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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2235/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

Una dipendente dell’INPS aveva chiesto e ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, in deroga ai requisiti introdotti dalla L. n. 214 del 2011, con decorrenza da marzo 2012. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 25/2014 depositata il 27 marzo 2014, aveva confermato la decisione del Tribunale, ritenendo integrati i requisiti previsti dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007: 35 anni di contribuzione e 57 anni di età. Nel computo contributivo erano stati inclusi i versamenti volontari relativi al periodo di congedo non retribuito per motivi familiari dal maggio 1983 al marzo 1984. Con un unico motivo, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme previdenziali richiamate, sostenendo che la deroga ai requisiti pensionistici previgenti spettasse solo a chi fosse stato autorizzato, prima del 20 luglio 2007, alla prosecuzione volontaria della contribuzione dopo l’interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e non a chi fosse stato autorizzato all’integrazione volontaria della contribuzione per periodi scoperti durante la sospensione del rapporto. Secondo l’INPS, le due ipotesi si distinguerebbero per la presenza o meno di un rapporto di lavoro in corso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso dell’INPS, confermando l’esito della sentenza d’appello. Ha ritenuto che la lettura restrittiva proposta dall’istituto non fosse conforme al D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5: il comma 1 contempla anche periodi di interruzione del rapporto di lavoro e il comma 2 consente, in alternativa al riscatto, la prosecuzione volontaria dei contributi nel fondo pensionistico secondo la L. n. 47 del 1983. Non sussiste, ai fini dell’applicazione della deroga di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, una diversità ontologica tra le due forme di autorizzazione, trattandosi in entrambi i casi di prosecuzione volontaria della contribuzione. La Corte ha inoltre giudicato irragionevole escludere dalla deroga chi abbia integrato volontariamente la contribuzione relativa a un periodo di sospensione lavorativa. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007

    Nè ricorre tra le due ipotesi quella diversità ontologica predicata dall’INPS per limitare l’ambito di applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007 trattandosi in entrambi i casi di tratta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

    La deroga ai requisiti pensionistici previgenti si applica anche quando l’autorizzazione riguarda la prosecuzione volontaria dei contributi per periodi scoperti durante una sospensione lavorativa; tale ipotesi non è ontologicamente diversa dalla prosecuzione volontaria successiva all’interruzione o cessazione del rapporto.

  • L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1

    Il D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5, comma 2, il quale prevede, in alternativa al riscatto, di cui al comma 1, proprio l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della L. 18 febbraio 1983, n. 47.

    La prosecuzione volontaria dei contributi nel fondo pensionistico è autorizzabile anche, in alternativa al riscatto, per i periodi contemplati dal D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5; la relativa autorizzazione rientra nella nozione di prosecuzione volontaria rilevante per la disciplina della deroga pensionistica.

  • D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 5

    In primo luogo, non tiene conto della lettera del D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5, comma 1 che fa riferimento anche ad ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro e del disposto del comma 2 il quale prevede, in alternativa al riscatto, di cui al comma 1, proprio l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della L. 18 febbraio 1983, n. 47.

    L’art. 5 contempla periodi di interruzione o sospensione del rapporto privi di copertura assicurativa e prevede che, in alternativa al riscatto, il lavoratore possa essere autorizzato alla prosecuzione volontaria dei versamenti. Questa previsione impedisce di escludere tali periodi dalla nozione di prosecuzione volontaria rilevante per la deroga pensionistica.

Massime di principio

  • Ai fini della deroga ai requisiti pensionistici previgenti prevista per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima della data stabilita dalla legge, non va esclusa l’autorizzazione relativa a periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro privi di copertura assicurativa, quando la disciplina previdenziale consente per essi la prosecuzione volontaria dei versamenti.
  • La prosecuzione volontaria successiva alla cessazione del rapporto e quella autorizzata per coprire periodi di interruzione o sospensione lavorativa non sono, per la finalità della deroga pensionistica esaminata, ipotesi ontologicamente diverse: entrambe possono integrare un’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
  • Non è giustificata una differenziazione, ai fini dell’accesso alla disciplina pensionistica derogatoria, fondata soltanto sulla circostanza che durante il periodo contributivo scoperto il rapporto di lavoro sia sospeso anziché cessato, quando la normativa previdenziale riconosce in entrambi i casi la prosecuzione volontaria dei versamenti.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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