se risolte dal giudice di merito con motivazione congrua; in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto.
- Doglianze formulate in modo astratto, mediante mera elencazione di norme e principi convenzionali senza specifici riscontri fattuali individualizzati, sono inammissibili quando mirano a sostituire alla motivazione di merito una diversa lettura del materiale istruttorio.
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