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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2238/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguardava il licenziamento per giusta causa intimato il 22 aprile 2016 da una società operante nella distribuzione a una dipendente che lavorava come cassiera in un supermercato. A fine turno la lavoratrice aveva utilizzato per una propria spesa una carta fedeltà dimenticata da una cliente, anziché restituirla; la carta aveva accumulato 750 punti, pari a 5 euro. Il Tribunale aveva escluso la giusta causa, ordinato la reintegrazione e riconosciuto le retribuzioni maturate fino alla reintegra. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 26 luglio 2018, aveva invece ritenuto intenzionale la condotta e violato il regolamento aziendale, ma non di notevole gravità, considerando l’assenza di precedenti disciplinari, la non diretta incidenza sulla specifica attività di cassiera e il modesto danno. Aveva quindi dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento e condannato la società al pagamento di un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, calcolata sulla retribuzione part-time. La lavoratrice ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la mancata prova, a carico del datore, della giusta causa e dell’intenzionalità, la presunta inversione dell’onere probatorio e l’omesso esame di fatti decisivi; con il secondo ha contestato la sussistenza e gravità della giusta causa, l’elemento intenzionale e la proporzionalità della sanzione; con il terzo ha nuovamente censurato la proporzionalità, anche in rapporto alle sanzioni conservative ed espulsive previste dal CCNL. La società, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la condotta integrasse giusta causa, lamentando la violazione dell’art. 2119 c.c. e delle disposizioni del CCNL e del codice civile richiamate, poiché avrebbe leso il vincolo fiduciario e impedito la prosecuzione anche temporanea del rapporto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso incidentale della società sia il ricorso principale della lavoratrice. Ha escluso la violazione dell’art. 2119 c.c. denunciata dalla società: la valutazione della Corte d’appello circa la non notevole gravità della condotta era sorretta da motivazione congrua e non era stata contestata mediante una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard sociali rilevanti, ma attraverso una diversa valutazione della gravità. Ha confermato che, ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 5, dello Statuto dei lavoratori, la sproporzione comporta la tutela reintegratoria del comma 4 quando il contratto collettivo o il codice disciplinare preveda per quella condotta una sanzione conservativa; in assenza di tale previsione, ricorre una delle altre ipotesi del comma 5, con tutela indennitaria. Nel caso concreto, l’accertamento di merito aveva ritenuto provati gli elementi oggettivo e soggettivo della condotta, ma aveva escluso motivatamente la notevole gravità e applicato la tutela indennitaria. I tre motivi della lavoratrice sono stati respinti: la censura sull’onere della prova non individuava un’erronea attribuzione dell’onere a una parte diversa da quella gravata, ma contestava la valutazione delle prove; le doglianze sulla prova presuntiva e sulla gravità investivano apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati; le denunce di omesso esame non riguardavano fatti storici decisivi secondo il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    E ciò per la sindacabilità, da parte della Corte di cassazione, dell’attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

    Il giudizio applicativo della clausola generale di giusta causa può essere sindacato in cassazione quanto alla sussunzione della condotta, ma la censura deve indicare specificamente l’incoerenza della valutazione di merito rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento; non basta contrapporre una diversa valutazione della gravità.

  • art. 18, comma 4, L. 20 maggio 1970, n. 300

    Inoltre, l’art. 18, comma 4 L. cit. riconosce la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato, nonchè nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore. La non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra, invece, nel suddetto comma 4 quando dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari applicabili, risulti la previsione per esso di una sanzione conservativa;

    La tutela reintegratoria prevista dal comma 4 opera per l’insussistenza del fatto, per la sua irrilevanza disciplinare o non imputabilità e, in caso di sproporzione, quando il contratto collettivo o il codice disciplinare preveda per la condotta una sanzione conservativa.

  • art. 18, comma 5, L. 20 maggio 1970, n. 300

    Qualora vi sia dunque sproporzione tra sanzione e infrazione, deve essere riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta addebitata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa: così ricadendo pertanto il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi” stabilite dall’art. 18, comma 5, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte.

    Se la sanzione è sproporzionata ma la condotta non è ricompresa tra quelle per cui le fonti disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, il caso rientra nelle altre ipotesi del comma 5 e comporta la tutela indennitaria, non quella reintegratoria.

  • art. 2697 c.c.

    Ma neppure sussiste, infine, la denunciata inversione dell’onere della prova, posto che ricorre una violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia appunto attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

    La violazione delle regole sull’onere probatorio è configurabile quando il giudice assegna l’onere alla parte diversa da quella gravata in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre se la censura riguarda soltanto il modo in cui sono state valutate le prove.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Ma neppure si configura una violazione dell’art. 2729 c.c., sindacabile da questa Corte nell’esercizio della sua funzione nomofilattica di controllo che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta, essendo stata piuttosto oggetto di censura la valutazione, di spettanza esclusiva del giudice di merito, della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, in assenza di una specifica indicazione dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica non osservati dal giudice, che si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi.

    Il sindacato di legittimità riguarda l’applicazione dei principi legali sulla prova presuntiva, non la valutazione di merito della ricorrenza dei requisiti degli indizi, salvo che sia specificamente denunciata la violazione dei criteri giuridici di formazione della prova critica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Neppure, infine, essendo correttamente dedotta, con il secondo e il terzo motivo, la denuncia di omesso esame di fatti, non configuranti alcun fatto storico, secondo l’ambito devolutivo più circoscritto e il paradigma deduttivo previsti dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), nè tanto meno decisivi, anche per la pluralità della loro deduzione (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), che nega in radice la decisività del fatto (come già detto neppure tale).

    Il motivo di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo; non è sufficiente censurare valutazioni o questioni che non costituiscano fatti storici, né la pluralità delle circostanze dedotte rende di per sé decisivo il fatto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il sindacato di cassazione sulla sussunzione di una condotta nella clausola generale di giusta causa è possibile, ma la censura deve denunciare in modo specifico l’incoerenza della valutazione del giudice di merito rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento; una contestazione generica o meramente contrappositiva della gravità non è sufficiente.
  • Ai fini della tutela contro il licenziamento, la sproporzione tra infrazione e sanzione dà luogo alla tutela reintegratoria dell’art. 18, comma 4, se la condotta rientra tra quelle per cui il contratto collettivo o il codice disciplinare prevede una sanzione conservativa; altrimenti ricade nelle altre ipotesi del comma 5, con tutela indennitaria.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella che ne è gravata secondo la struttura della fattispecie; non si configura per il solo dissenso sulla valutazione delle prove.
  • La censura relativa alle presunzioni deve indicare la violazione dei criteri giuridici di formazione della prova critica; la valutazione di merito circa la ricorrenza dei requisiti degli indizi resta al giudice di merito, nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo; non consente di rimettere in discussione valutazioni probatorie o questioni che non costituiscano fatti storici.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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