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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31656/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003 e 2004, contestando la deduzione di costi e la detrazione IVA riferiti a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con irrogazione di sanzioni. La pretesa si fondava su una verifica fiscale svolta nei confronti del fornitore Eurogroup, ritenuto inserito in un apparato di società cartiere e in una frode di fatturazione collegata al cosiddetto gruppo Tomasi. Dopo un primo contenzioso con rinvio della Cassazione, la CTR in sede di rinvio aveva accolto la tesi della contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio denunciava: 1) violazione delle norme su accertamento tributario e presunzioni, per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova presuntiva dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte della società; 2) violazione dell'art. 8 d.l. 16/2012 e dell'art. 384 c.p.c., per non avere applicato retroattivamente la disciplina sulla deducibilità dei costi da operazioni inesistenti e il richiamo ai requisiti dell'art. 109 TUIR; 3) violazione dell'art. 58, ultimo comma, d.lgs. 546/1992, per mancata valorizzazione di un prospetto riassuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la CTR di rinvio non aveva correttamente applicato i principi sul riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti e aveva esaminato gli indizi in modo frammentario, senza verificarne la valenza complessiva e senza attribuire corretta rilevanza alla sentenza penale assolutoria quale elemento di prova da valutare insieme agli altri. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base normativa dell'accertamento e della contestata violazione in tema di prova presuntiva

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come norma sull'accertamento IVA e sulla contestazione della detrazione

  • artt. 2727-2729 c.c.

    richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici e della loro valutazione

  • art. 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia retroattiva in tema di costi da operazioni inesistenti ai fini delle imposte dirette

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per il vincolo derivante dal principio di diritto enunciato in cassazione nel giudizio di rinvio

  • art. 58, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per censurare la mancata considerazione di un documento prodotto in appello

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    invocato dall'intimato con eccezione di inammissibilità del primo motivo, ma l'eccezione è stata respinta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del terzo motivo per nullità della sentenza/procedimento

  • art. 109 TUIR

    richiamato nel secondo motivo quale parametro per la deducibilità dei costi

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    la Corte ne esclude l'applicazione al caso, precisando che non riguarda le sentenze penali emesse a seguito di giudizio abbreviato e, in ogni caso, si riferisce alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta

  • art. 119 T.U. della giustizia tributaria

    richiamato come disposizione che recepisce il nuovo regime di efficacia delle sentenze penali nel processo tributario

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato tra i provvedimenti esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 21-bis

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente dal principio sull'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare la massima diligenza esigibile.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi vanno valutati complessivamente e non in modo atomistico: elementi isolatamente deboli possono acquisire significato nella loro sintesi unitaria.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può ignorare o svuotare di contenuto il significato degli elementi probatori già indicati dalla sentenza rescindente.
  • La sentenza penale assolutoria non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario sull'accertamento dell'imposta; può però essere considerata come elemento di prova da apprezzare unitamente agli altri elementi acquisiti.
  • Le sentenze penali emesse a seguito di giudizio abbreviato restano escluse dall'ambito applicativo dell'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, che comunque riguarda l'efficacia nel processo tributario soprattutto con riferimento alle sanzioni tributarie e non all'accertamento del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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