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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02793/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Per l'anno d'imposta 2004 l'Ufficio notificò alla società un avviso di accertamento, con cui rideterminò il reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA, irrogando imposte, interessi e sanzioni per complessivi euro 135.797,00. La rettifica era fondata sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore ritenuto applicabile all'attività esercitata (SG42U), nell'ambito di un accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. La società contestò l'atto sostenendo l'inapplicabilità dello studio di settore; il primo giudice respinse il ricorso, mentre la CTR accolse l'appello ritenendo che l'accertamento si fosse limitato a un calcolo matematico e non avesse considerato le deduzioni della contribuente sulla localizzazione in zona disagiata, la scarsa clientela, il mercato sfavorevole e la forte stagionalità dell'attività. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando: violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere della prova, poiché la CTR avrebbe ritenuto provate circostanze solo allegate dalla società ma prive di riscontri; violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 per avere il giudice di merito disatteso la presunzione di maggiori ricavi derivante dallo studio di settore nonostante il mancato utile contraddittorio da parte della contribuente; il terzo motivo non è descritto nel testo disponibile in modo specifico. La società è rimasta intimata in cassazione, pur avendo ricevuto rituale notifica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Calabria e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, osservando che negli accertamenti fondati su studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale è centrale, ma se il contribuente non vi partecipa o non allega elementi idonei a giustificare lo scostamento, l'Ufficio non è tenuto a ulteriori dimostrazioni oltre alla grave incongruenza tra dichiarato e standard applicato. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva valorizzato mere affermazioni difensive non sorrette da prova, in violazione delle regole sull'onere probatorio e sulle presunzioni semplici. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'appello attenendosi ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione della prova e sul principio di non contestazione; la CTR è stata censurata per avere valorizzato affermazioni non provate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; nelle controversie sugli studi di settore il contribuente deve provare le circostanze idonee a giustificare lo scostamento, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; lo scostamento rispetto agli standard, in assenza di elementi contrari del contribuente, può assumere valore di indizio grave e preciso.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato quale base normativa degli accertamenti standardizzati mediante studi di settore; la grave incongruenza tra dichiarato e standard è presupposto necessario dell'accertamento.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale norma sulla rettifica induttiva del reddito; l'accertamento era stato emesso su questa base.

  • art. 327 c.c.

    Richiamato solo ai fini della ritualità e tempestività della notifica del ricorso in cassazione nel regime transitorio dei giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009.

  • art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009

    Richiamato in combinazione con l'art. 327 c.c. per individuare il termine applicabile alla notifica del ricorso.

  • art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998

    Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina degli studi di settore e della grave incongruenza quale presupposto dell'accertamento.

  • art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

    Richiamato come intervento normativo ritenuto privo di portata innovativa, utile a coordinare la disciplina degli studi di settore.

  • art. 37, comma 2, lett. b), d.l. n. 226 del 2006

    Richiamato quale disposizione che ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 10 l. 146/1998 nel contesto ricostruttivo seguito dalla Corte.

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari fondati su studi di settore, la presunzione di maggiori ricavi non deriva automaticamente dallo scostamento tra dichiarato e standard, ma si consolida all'esito del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio.
  • Se il contribuente, pur convocato, non partecipa al contraddittorio o non fornisce elementi idonei a spiegare lo scostamento, l'Ufficio può fondare la pretesa sul solo disallineamento tra i dati dichiarati e lo standard applicato, purché lo scostamento integri una grave incongruenza.
  • Nel giudizio tributario il contribuente conserva comunque la possibilità di fornire in sede contenziosa la prova contraria, anche per la prima volta, ma tale difesa deve essere sorretta da elementi probatori e non da mere allegazioni.
  • Il giudice di merito che disattenda un accertamento da studi di settore deve verificare in concreto l'applicabilità dello standard e la consistenza delle prove offerte dal contribuente; non è sufficiente valorizzare deduzioni generiche o non riscontrate.
  • Gli studi di settore, quale sistema unitario di progressivo affinamento della ricostruzione della normale redditività, possono prevalere sui precedenti parametri più risalenti quando più evoluti e affidabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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