Cassazione Civile, Ordinanza n. 31617/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al giudice di pace una cartella di pagamento emessa per complessivi euro 13.669,73, di cui euro 2.900,00 per COSAP e il resto per sanzioni e interessi. Sosteneva, tra l’altro, che la cartella fosse inesistente o nulla per vizi di notificazione e per mancanza di sottoscrizione digitale; inoltre deduceva la mancata notifica dell’atto presupposto, un verbale/rapporto del 20 marzo 2018, poi richiamato in tre avvisi di accertamento. Il primo giudice aveva qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’aveva dichiarata inammissibile; il tribunale, investito dell’appello, aveva confermato la qualificazione e dichiarato inammissibile il gravame perché contro le sentenze rese in materia di opposizione ex art. 617 c.p.c. non è ammesso appello, ma solo ricorso ex art. 111 Cost. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 99, 615, 617 e 618 c.p.c. e di norme sulla riscossione e sul regolamento COSAP comunale, sostenendo che il giudice di pace non avesse qualificato in modo univoco la domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c., ma avesse solo rilevato che la domanda avrebbe dovuto essere proposta in quella forma; di conseguenza il tribunale avrebbe dovuto riqualificare autonomamente la domanda, tenendo conto anche della dedotta mancata notifica dell’atto presupposto, che secondo la ricorrente faceva emergere un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non un’opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che la decisione del giudice di pace conteneva una qualificazione inequivoca dell’iniziativa come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., desumibile dall’affermazione secondo cui l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta nelle forme e nei termini di tale rimedio. Per il principio dell’apparenza, il giudice d’appello non poteva discostarsi da tale qualificazione; pertanto era corretto reputare inammissibile l’appello e ritenere che l’unico mezzo di impugnazione fosse il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. La Corte ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sull’opposizione recuperatoria avverso cartella di pagamento, affermando che essa va proposta nei termini previsti dall’art. 7 del d.lgs. 150/2011 e non come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controparti ed è stato posto a suo carico l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
La censura sui vizi formali della cartella e della sua notificazione ricade in questo rimedio; se il primo giudice qualifica la domanda in modo inequivoco come opposizione ex art. 617 c.p.c., la decisione è soggetta ai relativi effetti impugnatori.
L’opposizione fondata sulla dedotta mancata notifica dell’atto presupposto non è stata ritenuta, in questa vicenda, idonea a mutare la qualificazione della domanda in opposizione all’esecuzione.
Contro le sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi non è ammesso appello quando la qualificazione del primo giudice sia univoca.
art. 111 Cost.
È il rimedio esperibile contro la sentenza che definisce un’opposizione qualificata come ex art. 617 c.p.c., in luogo dell’appello.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte richiama la procedibilità del ricorso, ma la questione viene superata in applicazione della ragione più liquida.
art. 380-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile all’esito del procedimento camerale accelerato.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella formazione e notificazione della cartella.
artt. 42 e 43 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamati dalla ricorrente come disciplina speciale dell’attività del concessionario della riscossione.
art. 7, comma 2, lett. a), L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente per denunciare vizi dell’atto impositivo/cartella.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione, anche in collegamento con l’art. 3 L. 241/1990.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato per la dedotta insufficiente motivazione dell’atto.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate.
art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
opposizione recuperatoria
La Corte richiama il principio per cui l’opposizione avverso cartella per far valere vizi degli atti sottesi va proposta secondo il rito speciale indicato dalla giurisprudenza, e non come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado qualifica in modo inequivoco l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, tale qualificazione vincola il giudice d’appello secondo il principio dell’apparenza e determina il corrispondente regime delle impugnazioni.
- Se la decisione di primo grado definisce una controversia come opposizione ex art. 617 c.p.c., il mezzo di impugnazione non è l’appello ma il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
- L’azione diretta contro una cartella di pagamento per far valere vizi degli atti presupposti o della loro notificazione, secondo la giurisprudenza richiamata, non si trasforma automaticamente in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; occorre distinguere tra vizi dell’atto esecutivo e contestazione del titolo.
- L’impugnazione che censuri la natura del rimedio adottato in primo grado è inammissibile se muove da una lettura non corretta di una qualificazione processuale già resa in modo univoco dal giudice a quo.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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