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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2236/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (biologo socio)

La controversia

Il biologo, in proprio e quale amministratore della società che gestiva un centro polidiagnostico in regime di convenzione con l'ASL, chiedeva che fosse accertato l'obbligo dell'Azienda sanitaria di corrispondere il contributo integrativo ENPAB del 2% riferibile alla quota di sua competenza e che fosse condannata al pagamento di Euro 19.371,93, oltre accessori, per il contributo maturato sulle prestazioni rese tra gennaio 2001 e dicembre 2007 e non versato. Il Tribunale, quale giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 7480/2013 depositata il 24 gennaio 2014, aveva rigettato l'appello, ritenendo che i compensi confluissero nel patrimonio autonomo della società e che il contributo restasse a carico di quest'ultima. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, del D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 6, 7 e 8, e dell'art. 4 del Regolamento ENPAB, sostenendo che il contributo integrativo del 2% si applica ai corrispettivi connessi all'attività professionale del biologo anche se svolta attraverso una società e che il relativo onere è a carico dell'utenza, con diritto di rivalsa. Con il secondo motivo denunciava falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, e della L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, contestando che il regime tariffario delle prestazioni convenzionate o la disciplina dettata per le società mediche e odontoiatriche potessero escludere o modificare l'obbligo contributivo previsto per i biologi.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell'ASL perché notificato l'8 novembre 2019, oltre il termine stabilito dall'art. 370 c.p.c.; l'ASL ha potuto partecipare alla discussione orale, ma non depositare memorie. Ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendo che l'art. 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 pone il contributo integrativo a carico di chi si avvale dell'attività professionale e che l'art. 4 del Regolamento ENPAB ne disciplina l'applicazione anche quando il biologo opera in forma associata o societaria, parametrandolo alla quota di partecipazione agli utili. La distinta soggettività della società non interrompe il rapporto previdenziale tra iscritto ed ente e non esclude il contributo a carico dell'utenza. La disciplina speciale della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, relativa alle società professionali mediche e odontoiatriche e diretta a colmare una specifica lacuna, non è estensibile alla fattispecie, la cui regolamentazione è già completa. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo i principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Preliminarmente va rilevata la tardività del controricorso, notificato solo in data 8 novembre 2019 e, quindi, in violazione del disposto dell’art. 370 c.p.c., secondo cui lo stesso va notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso; nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 19 giugno 2014 e depositato il 3 luglio 2014, mentre il termine per tale deposito sarebbe scaduto il 9 luglio 2014.

    Il controricorso deve essere notificato entro il termine previsto dall'art. 370 c.p.c.; la notificazione effettuata oltre tale termine è tardiva e rende il controricorso inammissibile.

  • D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8

    Da quanto sin qui esposto emerge con particolare evidenza che la riscossione da parte del professionista del contributo integrativo, pari al due per cento del fatturato da porre a carico dell’utenza mediante evidenza in fattura, deriva direttamente dalla legge e tale disposizione è chiaramente rivolta a chiunque si trovi nella situazione descritta.

    Il contributo integrativo del 2% è posto direttamente dalla legge a carico di chi si avvale dell'attività professionale dell'iscritto e va riscosso dal professionista, con evidenza in fattura; la previsione opera anche quando la prestazione è resa nell'ambito di una società.

  • Regolamento ENPAB, art. 4

    In realtà, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’autonomia soggettiva della società professionale o dell’associazione non incide sul rapporto previdenziale intercorrente tra l’iscritto e l’Ente ed il vincolo associativo (o societario) riverbera solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto, come fatto palese dal disposto dell’art. 8 del Reg. citato che dispone che l’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all’iscritto stesso.

    Quando il biologo opera tramite associazione o società, il vincolo associativo non elimina né sposta il rapporto previdenziale individuale; incide sulle modalità di calcolo, determinando la base contributiva in proporzione alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto.

  • D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6

    Inoltre, la disposizione regolamentare, contenente la ulteriore disciplina del sistema di riscossione del contributo, laddove l’attività professionale sia resa in forma associata o societaria, realizza una legittima applicazione del potere regolamentare previsto dal citato D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6.

    È legittimo che il regolamento dell'ente previdenziale disciplini le modalità di riscossione del contributo integrativo quando l'attività professionale è svolta in forma associata o societaria, nell'ambito del potere regolamentare riconosciuto dalla legge.

  • L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39

    La regolamentazione contributiva appena descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna, per cui non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39.

    La disciplina speciale relativa alle società professionali mediche e odontoiatriche non può essere applicata analogicamente o estensivamente alla contribuzione ENPAB dei biologi quando la relativa disciplina è già completa.

Massime di principio

  • Il contributo integrativo previdenziale previsto per l'attività professionale del biologo è posto dalla legge a carico di chi si avvale della prestazione, anche quando questa è resa nell'ambito di una struttura societaria convenzionata o accreditata; il regime tariffario del servizio non esclude di per sé l'obbligo contributivo.
  • Lo svolgimento dell'attività professionale tramite associazione o società non interrompe il rapporto previdenziale tra il professionista iscritto e il relativo ente. In tale situazione, il regolamento può disciplinare la riscossione e commisurare la quota contributiva individuale alla partecipazione agli utili.
  • La disciplina contributiva specificamente prevista per le società professionali mediche e odontoiatriche, adottata per colmare una lacuna relativa alla contribuzione su determinate prestazioni, non è estensibile a categorie professionali la cui disciplina regolamentare e legislativa è già completa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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