Cassazione Civile, Ordinanza n. 03131/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mutamento in peius delle mansioni di una dipendente, che dopo avere svolto per anni mansioni di team leader è stata assegnata a mansioni di operatrice di call center. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il demansionamento, rilevando l'assenza di prova di una modifica degli assetti organizzativi aziendali idonea a incidere sulla posizione lavorativa della dipendente e osservando, inoltre, che la pretesa riduzione del numero dei team leader era smentita dall'assegnazione di altri dipendenti a tali mansioni dopo il demansionamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di documenti e allegazioni relativi alla riorganizzazione aziendale e alla soppressione del posto della lavoratrice, invocando l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2103, comma 2, c.c. e dell'art. 41 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe preso in esame circostanze non rilevanti e si sarebbe sostituita alla valutazione imprenditoriale di opportunità e convenienza della riorganizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione di merito era coerente con l'art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 81/2015, e comunque coperta da "doppia conforme", senza che la ricorrente avesse assolto l'onere di indicare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla sussistenza dei presupposti del demansionamento e risultava inoltre privo di specificità nella indicazione delle risultanze processuali. La Corte ha infine condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
L'assegnazione del lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, è consentita in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla relativa posizione; la legittimità del demansionamento va quindi verificata in concreto sulla base dell'effettiva riorganizzazione e del suo impatto sulla posizione del lavoratore.
art. 3 d.lgs. n. 81/2015
Ha modificato l'art. 2103 c.c. nel testo applicabile ratione temporis alla controversia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame è inammissibile se tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il vizio motivazionale è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono tra loro diverse.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Le censure che richiamano risultanze istruttorie devono rispettare il requisito di specificità e di precisa indicazione degli atti e documenti su cui si fondano.
art. 41 Cost.
La censura fondata sulla libertà di iniziativa economica è inconferente quando la decisione di merito si limita ad accertare l'insussistenza dei presupposti legali del demansionamento, senza sindacare la scelta imprenditoriale in sé.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente prospettato come vizio motivazionale è inammissibile quando, nella sostanza, mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- In caso di "doppia conforme", il ricorrente che deduca il vizio di motivazione deve indicare specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse; in difetto, il controllo sulla motivazione è precluso.
- La legittimità del demansionamento per riorganizzazione aziendale richiede la prova dell'effettiva modifica degli assetti organizzativi e del suo concreto incidenza sulla posizione lavorativa del dipendente; non basta l'allegazione di generiche esigenze di riorganizzazione.
- La libertà di iniziativa economica dell'imprenditore non impedisce al giudice di verificare se sussistano i presupposti legali che consentono l'assegnazione a mansioni inferiori; il sindacato giudiziale resta confinato all'accertamento della conformità della condotta alla norma.
- Le censure per cassazione devono essere specifiche e ancorate alle risultanze processuali con puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti.
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