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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 28065 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno 2000 notificato all'esito di un processo verbale di constatazione: l'Agenzia contestava omessa dichiarazione di ricavi (sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta e annotazioni di vendite senza fattura o sottostimate), il disconoscimento di costi per inesistenza di inerenza e la relativa maggiore pretesa di Irpeg, Irap e Iva con sanzioni. Centro M. Sud impugnò l'atto invocando, tra l'altro, nullità della notifica per mancanza di relata, decadenza dei termini di accertamento per effetto del condono e della sua proroga, illegittima acquisizione e valore probatorio della documentazione extracontabile, violazione del divieto di doppia imposizione e errata determinazione delle sanzioni e dei disconoscimenti dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione, dopo il rinvio delle questioni preliminari alle Sezioni Unite (che rigettarono alcuni motivi), ha esaminato gli ulteriori motivi e ha: respinto i motivi relativi alla legittimità della notificazione a mezzo posta (perché il ritiro dell'avviso e l'avviso di ricevimento sono sufficienti), alla applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art.10 L. n. 289/2002 e ad altri profili; però ha accolto il decimo motivo (ultrapetita: il giudice del gravame ha ritenuto la pretesa fondata sulla mancata prova del versamento invece che sulla reale questione dedotta circa la deducibilità dei costi), il tredicesimo (omessa pronuncia sulle censure relative alle sanzioni) e il quattordicesimo (omesso corretto esame della possibile violazione del divieto di doppia imposizione: il giudice aveva deciso sulla base della non validità del condono anziché verificare se le contestazioni del 1998 e del 2000 si fondassero sullo stesso presupposto di fatto). Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973 art. 39

    Predisposizione dell'accertamento dei redditi e fondamento della contestazione di omessa dichiarazione di ricavi; norma richiamata come base sostanziale dell'atto impositivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973 art. 43

    Termini di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette; rilevante ai fini della verifica dell'applicabilità della proroga biennale di cui alla L. n. 289/2002 art.10.

  • D.P.R. n. 600 del 1973 art. 67

    Divieto di duplicazione della imposizione (imposta applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto): la Corte richiede verifica se avvisi diversi si fondano sul medesimo presupposto di fatto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972 art. 52

    Norma richiamata in tema di apertura coattiva di documenti; la Corte ha ritenuto che i documenti rinvenuti nella valigetta e consegnati spontaneamente non configurino apertura coattiva ai sensi dell'art. 52.

  • D.P.R. n. 633 del 1972 art. 57

    Termini di decadenza in materia di IVA; collegato alla verifica dell'applicabilità della proroga di cui all'art.10 L. n. 289/2002.

  • L. n. 289 del 2002 art. 7, art. 9, art. 10, art. 15

    Art.9 (condono tombale) non si applica se, alla data di entrata in vigore della legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo; art.10 concede una proroga biennale dei termini di accertamento per i contribuenti che 'non si avvalgono' delle disposizioni da 7 a 9; la Corte interpreta 'non avvalersi' in senso letterale, includendo sia chi non vuole sia chi non può avvalersene, e ne ricava che la mera presentazione di istanza non impedisce l'operatività della proroga quando manchino i presupposti per il condono; art.15 disciplina definizioni automatiche diverse ove non sia stato notificato avviso di accertamento.

  • L. n. 146 del 1998 art. 20 e L. n. 890 del 1982 art. 14

    La modifica introdotta ha consentito agli uffici finanziari di notificare gli atti direttamente a mezzo posta; in tali ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non è necessaria la relata dell'ufficiale giudiziario: la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e il ritiro del plico sono sufficienti.

  • C.P.C. art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)

    Base procedurale per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, omessa o contraddittoria motivazione, omesso esame di fatti decisivi, ultra/infra petita).

  • D.P.R. n. 917 del 1986 art. 163

    Norma richiamata nel contesto dei profili di imposizione e duplicazione; la Corte pone attenzione alla corretta applicazione dei limiti al recupero tributario in relazione a medesimi presupposti di fatto.

Massime di principio

  • Notifica a mezzo posta effettuata dai servizi dell'amministrazione finanziaria è valida senza relata di ufficiale giudiziario: la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e il ritiro del plico costituiscono prova sufficiente della conoscenza dell'atto.
  • La mera presentazione di una istanza di condono non impedisce l'applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art.10 L. n. 289/2002 quando il contribuente non poteva legittimamente avvalersi del condono (es. aveva già ricevuto un processo verbale di constatazione con esito positivo prima dell'entrata in vigore della norma).
  • I documenti extracontabili rinvenuti e consegnati spontaneamente (es. in una valigetta dell'amministratore) possono essere utilizzati come elementi di prova per l'accertamento analitico-induttivo; la loro acquisizione non è automaticamente illegittima se non si configura apertura coattiva ovvero violazione di specifiche garanzie previste dalla legge.
  • La mancata informazione al contribuente del diritto di farsi assistere da un professionista al momento dell'accesso non determina, di per sé, la nullità del processo verbale di constatazione in assenza di una specifica previsione normativa.
  • Per valutare il divieto di doppia imposizione (DPR 600/1973 art.67) il giudice deve verificare se due accertamenti differenti si fondano sul medesimo presupposto di fatto: ove ciò sussista la seconda pretesa è illegittima.
  • Il giudice non può decidere ultra petita introducendo valutazioni estranee alla domanda: se la questione dedotta è la deducibilità dei costi il giudice non può motivare la decisione sulla base della prova del versamento, che attiene ad una fase successiva.
  • Il giudice deve pronunciarsi espressamente su tutte le questioni decisive sollevate dalle parti (es. erroneità del calcolo delle sanzioni); l'omessa pronuncia integra motivo di cassazione per violazione delle norme sul giudizio.

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