Cassazione Civile, Sentenza n. 2236/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (biologo socio)
La controversia
Il biologo, in proprio e quale amministratore della società che gestiva un centro polidiagnostico in regime di convenzione con l'ASL, chiedeva che fosse accertato l'obbligo dell'Azienda sanitaria di corrispondere il contributo integrativo ENPAB del 2% riferibile alla quota di sua competenza e che fosse condannata al pagamento di Euro 19.371,93, oltre accessori, per il contributo maturato sulle prestazioni rese tra gennaio 2001 e dicembre 2007 e non versato. Il Tribunale, quale giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 7480/2013 depositata il 24 gennaio 2014, aveva rigettato l'appello, ritenendo che i compensi confluissero nel patrimonio autonomo della società e che il contributo restasse a carico di quest'ultima. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, del D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 6, 7 e 8, e dell'art. 4 del Regolamento ENPAB, sostenendo che il contributo integrativo del 2% si applica ai corrispettivi connessi all'attività professionale del biologo anche se svolta attraverso una società e che il relativo onere è a carico dell'utenza, con diritto di rivalsa. Con il secondo motivo denunciava falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, e della L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, contestando che il regime tariffario delle prestazioni convenzionate o la disciplina dettata per le società mediche e odontoiatriche potessero escludere o modificare l'obbligo contributivo previsto per i biologi.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell'ASL perché notificato l'8 novembre 2019, oltre il termine stabilito dall'art. 370 c.p.c.; l'ASL ha potuto partecipare alla discussione orale, ma non depositare memorie. Ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendo che l'art. 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 pone il contributo integrativo a carico di chi si avvale dell'attività professionale e che l'art. 4 del Regolamento ENPAB ne disciplina l'applicazione anche quando il biologo opera in forma associata o societaria, parametrandolo alla quota di partecipazione agli utili. La distinta soggettività della società non interrompe il rapporto previdenziale tra iscritto ed ente e non esclude il contributo a carico dell'utenza. La disciplina speciale della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, relativa alle società professionali mediche e odontoiatriche e diretta a colmare una specifica lacuna, non è estensibile alla fattispecie, la cui regolamentazione è già completa. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo i principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Preliminarmente va rilevata la tardività del controricorso, notificato solo in data 8 novembre 2019 e, quindi, in violazione del disposto dell’art. 370 c.p.c., secondo cui lo stesso va notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso; nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 19 giugno 2014 e depositato il 3 luglio 2014, mentre il termine per tale deposito sarebbe scaduto il 9 luglio 2014.
Il controricorso deve essere notificato entro il termine previsto dall'art. 370 c.p.c.; la notificazione effettuata oltre tale termine è tardiva e rende il controricorso inammissibile.
D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8
Da quanto sin qui esposto emerge con particolare evidenza che la riscossione da parte del professionista del contributo integrativo, pari al due per cento del fatturato da porre a carico dell’utenza mediante evidenza in fattura, deriva direttamente dalla legge e tale disposizione è chiaramente rivolta a chiunque si trovi nella situazione descritta.
Il contributo integrativo del 2% è posto direttamente dalla legge a carico di chi si avvale dell'attività professionale dell'iscritto e va riscosso dal professionista, con evidenza in fattura; la previsione opera anche quando la prestazione è resa nell'ambito di una società.
Regolamento ENPAB, art. 4
In realtà, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’autonomia soggettiva della società professionale o dell’associazione non incide sul rapporto previdenziale intercorrente tra l’iscritto e l’Ente ed il vincolo associativo (o societario) riverbera solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto, come fatto palese dal disposto dell’art. 8 del Reg. citato che dispone che l’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all’iscritto stesso.
Quando il biologo opera tramite associazione o società, il vincolo associativo non elimina né sposta il rapporto previdenziale individuale; incide sulle modalità di calcolo, determinando la base contributiva in proporzione alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto.
D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6
Inoltre, la disposizione regolamentare, contenente la ulteriore disciplina del sistema di riscossione del contributo, laddove l’attività professionale sia resa in forma associata o societaria, realizza una legittima applicazione del potere regolamentare previsto dal citato D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6.
È legittimo che il regolamento dell'ente previdenziale disciplini le modalità di riscossione del contributo integrativo quando l'attività professionale è svolta in forma associata o societaria, nell'ambito del potere regolamentare riconosciuto dalla legge.
L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39
La regolamentazione contributiva appena descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna, per cui non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39.
La disciplina speciale relativa alle società professionali mediche e odontoiatriche non può essere applicata analogicamente o estensivamente alla contribuzione ENPAB dei biologi quando la relativa disciplina è già completa.
Massime di principio
- Il contributo integrativo previdenziale previsto per l'attività professionale del biologo è posto dalla legge a carico di chi si avvale della prestazione, anche quando questa è resa nell'ambito di una struttura societaria convenzionata o accreditata; il regime tariffario del servizio non esclude di per sé l'obbligo contributivo.
- Lo svolgimento dell'attività professionale tramite associazione o società non interrompe il rapporto previdenziale tra il professionista iscritto e il relativo ente. In tale situazione, il regolamento può disciplinare la riscossione e commisurare la quota contributiva individuale alla partecipazione agli utili.
- La disciplina contributiva specificamente prevista per le società professionali mediche e odontoiatriche, adottata per colmare una lacuna relativa alla contribuzione su determinate prestazioni, non è estensibile a categorie professionali la cui disciplina regolamentare e legislativa è già completa.
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