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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00819/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta sostitutiva collegata alla rivalutazione di immobili riferita all'anno d'imposta 2008. La contribuente aveva inizialmente manifestato l'intenzione di avvalersi dell'opzione di rivalutazione con pagamento rateale, ma successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa comunicando di non volersi più avvalere dell'opzione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15, commi 16-24, d.l. n. 185 del 2008, sostenendo che l'opzione si perfeziona con la dichiarazione e che, quindi, la successiva dichiarazione integrativa non poteva neutralizzare la pretesa già sorta. La contribuente, a sua volta, impugnava il diniego dell'Amministrazione alla definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la cartella avesse natura impositiva e costituisse il primo atto con cui la pretesa tributaria era stata portata a sua conoscenza, sicché la controversia fosse definibile. La Corte ha trattato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e ha ritenuto che la controversia, pur originata da cartella emessa in controllo automatizzato, fosse definibile perché la cartella era il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale e poteva essere impugnata anche nel merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego alla domanda di definizione agevolata, ha ritenuto definibile la controversia e, per effetto dell'istanza e del pagamento della prima rata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non ha quindi esaminato il motivo principale dell'Agenzia relativo alla validità dell'opzione per la rivalutazione. Le spese della lite principale sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, mentre quelle relative al giudizio sul diniego di definizione agevolata sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, è definibile anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
  • Quando l'atto impugnato è il primo e unico atto di imposizione, la controversia non si esaurisce in un mero problema di riscossione o di vizi formali dell'atto, ma può investire anche il merito della pretesa tributaria.
  • La presenza dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento della prima rata impone, una volta ritenuto ammissibile il condono, di dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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