Cassazione Civile, Ordinanza n. 03221/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla coniuge superstite di un soggetto che, secondo quanto allegato, era titolare di pensione di vecchiaia con riduzione dell'età pensionabile per invalidità non inferiore all'80%. La domanda era volta a far accertare che la pensione del dante causa dovesse decorrere non dall'agosto 2013, in applicazione del meccanismo della c.d. finestra mobile, ma già dall'agosto 2012, ossia dal mese successivo al compimento del sessantesimo anno di età. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che la disciplina introdotta nel 2010 sulle finestre di accesso si applicasse solo a chi maturava il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, escludendo gli invalidi con requisito agevolato. La corte d'appello aveva confermato. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, sostenendo che la disciplina delle finestre mobili ha portata generale e si applica anche agli invalidi almeno all'80% che accedono anticipatamente alla pensione di vecchiaia ai sensi della L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui il regime delle c.d. finestre mobili previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché la norma ha un ambito soggettivo ampio e comprende non solo chi matura il diritto a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ma anche chi accede al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. La sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza considerare il differimento di 12 mesi. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122
La disciplina delle c.d. finestre di accesso o mobili ha applicazione generale e si estende anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata.
conversione del D.L. n. 78 del 2010
Conferma della disciplina sulle finestre mobili introdotta dal decreto-legge.
L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
Regola la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, ma tale disciplina non esclude l'applicazione del differimento annuale previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
Massime di principio
- Il regime delle c.d. finestre mobili per l'accesso alla pensione di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai soggetti che fruiscono di un accesso anticipato in ragione dell'invalidità, salvo espressa deroga legislativa.
- Quando una norma previdenziale individua in modo ampio l'ambito soggettivo dei destinatari, il giudice non può escluderne l'applicazione sulla base di una lettura restrittiva non supportata dal testo normativo.
- In materia di pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, la decorrenza del trattamento va verificata tenendo conto sia del requisito anagrafico agevolato sia del differimento annuale introdotto dalla disciplina successiva sulle finestre di accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03124/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03125/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03130/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03131/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03132/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03222/2023 del 02/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →