Cassazione Civile, Sentenza n. 2233/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’esclusione, ritenuta ingiusta e priva di motivazione quanto ai criteri adottati, dalle preselezioni per il passaggio all’area funzionale Q2 e per l’attribuzione di posti di quadro di II livello. Il suo diritto a partecipare alla preselezione era stato accertato con sentenza della Cassazione n. 10520, pubblicata il 30 aprile 2010, al termine di un giudizio iniziato nel 1996. Il Tribunale di Enna, con sentenza del 22 ottobre 2013, aveva condannato la società al risarcimento; la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 6 aprile 2016, aveva invece accolto l’appello della società e rigettato la domanda, ritenendo decorso il termine decennale di prescrizione dalla data di approvazione della graduatoria, anteriore al ricorso introduttivo del primo giudizio. Con l’unico motivo, il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2945 e 2946 c.c., sostenendo che la domanda giudiziale proposta nel 1996 aveva interrotto la prescrizione, con effetto protratto fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva, anche rispetto al diritto al risarcimento, in quanto collegato al rapporto già dedotto. Ha censurato inoltre l’omessa verifica del nesso di causalità tra il diritto fatto valere nel primo giudizio e quello risarcitorio.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione della società di inammissibilità per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorso riportava il passaggio pertinente della sentenza impugnata e indicava la pagina da cui era tratto. Ha accolto l’unico motivo: la domanda giudiziale interrompe la prescrizione, con effetto protratto ai sensi dell’art. 2945 c.c. sino al passaggio in giudicato della decisione, anche rispetto a diritti non specificamente azionati, purché collegati al rapporto dedotto da uno stretto nesso di causalità. La Corte d’appello aveva omesso di svolgere proprio tale verifica. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, perché accerti il collegamento richiesto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
la decorrenza della prescrizione è impedita solo da cause giuridiche che inibiscano l’esercizio del diritto, non da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo, fattispecie cui andava ricondotta la situazione litigiosa.
La mera difficoltà o il ritardo nell’accertamento del diritto costituiscono ostacoli di fatto e non impediscono il decorso della prescrizione; la decisione di rinvio deve tuttavia verificare l’effetto interruttivo derivante dal precedente giudizio.
art. 2943 c.c.
la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, e anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente
L’efficacia interruttiva della domanda giudiziale può estendersi a diritti diversi da quello specificamente azionato, se collegati al rapporto dedotto nel giudizio da uno stretto nesso di causalità; non è necessario che tali diritti siano oggetto di una domanda autonoma nel medesimo giudizio.
art. 2945 c.c.
la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, e anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente
L’effetto interruttivo permanente dura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e può riguardare anche diritti non espressamente fatti valere, purché causalmente connessi al rapporto dedotto.
art. 2946 c.c.
Il termine di prescrizione del preteso diritto al risarcimento del danno, che nel caso di specie è decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, deve farsi decorrere dalla data di approvazione della graduatoria della procedura concorsuale in questione.
La Corte d’appello aveva individuato nella data di approvazione della graduatoria la decorrenza del termine decennale per il diritto risarcitorio contrattuale; la Cassazione non ha deciso definitivamente il dies a quo, ma ha richiesto al giudice di rinvio di verificare se il precedente giudizio ne avesse interrotto la prescrizione.
Massime di principio
- La domanda giudiziale interrompe la prescrizione e l’effetto interruttivo permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
- L’effetto interruttivo può estendersi a diritti non specificamente azionati nel giudizio, anche quando una loro domanda autonoma non sia proponibile in quella sede, se essi si ricollegano al rapporto dedotto con uno stretto nesso di causalità.
- Per stabilire se il giudizio precedente abbia interrotto la prescrizione di un diritto fatto valere successivamente, il giudice di merito deve accertare in concreto lo stretto nesso di causalità tra tale diritto e il rapporto dedotto nel primo giudizio.
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