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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23264/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di importi fiscali relativi all'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, in primo grado e poi in appello, la mancata sottoscrizione dell'atto, la violazione delle norme sulla notificazione della cartella e l'infondatezza della pretesa tributaria fondata su uno studio di settore, sostenendo di aver successivamente presentato una dichiarazione integrativa per correggere l'errore commesso nella prima dichiarazione. In cassazione propone un unico motivo, articolato in due censure: da un lato lamenta la nullità/inesistenza della notifica della cartella e del ruolo per violazione delle norme processuali e tributarie invocate; dall'altro deduce la violazione delle regole sull'emendabilità della dichiarazione, sostenendo che il contribuente possa sempre opporsi alla maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione dei redditi, anche in presenza di dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Quanto alla prima censura, rileva che la doglianza sulla mancata pronuncia della CTR sulla notifica della cartella era stata prospettata in modo incongruo, poiché, se davvero la CTR avesse omesso di decidere su un motivo devoluto, il vizio sarebbe stato di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e non di motivazione inesistente. Inoltre, la censura sulla notificazione è dichiarata inammissibile perché contraria a un orientamento di legittimità consolidato: la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, applicandosi le norme del servizio postale ordinario e non la l. n. 890 del 1982. Quanto alla seconda censura, la Corte la ritiene infondata: ribadisce che il contribuente può emendare in giudizio gli errori contenuti nella dichiarazione solo se si tratta di errori che investono il contenuto proprio della dichiarazione; invece, quando la dichiarazione esprime un'opzione negoziale prevista dalla legge, come l'adesione allo studio di settore, non opera il principio generale di emendabilità, ma la disciplina dei vizi della volontà. La sentenza impugnata resta quindi ferma e il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata e senza applicazione della disciplina della notificazione a mezzo posta della l. n. 890 del 1982, quando la legge prevede espressamente tale modalità alternativa.
  • Quando una censura mira a far valere l'omessa decisione su uno specifico motivo di gravame, il vizio da dedurre è la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, non il vizio di motivazione apparente o inesistente.
  • Il principio di emendabilità della dichiarazione tributaria consente al contribuente di contestare in giudizio errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione solo se essi investono il contenuto proprio della dichiarazione e non una scelta o opzione negoziale prevista dalla legge.
  • L'adesione del contribuente a uno studio di settore, in quanto manifestazione di volontà incidente sulla determinazione dell'imponibile, è sottratta alla regola generale dell'emendabilità degli errori dichiarativi ed è soggetta ai vizi della volontà.
  • Il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, esonerando la Corte dall'ulteriore approfondimento del merito della questione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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