Cassazione Civile, Ordinanza n. 23264/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di importi fiscali relativi all'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, in primo grado e poi in appello, la mancata sottoscrizione dell'atto, la violazione delle norme sulla notificazione della cartella e l'infondatezza della pretesa tributaria fondata su uno studio di settore, sostenendo di aver successivamente presentato una dichiarazione integrativa per correggere l'errore commesso nella prima dichiarazione. In cassazione propone un unico motivo, articolato in due censure: da un lato lamenta la nullità/inesistenza della notifica della cartella e del ruolo per violazione delle norme processuali e tributarie invocate; dall'altro deduce la violazione delle regole sull'emendabilità della dichiarazione, sostenendo che il contribuente possa sempre opporsi alla maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione dei redditi, anche in presenza di dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Quanto alla prima censura, rileva che la doglianza sulla mancata pronuncia della CTR sulla notifica della cartella era stata prospettata in modo incongruo, poiché, se davvero la CTR avesse omesso di decidere su un motivo devoluto, il vizio sarebbe stato di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e non di motivazione inesistente. Inoltre, la censura sulla notificazione è dichiarata inammissibile perché contraria a un orientamento di legittimità consolidato: la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, applicandosi le norme del servizio postale ordinario e non la l. n. 890 del 1982. Quanto alla seconda censura, la Corte la ritiene infondata: ribadisce che il contribuente può emendare in giudizio gli errori contenuti nella dichiarazione solo se si tratta di errori che investono il contenuto proprio della dichiarazione; invece, quando la dichiarazione esprime un'opzione negoziale prevista dalla legge, come l'adesione allo studio di settore, non opera il principio generale di emendabilità, ma la disciplina dei vizi della volontà. La sentenza impugnata resta quindi ferma e il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare un vizio processuale, ma la Corte osserva che la censura era formulata in modo non corretto rispetto al vizio effettivo deducibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di norme sostanziali e processuali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
interpretato nel senso che consente la notifica diretta della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento
ritenuto non applicabile alla notifica diretta della cartella esattoriale tramite servizio postale ordinario
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme asseritamente violate nella doglianza sulla notifica
richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni, ma non ritenuti decisivi nel caso della notifica diretta della cartella
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla notificazione dell'atto
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'emendabilità della dichiarazione e della dichiarazione integrativa
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in relazione ai termini dell'accertamento e alla pretesa tributaria
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente a fondamento della propria tesi sull'imposizione conforme alla capacità contributiva
usato dalla Corte come filtro di inammissibilità per la censura contrastante con un orientamento di legittimità consolidato
la Corte evidenzia che, in caso di omessa pronuncia su un motivo, il vizio corretto da dedurre sarebbe quello di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nella parte in cui si discute dell'omessa pronuncia e della motivazione apparente
estende, in quanto compatibile, la disciplina dei contratti agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale
richiamati per affermare che i vizi della volontà governano l'opzione negoziale espressa nell'adesione allo studio di settore
consente la declaratoria di inammissibilità quando il motivo si pone contro un principio di diritto già consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza processuale del rigetto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata e senza applicazione della disciplina della notificazione a mezzo posta della l. n. 890 del 1982, quando la legge prevede espressamente tale modalità alternativa.
- Quando una censura mira a far valere l'omessa decisione su uno specifico motivo di gravame, il vizio da dedurre è la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, non il vizio di motivazione apparente o inesistente.
- Il principio di emendabilità della dichiarazione tributaria consente al contribuente di contestare in giudizio errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione solo se essi investono il contenuto proprio della dichiarazione e non una scelta o opzione negoziale prevista dalla legge.
- L'adesione del contribuente a uno studio di settore, in quanto manifestazione di volontà incidente sulla determinazione dell'imponibile, è sottratta alla regola generale dell'emendabilità degli errori dichiarativi ed è soggetta ai vizi della volontà.
- Il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, esonerando la Corte dall'ulteriore approfondimento del merito della questione.
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