Cassazione Civile, Ordinanza n. 36703/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale emessa all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui veniva richiesto il pagamento di un importo IVA ritenuto indebitamente compensato. In fatto, egli sosteneva che la pretesa non fosse stata preceduta da comunicazione di irregolarità e che l’errore dipendesse da una mera indicazione numerica inesatta nel software di compilazione degli F24. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell’art. 36-bis e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la cartella come conseguente a imposte dichiarate e non versate; con il secondo denunciava violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, lamentando che non fosse stata accertata l’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, presupposto per il contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che il giudizio tributario è a carattere impugnatorio e resta delimitato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, con divieto di introdurre in appello nuove causae petendi; inoltre ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto che le somme iscritte a ruolo riguardavano imposte dichiarate ma non versate, apprezzamento non sindacabile in cassazione fuori dai limiti del vizio motivazionale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non nei casi di mero errore materiale o di liquidazione automatizzata; la CTR aveva escluso in concreto la presenza di tali incertezze. La Corte ha inoltre richiamato la doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e consente l’iscrizione a ruolo in presenza di errori o imposte dichiarate ma non versate; non impone contraddittorio preventivo in assenza di incertezze rilevanti.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata in tema di liquidazione automatizzata dell’IVA, applicata in coordinamento con il controllo ex art. 36-bis.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non quando vi sia un mero errore materiale.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La formulazione dei motivi del ricorso introduttivo delimita la causa petendi e preclude l’introduzione di nuove domande o motivi oltre tali confini.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
In appello non possono essere introdotte nuove causae petendi nel processo tributario.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
Il sindacato di legittimità sul fatto è ristretto all’omesso esame di fatti decisivi, non consentendo una rivalutazione del merito.
Invocato per la dedotta violazione di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso introduttivo delimita rigidamente la causa petendi: in appello non possono essere introdotti motivi nuovi o diverse ragioni di annullamento dell’atto impugnato.
- La comunicazione preventiva di irregolarità non è necessaria in ogni ipotesi di controllo automatizzato, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; il mero errore materiale non attiva tale obbligo.
- Quando il giudice di merito esclude in fatto la presenza di incertezze rilevanti e qualifica la pretesa come recupero di imposte dichiarate ma non versate, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.
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