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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto al Tribunale la condanna del proprio cliente al pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in un precedente giudizio successorio, nel quale si era discusso dell'accertamento della lesione della quota di legittima nella successione materna. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, ritenendo provato il mandato e l'attività difensiva svolta, ma liquidando i compensi secondo valori medi tabellari, e non quelli più alti richiesti, in base allo scaglione determinato sul valore accertato della controversia e non sul valore dichiarato come indeterminabile. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del procedimento per mancanza, negli atti telematici e nelle copie notificate/depositate, delle attestazioni di conformità richieste dalla disciplina del processo civile telematico; 2) nullità dell'ordinanza e violazione delle regole sulla valutazione della prova e della motivazione, per avere il collegio applicato in modo ritenuto contraddittorio i valori medi tabellari e per avere confrontato la liquidazione con quella operata in altro giudizio successorio; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo che, caduti i primi due capi, sarebbe caduta anche la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso, quanto al primo motivo, che la mancata attestazione di conformità della copia analogica del ricorso notificato e dell'atto depositato comportasse di per sé nullità o improcedibilità, perché il ricorrente non aveva spiegato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa ne fosse derivato e, in mancanza di specifica contestazione, può presumersi la regolarità telematica del documento attestato. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai limitato al minimo costituzionale e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva adeguatamente motivato l'uso dei valori medi tabellari; inoltre, la liquidazione del compenso dovuto dal cliente al proprio difensore va determinata indipendentemente da quanto liquidato nel diverso rapporto processuale con la parte soccombente, perché si applicano criteri diversi tra rapporto interno cliente-professionista e regolazione delle spese di lite. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 703-ter c.p.c.

    Richiamato come base del procedimento promosso per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    Indicato quale norma processuale di riferimento del ricorso introduttivo per la liquidazione del compenso.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Evocato dal ricorrente per sostenere la nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per difetti formali del deposito e della notifica.

  • art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012

    La Corte ne valorizza la disciplina del deposito telematico e delle copie informatiche/analogiche, affermando che la regolarità telematica si presume fino a specifica contestazione e che la mancanza di attestazione non comporta nullità senza concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 52 d.l. n. 90 del 2014

    Richiamato per l'inserimento del comma 9-bis nell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare nullità del procedimento e dell'ordinanza.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato il materiale probatorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi della motivazione che, se estremi, si traducono in nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione e del giusto processo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la nuova formulazione per escludere la deducibilità in cassazione di censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione fuori dai casi consentiti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per affermare la necessità di interpretare le forme processuali in modo da non comprimere irragionevolmente il diritto di azione e difesa.

  • art. 47 Carta di Nizza

    Richiamato nel quadro delle garanzie sovranazionali di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 19 TUE

    Richiamato come parametro sovranazionale di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per sostenere che le restrizioni all'accesso al giudice devono essere ragionevoli e proporzionate.

  • R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 61

    Richiamato per affermare che il cliente deve corrispondere al professionista gli onorari e i diritti nella misura stabilita nel giudizio promosso dal professionista contro il cliente.

  • art. 2232 c.c.

    Richiamato per distinguere il rapporto contrattuale interno tra cliente e professionista dal rapporto processuale relativo alle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per sostenere che, cadendo gli altri motivi, sarebbe venuta meno anche la condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la mancanza dell'attestazione di conformità della copia estratta dal fascicolo informatico non determina automaticamente nullità o improcedibilità: occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o una specifica contestazione del vizio.
  • Le nullità processuali non sono deducibili in astratto: l'impugnazione è ammissibile solo se il vizio denunciato abbia inciso in modo effettivo sul diritto di difesa o abbia potuto pregiudicare la decisione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione incomprensibile, non essendo più sindacabili la mera insufficienza o contraddittorietà logica.
  • La liquidazione del compenso dovuto dal cliente al proprio difensore va determinata secondo i criteri legali applicabili al rapporto professionale interno, indipendentemente dalle statuizioni sulle spese contenute nella sentenza del diverso giudizio patrocinato.
  • La misura degli onorari spettanti al professionista verso il cliente dipende dall'importanza dell'opera prestata, dalla quantità di lavoro svolto e dal valore economico e sociale dell'attività, non dalla sola regolazione delle spese nei confronti della parte soccombente.
  • In assenza di accoglimento dei motivi principali, la censura sulle spese di lite resta assorbita se espressamente costruita come derivata dall'accoglimento degli altri motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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