Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03130/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento del demansionamento di un lavoratore formalmente inquadrato al V livello del CCNL telecomunicazioni e poi adibito, a seguito di riorganizzazione aziendale, a mansioni di back office e di gestione di problematiche clienti non risolte dall'operatore di primo livello. I giudici di merito hanno ritenuto che tali mansioni non fossero riconducibili al V livello, perché mancavano sia compiti di coordinamento e controllo di risorse sia compiti specialistici ad elevata tecnicalità, e hanno quindi condannato la società a riallocare il lavoratore alle mansioni originarie o equivalenti e a risarcire il danno da professionalità. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 23 del CCNL telecomunicazioni, sostenendo che la declaratoria del V livello contemplava in alternativa, e non cumulativamente, sia il coordinamento di risorse sia i compiti specialistici, e che le mansioni concretamente svolte dal lavoratore erano invece proprio di elevata tecnicalità; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2103 c.c., contestando che fosse stato dato rilievo alla circostanza che il lavoratore talvolta svolgesse anche attività proprie del semplice operatore di call center, trattandosi di attività solo sporadiche e rese per esigenze aziendali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della declaratoria contrattuale del V livello, nella quale il coordinamento delle risorse e i compiti specialistici ad elevata tecnicalità sono indicati in modo alternativo dalla disgiuntiva "ovvero". Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva accertato in fatto, sulla base della prova testimoniale, che le mansioni effettivamente svolte non presentavano né coordinamento di risorse né specializzazione tale da rientrare nel V livello; tale accertamento di merito non era censurabile in cassazione, tanto più in presenza di doppia conforme. Anche il secondo motivo è stato ritenuto non pertinente, perché la decisione di merito non si fondava sulla mera occasionalità di attività da operatore di call center, ma sul complessivo accertamento della non corrispondenza delle mansioni assegnate al livello di inquadramento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione

    La declaratoria del V livello prevede requisiti alternativi e non cumulativi: il lavoratore può rientrarvi sia tramite il coordinamento e controllo di risorse assegnate, sia tramite lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.

  • art. 2103 c.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, consente l'assegnazione unilaterale a mansioni riconducibili al livello immediatamente inferiore, purché restino nella stessa categoria legale, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura di vizio motivazionale nei limiti in cui mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione delle declaratorie contrattuali, la disgiuntiva "ovvero" indica condizioni alternative e non cumulative, salvo che dal testo emerga una diversa volontà delle parti sociali.
  • La qualificazione delle mansioni ai fini dell'inquadramento contrattuale è questione che dipende dall'accertamento di fatto demandato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione del contenuto concreto delle attività svolte.
  • In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale non può essere utilizzato per contestare nuovamente l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dai giudici di merito.
  • Quando la decisione impugnata fonda il proprio decisum su un accertamento complessivo di non corrispondenza tra mansioni svolte e livello di inquadramento, sono inammissibili le censure che colpiscono solo un elemento argomentativo marginale o confermativo della motivazione.
  • Il danno alla professionalità può essere riconosciuto in presenza di demansionamento, ma la sua configurabilità e quantificazione dipendono dall'accertamento concreto della perdita di contenuto professionale delle mansioni effettivamente svolte.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.