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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03132/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'assegnazione di un lavoratore a mansioni ritenute inferiori rispetto al precedente inquadramento, a seguito di una modifica organizzativa aziendale. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il demansionamento e hanno condannato la società datrice di lavoro sia a riallocare il dipendente in mansioni equivalenti o compatibili con la qualifica, sia a risarcire il danno da demansionamento con liquidazione equitativa mensile. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del c.c.n.l. di settore, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente valutato il materiale probatorio: secondo la ricorrente, le mansioni concretamente svolte sarebbero state riconducibili al livello immediatamente inferiore rispetto a quello originario, e non a un livello ancora più basso; inoltre ha censurato la statuizione risarcitoria assumendo che il giudice avesse attribuito rilievo a requisiti non essenziali della declaratoria contrattuale di riferimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la lettura dell'art. 2103, comma 2, c.c. nel testo applicabile consente il demansionamento solo nel limite del livello immediatamente inferiore, e che la sentenza impugnata aveva compiuto un accertamento di fatto circa l'effettivo svolgimento di compiti di back office non corrispondenti alla declaratoria del IV livello, accertamento non aggredito con specifico vizio motivazionale. Analogamente, la conferma del risarcimento era fondata su un autonomo accertamento di fatto sulla perdita di professionalità, non scalfito dalle censure di diritto formulate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto corretto il principio per cui, nelle ipotesi di modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore, il demansionamento è consentito soltanto verso il livello di inquadramento immediatamente inferiore. Ha poi affermato che il giudice di merito aveva accertato in fatto che le mansioni concretamente assegnate erano ancora più basse rispetto al livello inferiore invocato, trattandosi di compiti di back office privi delle caratteristiche del IV livello del c.c.n.l. richiamato. Quanto al danno, la liquidazione equitativa è stata confermata perché fondata sulla perdita di professionalità derivante dall'adibizione a mansioni inferiori. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103, comma 2, c.c.

    nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015

    consente, in presenza di modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore, il demansionamento solo entro il livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello rivestito al momento del demansionamento

  • art. 23 c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità delle mansioni concretamente svolte alla declaratoria contrattuale del IV livello

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura non è stata validamente proposta perché l'accertamento di fatto del giudice di merito non è stato aggredito con un dedotto vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la misura del contributo unificato dovuto per il ricorso

  • art. 3 d.lgs. n. 81/2015

    ha modificato il testo dell'art. 2103 c.c. applicabile ratione temporis

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali, il demansionamento del lavoratore è consentito soltanto entro il livello di inquadramento immediatamente inferiore rispetto a quello originario, non potendosi degradare la posizione professionale di più livelli.
  • Se la corte di merito accerta in fatto che le mansioni concretamente svolte non corrispondono alla declaratoria del livello invocato, ma risultano ulteriormente inferiori, tale accertamento non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
  • La conferma del risarcimento da demansionamento può fondarsi sull'accertamento della perdita di professionalità connessa all'adibizione a compiti inferiori, senza che ciò comporti necessariamente l'individuazione di un elemento essenziale della declaratoria contrattuale come requisito di responsabilità.
  • Quando il ricorso per cassazione si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio senza adeguata deduzione del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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