Cassazione Civile, Ordinanza n. 00819/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta sostitutiva collegata alla rivalutazione di immobili riferita all'anno d'imposta 2008. La contribuente aveva inizialmente manifestato l'intenzione di avvalersi dell'opzione di rivalutazione con pagamento rateale, ma successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa comunicando di non volersi più avvalere dell'opzione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15, commi 16-24, d.l. n. 185 del 2008, sostenendo che l'opzione si perfeziona con la dichiarazione e che, quindi, la successiva dichiarazione integrativa non poteva neutralizzare la pretesa già sorta. La contribuente, a sua volta, impugnava il diniego dell'Amministrazione alla definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la cartella avesse natura impositiva e costituisse il primo atto con cui la pretesa tributaria era stata portata a sua conoscenza, sicché la controversia fosse definibile. La Corte ha trattato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e ha ritenuto che la controversia, pur originata da cartella emessa in controllo automatizzato, fosse definibile perché la cartella era il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale e poteva essere impugnata anche nel merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego alla domanda di definizione agevolata, ha ritenuto definibile la controversia e, per effetto dell'istanza e del pagamento della prima rata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non ha quindi esaminato il motivo principale dell'Agenzia relativo alla validità dell'opzione per la rivalutazione. Le spese della lite principale sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, mentre quelle relative al giudizio sul diniego di definizione agevolata sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 15, commi 16-24, d.l. 29 novembre 2008, n. 185
la norma è richiamata dall'Agenzia per sostenere che l'opzione per la tassazione sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili si perfeziona con la dichiarazione e non con il successivo versamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso dell'Agenzia.
art. 6, comma 10, d.l. 25 ottobre 2018, n. 119
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie, anche in relazione alla cartella impugnata nel caso concreto.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la cartella è stata emessa all'esito del controllo automatizzato; la Corte rileva che ciò non esclude la definibilità della controversia quando la cartella sia il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cartella è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa quando rappresenti il primo e unico atto di imposizione comunicato al contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la definizione discende da sopravvenienze condonistiche e non dall'esito del ricorso introduttivo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma non applicato nel caso di definizione agevolata.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, è definibile anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
- Quando l'atto impugnato è il primo e unico atto di imposizione, la controversia non si esaurisce in un mero problema di riscossione o di vizi formali dell'atto, ma può investire anche il merito della pretesa tributaria.
- La presenza dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento della prima rata impone, una volta ritenuto ammissibile il condono, di dichiarare l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00611/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00615/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00621/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00643/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →