Cassazione Civile, Sentenza n. 2234/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice, già incaricata di funzioni di dirigenza scolastica, era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con nota del 7 luglio 2009, nel contesto di una riorganizzazione che aveva accorpato le scuole di grado inferiore e superiore e redistribuito le funzioni direttive. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 19661/2014, aveva respinto le sue domande di impugnazione del licenziamento e di risarcimento dei danni da demansionamento e da successiva espulsione dal lavoro. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 7495/2017 pubblicata il 30 novembre 2017, aveva parzialmente accolto l’appello: annullato il licenziamento, disposto la reintegra e condannato l’ente al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla reintegra e dei contributi previdenziali e assistenziali; aveva inoltre riconosciuto Euro 31.718,00 per danno biologico e morale, oltre accessori, respingendo le altre voci di danno. L’ente ha proposto nove motivi di ricorso. I primi due denunciavano l’errata applicazione della nozione di giustificato motivo oggettivo e la violazione della libertà di iniziativa economica e dei limiti al sindacato giudiziale sulle scelte organizzative, sostenendo che la riorganizzazione aveva genuinamente soppresso la posizione, pur redistribuendone le mansioni. I motivi dal terzo al sesto contestavano l’accertato mancato assolvimento dell’obbligo di repechage: l’onere della prova, la dedotta mancata contestazione di nuove assunzioni, la rilevanza dell’accordo sindacale e l’assegnazione a un altro docente dell’insegnamento svolto dalla lavoratrice. Il settimo motivo contestava l’accertamento del demansionamento, deducendo sia la genericità della domanda sia l’inapplicabilità retroattiva della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c. L’ottavo contestava la valutazione delle prove sul demansionamento e il nono l’accertamento del danno biologico e morale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il settimo motivo, rigettato i motivi dal primo al sesto e dichiarato assorbiti l’ottavo e il nono. Quanto al licenziamento, ha ritenuto fondate le censure contro la prima ragione adottata dalla Corte d’appello: la legittimità del giustificato motivo oggettivo non richiede che scompaiano tutte le mansioni già svolte, che possono essere redistribuite; il giudice non può sindacare congruità e opportunità della scelta organizzativa, ferma la necessità che la riorganizzazione sia effettiva e causalmente riferibile al licenziamento. La statuizione di illegittimità del licenziamento è tuttavia rimasta ferma perché le censure relative al repechage sono state respinte. La Corte ha ribadito che l’onere di allegare e provare l’impossibilità di ricollocazione grava sul datore di lavoro e che non può essere posto, neppure indirettamente, a carico del lavoratore; ha inoltre giudicato non adeguatamente censurato l’accertamento di merito secondo cui l’ente non aveva provato l’impossibilità di ricollocazione, anche considerando le assunzioni del settembre 2008, l’assegnazione ad altro docente dell’insegnamento per l’anno scolastico 2009/2010 e la mancanza di specifiche offerte alternative. Sul demansionamento, la Corte ha escluso la genericità della domanda e l’applicabilità retroattiva della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., ma ha accolto il motivo perché, secondo il testo della disposizione applicabile ratione temporis, poteva essere concordata l’assegnazione a mansioni inferiori come alternativa al licenziamento, se la volontà del lavoratore risultava libera e univoca. La stessa sentenza d’appello aveva accertato che la lavoratrice aveva accettato volontariamente l’incarico di docenza quale alternativa al licenziamento. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza limitatamente al demansionamento e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato la relativa domanda risarcitoria. Le spese dell’intero processo sono state compensate per metà; la metà residua è stata posta a carico dell’ente, per importi liquidati in dispositivo, oltre spese generali e accessori, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
L. n. 604/1966, art. 3
Rientra nel concetto di giustificato motivo oggettivo di licenziamento qualsiasi mutamento dell’assetto organizzativo, ivi compresa l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, da cui derivi la soppressione di una individuata posizione lavorativa, senza che sia necessario che vengano soppresse le mansioni già assegnate al dipendente licenziato, ben potendo le stesse essere anche solo diversamente ripartite tra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o non della stessa impresa).
Il giustificato motivo oggettivo può consistere nella soppressione di una specifica posizione lavorativa conseguente a una riorganizzazione effettiva, anche quando le mansioni del lavoratore siano redistribuite. La scelta organizzativa non è sindacabile nei profili di congruità e opportunità, ma deve essere all’origine del licenziamento e presentare con esso un nesso di riferibilità e coerenza.
L. n. 604/1966, art. 5
In effetti, secondo l’indirizzo il cui ritorno viene invocato dall’Istituto ricorrente, l’onere di allegazione veniva addossato ad una delle parti in lite e l’onere probatorio all’altra, in contrasto con i principi di diritto processuale secondo cui tali oneri (di allegazione e prova) non possono che incombere sulla medesima parte.
L’onere di provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore grava sul datore di lavoro e comprende anche l’onere della relativa allegazione; non può essere trasferito al lavoratore neppure come onere mediato di segnalare possibili posti disponibili.
art. 2103 c.c.
Detto questo, e restando nell’ambito normativo di cui all’art. 2103 c.c. nel testo antecedente alla modifica del 2015, testo applicabile ratione temporis, il Collegio ritiene che il motivo sia fondato in quanto, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, giurisprudenza alla quale si intende dare continuità, la richiamata disposizione consente l’adibizione a mansioni inferiori, ove configurata dal datore di lavoro come alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che tale circostanza sia oggettivamente riscontrabile.
Nel regime anteriore alla modifica del 2015, l’assegnazione a mansioni inferiori poteva essere pattuita come alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando ricorressero condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo e il consenso del lavoratore fosse libero e univoco, anche se manifestato tacitamente attraverso fatti concludenti.
art. 384 c.p.c., comma 2
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito.
Massime di principio
- Il giustificato motivo oggettivo può derivare da una riorganizzazione effettiva che sopprima una posizione lavorativa, anche se le mansioni in precedenza assegnate al lavoratore continuano a essere svolte da altri o vengono redistribuite. Il giudice non può sindacare l’opportunità o la congruità delle scelte organizzative, ma deve verificare che la riorganizzazione sia reale e costituisca la causa del licenziamento.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni disponibili; non può addossarsi al lavoratore, nemmeno indirettamente, l’onere di indicare posti alternativi.
- Nel regime dell’art. 2103 c.c. anteriore alla modifica del 2015, può essere legittimo l’accordo che assegna mansioni inferiori in alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se le condizioni avrebbero altrimenti consentito il licenziamento e il consenso del lavoratore è libero e univoco, anche quando desumibile da fatti concludenti.
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