Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte obbligata)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito una parte in una procedura di mediazione e nel correlato giudizio dinanzi al Tribunale, agiva ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali da tutti i soggetti che avevano partecipato alla controversia conclusa, a suo dire, con un accordo transattivo e con rinuncia al giudizio. Sosteneva che, in base alla solidarietà speciale prevista per le liti definite con transazione o accordi equivalenti, tutti i litiganti dovessero rispondere in solido dei compensi maturati, anche perché il mandato era stato revocato e il difensore sarebbe rimasto insoddisfatto. Deduceva inoltre che i giudici di merito avessero trascurato fatti decisivi: l’intervenuta rinuncia al giudizio presupposto, la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda e il contenuto del provvedimento conclusivo. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 13, comma 8, l. n. 247/2012, degli artt. 2643 e 2644 c.c., assumendo che la solidarietà ex lege sorgesse automaticamente dalla definizione bonaria della controversia e che fosse irrilevante la regolazione giudiziale delle spese o la mancata produzione integrale dell’accordo transattivo.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure perché la solidarietà speciale per il pagamento dei compensi professionali presuppone che la controversia sia definita mediante accordo o transazione che sottragga al giudice anche la decisione sulle spese; invece, nel caso concreto il giudice del merito aveva comunque provveduto sulle spese, disponendo la compensazione in un rapporto e il 'nulla spese' negli altri. Per la Corte, questo dato era sufficiente a escludere l’operatività della solidarietà speciale, rendendo non decisivo ogni ulteriore profilo relativo all’esistenza o prova dell’accordo tra le parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma processuale utilizzata per l’introduzione del giudizio di primo grado volto al pagamento dei compensi professionali.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato dal Tribunale per il mutamento del rito.
art. 13, comma 8, L. 31 dicembre 2012, n. 247
«Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà»
la solidarietà speciale opera anche in caso di accordi non formalizzati come transazione tipica, purché esista un accordo che definisca la lite e sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese; non opera se il giudice provvede comunque sulle spese.
art. 68 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
«quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese...»
norma sostanzialmente trasfusa nell’art. 13, comma 8, l. n. 247/2012; la Corte ne conferma l’interpretazione estensiva ma rigorosamente ancorata alla definizione concordata della lite e all’assenza di statuizione giudiziale sulle spese.
artt. 1965 e segg. c.c.
richiamati per chiarire che non è necessario che l’accordo assuma la forma della transazione tipica; è sufficiente un accordo equivalente che definisca la controversia.
art. 2643 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione alla trascrizione della domanda e alla necessità di una pronuncia di cancellazione.
art. 2644 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione agli effetti della trascrizione e alla richiesta di cancellazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo decisionale come norma applicata, ma il ricorrente contestava la mancata prova della transazione; la Corte osserva che tale prova diventa irrilevante quando sia già intervenuta la liquidazione giudiziale delle spese.
Massime di principio
- La solidarietà speciale a favore dell’avvocato per il pagamento dei compensi e delle spese opera quando la controversia sia definita da un accordo tra le parti che, in concreto, sostituisca la decisione giudiziale e sottragga al giudice anche la statuizione sulle spese.
- Non è necessario che l’accordo assuma la forma della transazione tipica: rileva anche un accordo di definizione della lite, libero nelle forme, purché abbia la funzione di chiudere il processo.
- La tutela del difensore presuppone che egli resti creditore di compensi non soddisfatti; se il giudice del processo presupposto ha comunque regolato le spese, viene meno il presupposto applicativo della solidarietà speciale.
- Ai fini dell’esclusione della solidarietà speciale è decisiva la presenza di una statuizione giudiziale sulle spese; non è determinante la ragione per cui la causa si sia chiusa né l’eventuale interesse delle parti a ottenere ulteriori provvedimenti incidentali, come la cancellazione di trascrizioni.
- L’omesso esame di fatti relativi all’accordo tra le parti non comporta cassazione quando il fatto decisivo già rilevato è la regolazione giudiziale delle spese, sufficiente da sola a escludere la pretesa del professionista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31610/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31613/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31615/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31617/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31619/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →