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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28510/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 nei confronti di una società, poi sfociati anche in due cartelle di pagamento. Gli accertamenti derivavano da una verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti di un diverso soggetto, titolare di impresa individuale, ritenuto emittente fatture verso la società contribuente per operazioni in parte inesistenti o sovrafatturate, anche sulla base di riscontri presso il PRA e di dichiarazioni raccolte in sede di indagine. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo nulli gli avvisi per mancata allegazione degli atti presupposti relativi alla verifica svolta verso il terzo, per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, e aveva inoltre valorizzato la mancata notifica del PVC al contribuente e la lesione del contraddittorio endoprocedimentale, richiamando anche gli artt. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e 41 della Carta di Nizza. L'Agenzia ha proposto cinque motivi: nullità della sentenza per violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la questione era stata tardivamente riproposta; violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi e sull'allegazione degli atti richiamati; ultrapetizione per avere la CTR deciso su nullità non dedotte; violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, poiché il PVC va notificato solo al soggetto sottoposto a verifica; e violazione delle norme della Carta di Nizza e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto invalidi gli avvisi per mancato contraddittorio senza che vi fosse l'onere di allegare concrete difese utili e senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società resistente, perché notificato a mezzo posta senza produzione degli avvisi di ricevimento. Nel merito ha accolto il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbendo il primo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto erronea la decisione della CTR perché non ha verificato se gli avvisi di accertamento contenessero comunque gli elementi essenziali della pretesa, tenuto conto che gli atti richiamati erano conoscibili o il loro contenuto era stato riprodotto nell'atto; ha inoltre precisato che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda il soggetto direttamente sottoposto a accesso, ispezione o verifica, non terzi, e che il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato è riconosciuto solo per i tributi armonizzati, purché il contribuente indichi concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e non deduca un'opposizione pretestuosa.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    la riproposizione in appello di questioni non accolte dal primo giudice deve rispettare i termini processuali; la Corte richiama il motivo di ricorso dell'Ufficio ma lo assorbe, senza fondare la decisione su tale profilo.

  • art. 7 legge n. 212 del 2000

    l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento opera solo per gli atti non già conosciuti dal contribuente e non riprodotti nel loro contenuto essenziale nell'atto impositivo.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    l'avviso è sufficientemente motivato se rende comprensibile al contribuente la pretesa, il petitum e la causa petendi, anche mediante richiamo ad atti istruttori noti o sintetizzati nel loro contenuto essenziale.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    in materia IVA, valgono le medesime regole sulla motivazione e sull'allegazione degli atti richiamati, con sufficienza della riproduzione del contenuto essenziale o della conoscenza già acquisita dal contribuente.

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    è richiamato tra le norme denunciate, senza una specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo disponibile.

  • art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    è richiamato tra le norme denunciate, senza una specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo disponibile.

  • art. 2697 c.c.

    la parte che deduce la violazione del contraddittorio nei tributi armonizzati deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto far valere; la mera allegazione astratta non è sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    la ricorrente ha denunciato ultrapetizione; la Corte assorbe il motivo, non prendendo una decisione autonoma sul punto.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    il termine dilatorio per l'emissione dell'avviso dopo il PVC riguarda il contribuente sottoposto direttamente a accesso, ispezione o verifica, non soggetti terzi.

  • art. 41 Carta di Nizza

    il contraddittorio endoprocedimentale assume rilievo invalidante, per i tributi armonizzati, solo se il contribuente indica in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e non propone opposizione pretestuosa.

  • art. 52 Carta di Nizza

    è richiamato dalla ricorrente tra le norme denunciate, senza una specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo disponibile.

  • art. 2700 c.c.

    i fatti attestati dal pubblico ufficiale, come la consultazione del PRA riportata in sentenza, sono richiamati come coperti da fede privilegiata.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere con precisione la pretesa fiscale, mediante l'indicazione del petitum, della causa petendi e degli elementi essenziali di fatto e istruttori posti a fondamento dell'atto.
  • Gli atti richiamati nell'avviso devono essere allegati solo se non sono già conosciuti dal contribuente o se il loro contenuto essenziale non è riportato nell'atto stesso; non è richiesta l'allegazione di documenti già noti o sintetizzati in modo sufficiente.
  • Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica al soggetto direttamente sottoposto a accesso, ispezione o verifica e non può essere automaticamente esteso a terzi destinatari di accertamenti fondati su quella verifica.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell'atto solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra che non si tratta di un'opposizione pretestuosa; per i tributi non armonizzati non esiste un principio generale analogo, salvo specifica previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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