Cassazione Civile, Sentenza n. 2237/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il pensionato aveva chiesto la rideterminazione della pensione in relazione alla corretta individuazione della retribuzione pensionabile per la quota riferibile alla contribuzione maturata presso la soppressa gestione INPDAI: gli ultimi cinque anni per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 e gli ultimi dieci anni per quella maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 603/2014 depositata il 18 aprile 2014, aveva confermato la decisione, ritenendo applicabili unitariamente le regole dell’AGO perché, alla data del 31 dicembre 2002, il pensionato non era più assicurato presso l’INPDAI. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della L. n. 289/2002 e dell’art. 3 della L. n. 297/1982. Ha sostenuto che il trattamento dovesse essere liquidato secondo il criterio del pro rata, con due quote distinte, una per la contribuzione INPDAI e una per quella INPS, e che per la quota INPDAI dovessero valere le retribuzioni di riferimento pertinenti al periodo assicurativo presso tale gestione.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo dell’INPS, cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di rideterminazione della pensione. Ha affermato che il trasferimento dei contributi INPDAI all’INPS è avvenuto con evidenza contabile separata e senza unificazione assimilabile alla ricongiunzione; il criterio del pro rata si applica senza distinguere tra chi fosse o meno ancora assicurato all’INPDAI al 31 dicembre 2002. Le retribuzioni di riferimento per la quota INPDAI sono quindi quelle che sarebbero state utili per un’ipotetica liquidazione da parte di tale gestione, dovendosi mantenere distinti i periodi assicurativi e determinare le rispettive quote secondo i criteri propri. Le spese dell’intero processo sono state compensate per l’obiettiva controvertibilità del quadro normativo e per la formazione dell’orientamento di legittimità dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289
in tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest’ultimo istituto è avvenuto, per effetto della L. n. 289 del 2002, attraverso l’iscrizione “con evidenza contabile separata”, e, quindi, in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal D.P.R. n. 58 del 1976, sicchè l’art. 42 comma 3, prima parte Legge citata, laddove dispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio 2003, introduce un principio di carattere generale senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31 dicembre 2002.
La confluenza dell’INPDAI nell’INPS non ha unificato i periodi assicurativi come avverrebbe con una ricongiunzione. Il pro rata è un criterio generale, applicabile anche a chi non fosse più assicurato presso l’INPDAI al 31 dicembre 2002, e impone di mantenere distinte le quote pensionistiche relative ai diversi periodi.
art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997
il rinvio della L. n. 289 del 2002, art. 42 al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonchè lo stesso meccanismo del pro-rata adottato nell’art. 42 cit., sono espressione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, per la diversità dei sistemi di calcolo adottati, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo specifici criteri.
Il rinvio concorre a preservare la distinzione tra i periodi assicurativi soggetti a sistemi di calcolo diversi, con conseguente determinazione di due quote pensionistiche secondo i rispettivi criteri.
art. 3, L. 29 maggio 1982, n. 297
questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi recentemente sulla stessa questione di diritto – tutta incentrata sull’esatta interpretazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 42 – ed ha statuito con indirizzo costante (sentenze nn. 4897/2017, 18841/2017, 19036/2017) che in tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest’ultimo istituto è avvenuto, per effetto della L. n. 289 del 2002, attraverso l’iscrizione “con evidenza contabile separata”
La disposizione è indicata come norma denunciata nel motivo di ricorso, ma la motivazione non ne ricava una regola interpretativa autonoma né la applica distintamente; la ratio della decisione è fondata sull’art. 42 della L. n. 289/2002 e sul richiamo all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997.
Massime di principio
- Quando i contributi di una gestione previdenziale soppressa confluiscono in un’altra gestione con evidenza contabile separata, senza unificazione assimilabile alla ricongiunzione, i periodi assicurativi restano distinti ai fini del calcolo della pensione.
- Il criterio del pro rata previsto per la confluenza dell’INPDAI nell’INPS si applica anche agli assicurati che, alla data del 31 dicembre 2002, non erano più iscritti all’INPDAI.
- Per la quota pensionistica riferibile alla contribuzione INPDAI, le retribuzioni di riferimento sono quelle che sarebbero state utili in caso di liquidazione da parte dell’INPDAI; la quota va determinata secondo i criteri propri del relativo periodo assicurativo, separatamente dalla quota riferibile alla contribuzione INPS.
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