Cassazione Civile, Sentenza n. 2315/2020 del 31/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Dopo il subentro, dal 1° novembre 2015, nell'appalto di un servizio mensa, la società ricorrente aveva assunto i lavoratori già impiegati dall'impresa uscente e, con lettere del 12 febbraio 2016, li aveva licenziati nell'ambito di una procedura collettiva, utilizzando come criterio di scelta l'anzianità maturata alle proprie dipendenze. I lavoratori contestarono il licenziamento. I giudici di merito accertarono che, insieme al personale e in forza della successione nell'appalto, la società subentrante aveva acquisito anche beni immobili, attrezzature e arredi, compresi beni della committente concessi in comodato, organizzati in un'entità funzionalmente autonoma. Ritennero quindi applicabile l'art. 2112 c.c. e computarono l'anzianità dei lavoratori dalla rispettiva assunzione presso l'impresa uscente, anziché dal 1° novembre 2015. Il Tribunale, in sede di opposizione nel procedimento previsto dalla L. n. 92 del 2012, aveva confermato l'ordinanza che dichiarava illegittimo il licenziamento; la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 14 giugno 2018, aveva respinto il reclamo della società. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) ha contestato che nel rito Fornero fosse accertabile, anche incidentalmente, il trasferimento d'azienda, sostenendo che la questione avrebbe richiesto un giudizio ordinario e lamentando l'inopponibilità dell'accertamento a successivi aventi causa; in subordine ha denunciato l'omesso esame delle proprie deduzioni; (2) ha dedotto la decadenza dei lavoratori per mancata impugnazione di asseriti licenziamenti dell'impresa uscente; (3) ha sostenuto che la clausola sociale del contratto collettivo e l'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003 escludessero il trasferimento d'azienda quando il personale fosse assunto obbligatoriamente dal nuovo appaltatore, richiamando anche la libertà d'iniziativa economica, la concorrenza e il buon andamento della PA; (4) ha contestato l'accertamento in fatto del trasferimento d'azienda, denunciando violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo è infondato: nel rito speciale introdotto dalla L. n. 92 del 2012 rientrano le questioni che il giudice deve risolvere per decidere sulla legittimità del licenziamento, compreso l'accertamento dell'anzianità derivante da un trasferimento d'azienda. La società non ha indicato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alle altre prerogative processuali causato dalla scelta del rito; la prospettata inopponibilità ai terzi e il richiamo alla certezza del diritto non dimostrano tale pregiudizio. È inoltre inammissibile la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché riferita all'omesso esame di deduzioni difensive e non di un fatto storico. Il secondo motivo è infondato: i lavoratori non dovevano previamente impugnare asseriti recessi dell'impresa uscente per contestare il licenziamento collettivo intimato dalla società subentrante; l'estinzione del rapporto con l'impresa uscente e l'assunzione presso quella subentrante operano, in linea di principio, su piani distinti, e l'assunzione non implica rinuncia o acquiescenza al licenziamento. Il terzo motivo è infondato: l'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003 esclude che la mera assunzione del personale determini di per sé un trasferimento, ma non esclude l'applicazione dell'art. 2112 c.c. quando, come accertato nel caso concreto, al personale si accompagnino la cessione o l'acquisizione di un'entità economica organizzata, comprensiva di beni strumentali. L'obbligo di riassunzione previsto dalla contrattazione collettiva non basta a escludere il trasferimento. Il quarto motivo non è accoglibile perché l'accertamento degli elementi fattuali del trasferimento spetta al giudice di merito e, nella fattispecie di doppia conforme, la ricorrente non poteva ottenerne una nuova valutazione in sede di legittimità mascherando la censura da violazione di legge. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48
Resta fermo il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, nell’ambito della cognizione con il rito speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, rientrano tutte le questioni che “il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento”.
Nel rito speciale per l'impugnazione del licenziamento possono essere esaminate anche le questioni preliminari o incidentali necessarie per decidere sulla legittimità del recesso, compreso l'accertamento del trasferimento d'azienda e della conseguente anzianità di servizio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell’ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.
L'errore nella scelta del rito non determina di per sé la nullità della sentenza o del procedimento: chi lo denuncia deve indicare il concreto e apprezzabile pregiudizio processuale che ne è derivato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Inammissibile è, infine, l’invocazione del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che può riguardare l’omesso esame di fatti storici che hanno dato luogo alla controversia, ma non certo l’omesso esame di deduzioni difensive, che, come chiarito in precedenza, attengono eventualmente ad un errore di attività del giudice che procede, censurabile nei limiti di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Il vizio di omesso esame previsto dal n. 5 riguarda fatti storici decisivi, non la mancata considerazione di argomenti o deduzioni difensive.
I lavoratori non avevano alcun onere di far precedere l’impugnativa del licenziamento collettivo intimato da ALL FOODS Srl nel febbraio del 2016 da una impugnativa dei pretesi recessi (peraltro ritenuti non provati dalla Corte territoriale con una indagine di fatto chiaramente preclusa in questa sede di legittimità) che si assumono essere stati intimati da Euroristorazione, impresa che aveva cessato l’appalto l’anno precedente.
L'impugnazione del licenziamento intimato dall'impresa subentrante non presuppone la previa impugnazione di eventuali recessi dell'impresa uscente.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3
Tale assunto non è condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che la norma citata “va intesa nel senso che la mera assunzione, da parte del subentrante nell’appalto, non integra di per sè trasferimento d’azienda ove non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo”, per cui “se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentra ad un altro e nel contempo ne acquisisce il personale e i beni strumentali organizzati (cioè l’azienda), la fattispecie non può che essere disciplinata dall’art. 2112 c.c. (pena un’ingiustificata aporia nell’ordinamento)”.
La disposizione esclude che la sola assunzione del personale in occasione del subentro nell'appalto costituisca trasferimento d'azienda; non esclude invece l'art. 2112 c.c. se il subentrante acquisisce anche un'entità economica organizzata, con il personale e i beni strumentali.
Pertanto, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, il fatto che i lavoratori già impiegati nell’esecuzione dell’appalto siano acquisiti dal subentrante non per una libera scelta ma in ragione di un obbligo contrattuale non è circostanza idonea ad escludere l’applicabilità dell’art. 2112 c.c..
La tutela prevista per il trasferimento d'azienda si applica quando nel subentro nell'appalto viene acquisita un'entità economica organizzata; l'obbligo, derivante da una clausola collettiva, di riassumere i lavoratori non esclude tale disciplina.
art. 24 Cost.
La pronuncia di merito è garanzia di effettività della tutela ex art. 24 Cost., ed inoltre l’art. 111 Cost., assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa, sicchè il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive (in termini: Cass. n. 8422 del 2018).
La tutela giurisdizionale effettiva e il diritto di difesa non giustificano la regressione del processo per una mera irregolarità formale che non abbia concretamente limitato le garanzie difensive.
art. 111 Cost.
La pronuncia di merito è garanzia di effettività della tutela ex art. 24 Cost., ed inoltre l’art. 111 Cost., assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa, sicchè il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive (in termini: Cass. n. 8422 del 2018).
Il principio di ragionevole durata del processo, coordinato con il diritto di difesa, esclude regressioni processuali fondate su formalità la cui inosservanza non abbia prodotto concrete limitazioni difensive.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto per l'impugnazione del licenziamento rientrano tutte le questioni che il giudice deve affrontare per decidere sulla legittimità del recesso, comprese quelle relative al trasferimento d'azienda e all'anzianità di servizio, quando siano rilevanti per la decisione.
- La scelta di un rito non corretto non comporta automaticamente la nullità della sentenza o del procedimento: la parte che la denuncia deve indicare uno specifico pregiudizio processuale concretamente subito, quale una lesione apprezzabile del diritto di difesa o del contraddittorio.
- L'impugnazione del licenziamento intimato dall'impresa subentrante nell'appalto non è subordinata alla previa impugnazione di eventuali recessi dell'impresa uscente; l'assunzione presso il subentrante non implica, di per sé, rinuncia o acquiescenza al licenziamento.
- La sola assunzione dei lavoratori già impiegati nell'appalto da parte del nuovo appaltatore non integra trasferimento d'azienda. Se al passaggio del personale si accompagna l'acquisizione di un'entità economica organizzata, comprensiva di beni strumentali, trova applicazione l'art. 2112 c.c.; l'obbligo di assunzione previsto dalla contrattazione collettiva non è sufficiente a escluderne l'applicazione.
- L'accertamento degli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza di un trasferimento d'azienda appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione mediante una censura che, pur formulata come violazione di legge, miri in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti.
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