Cassazione Civile, Ordinanza n. 03222/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto riconosciuto invalido in misura non inferiore all'80% di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1 dicembre 2012. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la disciplina della cd. finestra mobile introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 non si applicasse al caso, perché il richiedente, in quanto invalido, era esonerato dall'elevazione dei limiti di età prevista dalla normativa previgente. La corte d'appello confermava. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che il differimento di un anno dell'accesso al trattamento pensionistico si applichi in via generale anche agli invalidi almeno all'80% che accedono alla pensione anticipata di vecchiaia, non essendo costoro compresi tra le deroghe espressamente previste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto che la disciplina delle finestre mobili prevista dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applichi anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché la norma ha ambito soggettivo generale e ricomprende anche i soggetti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza tenere conto del periodo di 12 mesi; la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
prevede la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%; la Corte lo coordina con la disciplina successiva delle finestre mobili.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 503/1992
richiamato come disposizione che fissa l'elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.
art. 12 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
introduce il regime delle cd. finestre o finestre mobili; la Corte afferma che la norma si applica in modo generale anche agli invalidi che accedono alla pensione anticipata di vecchiaia, salvo le deroghe espressamente previste.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di pensione di vecchiaia anticipata per invalidi almeno all'80%, il regime delle cd. finestre mobili si applica salvo espresso esonero normativo, perché la disciplina successiva ha portata generale e comprende anche i soggetti che accedono al pensionamento secondo età previste da specifici ordinamenti.
- Quando una disposizione previdenziale individua in modo ampio l'ambito soggettivo di applicazione e prevede solo tassative deroghe, non è consentita un'interpretazione estensiva delle esclusioni in favore del beneficiario.
- La decorrenza del trattamento pensionistico può essere differita in presenza di una finestra di accesso anche se il diritto alla pensione è già maturato, ove la normativa sopravvenuta lo stabilisca per la categoria interessata.
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