Cassazione Civile, Ordinanza n. 03124/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva indetta per l'assunzione di 324 operatori ecologici livello 2B CCNL Federambiente. La Corte d'appello aveva accertato l'illegittimità della graduatoria, ritenendo invalida l'integrazione successiva del bando con note informative e regolamento di esame, ma aveva comunque ordinato la reintegrazione del candidato nella graduatoria e la sua immediata assunzione, qualificando il bando come offerta al pubblico e valorizzando la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. La società ricorrente principale ha denunciato: omesso esame di fatti e violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per la valutazione del test motivazionale; violazione degli artt. 1336 e 2932 c.c. per avere la Corte ritenuto possibile la costituzione del rapporto di lavoro anziché il solo risarcimento; violazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica applicabili alle società partecipate; nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con i controinteressati. Il candidato resistente ha proposto ricorso incidentale, censurando a sua volta la legittimità delle integrazioni al bando e deducendo ulteriori vizi del colloquio psicoattitudinale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato i precedenti già formatisi sul medesimo concorso e ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che, nelle selezioni di personale bandite da società in house mediante avviso pubblico, le prescrizioni del bando hanno natura di offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e non possono essere modificate o integrate dopo l'avvio della selezione. Da ciò ha fatto discendere il diritto del candidato, già utilmente collocato entro i 324 posti previsti dal bando originario, alla costituzione del rapporto di lavoro con la società, confermando in sostanza il dispositivo della Corte d'appello, ma con motivazione diversa. Ha però dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso incidentale e i primi due motivi del ricorso principale; ha respinto il terzo motivo del ricorso principale sulla pretesa applicabilità dei vincoli di spesa, ritenendo che tali limiti non possano essere opposti per neutralizzare gli effetti di irregolarità commesse nella procedura selettiva e per sottrarsi all'obbligo di assunzione che sarebbe sorto se la procedura fosse stata correttamente svolta; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso principale per mancato assolvimento degli oneri di specifica deduzione del litisconsorzio necessario. Nonostante l'accoglimento sostanziale del primo motivo incidentale, il dispositivo finale ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, compensando le spese per metà e ponendo l'altra metà a carico della società ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato a suo carico.
Norme richiamate
richiamato dalla società per sostenere che il controllo giudiziale sulla procedura selettiva dovesse limitarsi alla correttezza e buona fede dell'operato datoriale; la Corte non accoglie tale censura nei termini prospettati
richiamato dalla società per invocare il principio di buona fede nell'esecuzione della procedura selettiva; la Corte non ne fa applicazione favorevole al ricorrente principale
il bando di selezione, quando indirizzato a una platea indeterminata di candidati, è qualificato come offerta al pubblico; le sue prescrizioni, una volta iniziata la selezione, sono intangibili e non possono essere modificate o integrate
la Corte d'appello aveva ritenuto la procedibilità dell'azione costitutiva per la costituzione del rapporto; la Cassazione conferma in sostanza il risultato finale sul presupposto dell'avvenuta inclusione utile in graduatoria
richiamato quale parametro di imparzialità e trasparenza nelle procedure di reclutamento; la sua violazione è evocata per censurare i criteri di selezione adottati
art. 18, comma 1, d.l. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008
disciplinando il reclutamento nelle società in house, impone il rispetto delle modalità previste nel bando di selezione pubblico
art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008
invocato dalla società per sostenere l'esistenza di limiti pubblicistici alla selezione del personale; la censura è respinta nel caso concreto
art. 76, comma 4, d.l. n. 112/2008
richiamato dalla società a sostegno dei vincoli di spesa e reclutamento per le partecipate; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per paralizzare l'effetto dell'illegittimità della procedura
invocati come norme di contenimento della spesa pubblica; ritenuti non opponibili per negare la conseguenza dell'accertata irregolarità selettiva
art. 4, comma 17, d.l. n. 138/2011
richiamato in relazione ai limiti pubblicistici sulle società partecipate; non può essere usato per sottrarsi all'obbligo di assunzione derivante dal corretto svolgimento della procedura
invocati per sostenere la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione dei soggetti controinteressati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, in quanto soccombente
utilizzato per richiamare il precedente della Corte sul medesimo concorso, quale criterio di continuità nomofilattica
richiamato in relazione al requisito di ammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel controricorso
evocato per qualificare la correzione della motivazione come cassazione sostitutiva, anche in presenza di rigetto formale
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento bandite da società in house o partecipate tramite avviso pubblico, le clausole del bando che definiscono modalità, prove e criteri di selezione vincolano l'amministrazione/ente banditore come offerta al pubblico e non possono essere integrate o modificate dopo l'avvio della selezione.
- Se un candidato risulta utilmente collocato entro i posti messi a concorso sulla base delle regole originarie del bando, l'illegittima alterazione successiva della procedura non può essere opposta per negare l'effetto utile della selezione, potendo il giudice assicurare la costituzione del rapporto di lavoro secondo la disciplina applicabile.
- I limiti di spesa e i vincoli pubblicistici sulle società a capitale interamente pubblico non possono essere invocati per paralizzare le conseguenze di irregolarità commesse nella procedura selettiva e per sottrarsi all'obbligo di assunzione che sarebbe sorto in caso di corretto svolgimento del concorso.
- La deduzione in cassazione del vizio di litisconsorzio necessario richiede specifica indicazione nominativa dei controinteressati e dei presupposti di fatto e di diritto dell'integrazione del contraddittorio; in mancanza, la censura è inammissibile.
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