Cassazione Civile, Ordinanza n. 03125/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un direttore generale di banca cooperativa, dopo contestazioni disciplinari formulate dalla banca. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo, tra l'altro, la tardività della contestazione, l'insussistenza della giusta causa, l'illegittimità del licenziamento anche sotto il profilo ingiurioso, la violazione di regole probatorie e interpretative e l'erronea regolazione delle spese. Nel corso della vicenda, la banca è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il lavoratore ha riassunto il giudizio anche nei confronti della banca cessionaria/successore. In cassazione ha articolato otto motivi, deducendo principalmente: violazione del giudicato e dei poteri del giudice del rinvio; violazione delle norme sul procedimento disciplinare e sull'immediatezza della contestazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. quanto alla prova; violazione delle regole di ermeneutica contrattuale; erronea applicazione della disciplina sul licenziamento del dirigente e sulla giusta causa; violazione delle norme sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure perché formulate in modo promiscuo, volte in sostanza a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione del giudice di rinvio sul punto del passaggio in giudicato delle statuizioni relative alla banca cessionaria e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza della giusta causa, sulla non tardività della contestazione disciplinare e sulla liquidazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sulle statuizioni già definite e non più rimesse in discussione nel giudizio di rinvio.
art. 90 T.U.B.
Richiamato insieme al contratto di cessione e al giudicato per contestare il subentro della banca cessionaria; la Corte nega che residuasse spazio per rimettere in discussione la questione.
art. 2 contratto di cessione del 27 maggio 2011
Richiamato per sostenere il subentro della cessionaria, ma la Corte lo considera assorbito dal giudicato e dalla ricostruzione già compiuta nei precedenti gradi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Evocato per i limiti del sindacato sul vizio processuale e sui poteri del giudice del rinvio.
art. 7 L. n. 300/1970
Richiamato in tema di contestazione disciplinare e immediatezza dell'addebito.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Richiamati per censurare la condotta datoriale sotto il profilo di correttezza e buona fede nella contestazione disciplinare.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che la loro violazione è configurabile solo nei casi tipici di utilizzo di prove non dedotte o di travisamento del regime di prova legale, non quando si contesti il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 154 TUB
Citato nel contesto delle doglianze sulla disciplina e sull'accertamento delle irregolarità bancarie.
art. 2119 c.c.
La Corte richiama la distinzione tra integrazione astratta della clausola generale di giusta causa e applicazione concreta al caso, riservata al giudice di merito salvo errori di sussunzione o di metodo.
art. 2697 c.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta lamentare una non condivisa valutazione delle prove.
art. 210 c.p.c.
Richiamato nelle censure istruttorie, senza che la Corte ne ravvisi un uso decisivo nel caso concreto.
art. 136 TUB
Richiamato in relazione agli addebiti disciplinari e alla disciplina bancaria sottostante.
art. 437 c.p.c.
Citato nelle censure sul processo del lavoro, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce la distinzione tra omessa pronuncia e interpretazione della domanda; nel secondo caso il sindacato è limitato.
legge n. 386 del 1990
Richiamata tra le norme invocate nei motivi del ricorso, senza accoglimento della censura.
art. 2110 c.c.
Richiamato nel sesto motivo sul tema del superamento del periodo di comporto, ma la censura è ritenuta inammissibile o infondata nel complesso.
art. 72 T.U.B.
Richiamato nelle censure relative al rapporto di lavoro bancario e al licenziamento del dirigente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di condanna alle spese, confermata dalla Corte.
D.M. n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite, ritenuta corretta dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 145 TUB
Richiamato come base della contestazione immediata da parte della Banca d'Italia delle irregolarità emerse in ispezione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi che cumulano in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali sono inammissibili quando non consentono di distinguere con chiarezza le censure e di sussumerle nella corretta categoria di vizio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non può essere utilizzato per contestare argomentazioni, questioni o una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella gravata secondo le regole di legge, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del merito; ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disapplica il regime legale delle prove.
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché sarebbe stata possibile una lettura alternativa del testo negoziale.
- Per le clausole generali, come la giusta causa di licenziamento, la Corte di cassazione può sindacare l'individuazione dei criteri giuridici astratti, ma non la loro applicazione concreta al caso, salvo errore di sussunzione o difetto del metodo di integrazione del parametro normativo.
- Nel licenziamento disciplinare, il principio di immediatezza della contestazione va apprezzato tenendo conto della complessità dell'istruttoria e del tempo necessario per una compiuta e meditata conoscenza dei fatti, soprattutto in presenza di numerosi addebiti e di una struttura organizzativa articolata.
- Nel licenziamento del dirigente, la giusta causa va distinta dalla mera giustificatezza: la prima richiede una lesione così grave del vincolo fiduciario da impedire anche la prosecuzione temporanea del rapporto.
- Quando una procedura concorsuale coinvolge il datore di lavoro bancario, le azioni di condanna pecuniaria del lavoratore sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura, mentre l'impugnazione del licenziamento resta proponibile dinanzi al giudice del lavoro; i crediti risarcitori potranno eventualmente essere fatti valere in sede concorsuale solo dopo la loro determinazione in an e quantum.
- Ai fini delle spese di lite e dell'applicazione dello scaglione tariffario, il ricorrente che contesti la ricostruzione del valore della controversia deve indicare con precisione il contenuto dell'atto introduttivo e localizzare processualmente i documenti richiamati; altrimenti la censura è inammissibile.
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