Sentenza del 27/09/2022 n. 580 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Accise sui prodotti energetici: il silenzio dell'Amministrazione doganale sull'istanza di rideterminazione dei ratei non è qualificabile come silenzio - assenso - Sussiste - L'amministrazione doganale è obbligata a rideterminare i ratei - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva richiesto con istanza del 28/03/2019 la rideterminazione dei ratei di acconto delle accise mensili per il 2019 in conseguenza del decremento delle forniture (allegando l'elenco clienti attivi e cessati). L'Agenzia delle Dogane non ha adottato alcun provvedimento espresso (silenzio) e successivamente ha emesso avviso di pagamento e sanzioni per versamenti di ratei inferiori al dovuto, ritardi e mancato conguaglio 2018. La controversia verteva sul fatto se il comportamento omissivo dell'Amministrazione potesse essere qualificato come silenzio-assenso e se l'Amministrazione fosse obbligata a rideterminare i ratei su istanza del contribuente.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e riformato la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla società. È stato affermato che il silenzio-assenso non opera in materia di rideterminazione dei ratei di accise perché manca una previsione normativa che lo renda applicabile; la facoltà di rideterminazione è discrezionale e non obbligatoria per l'Ufficio. Richiamata la giurisprudenza della Cassazione (es. n. 27672/2019 e n. 11813/2020) che esclude effetti favorevoli derivanti dal silenzio e chiarisce il funzionamento del meccanismo degli acconti e dei crediti d'imposta. Conseguentemente il ricorso originario della società è rigettato e la stessa condannata alle spese di giudizio (compensi €3.000,00 oltre rimborso spese prenotate).
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995
art. 26, comma 13, terzo periodo
Prevede la facoltà per l'Ufficio di prescrivere una diversa rateizzazione in deroga alla regola generale; non impone un obbligo di rideterminazione e quindi non legittima il silenzio-assenso.
Cassazione
Principio che il comportamento omissivo dell'Amministrazione in materia di riduzione dei ratei di acconto delle accise non è qualificabile come silenzio-assenso in assenza di espressa previsione di legge; l'affidamento del contribuente richiede un provvedimento espresso.
Cassazione, Sez. V
Sottolinea che il silenzio-assenso è istituto eccezionale applicabile solo se espressamente previsto dalla legge.
Cassazione
Chiarisce il meccanismo delle accise: acconti mensili basati sui consumi dell'anno precedente, conguaglio in dichiarazione annuale, trattamento del credito (riportato nelle dichiarazioni successive e rimborsabile solo al termine del rapporto entro i termini di decadenza).
d.lgs. n. 472/1997
art. 5 e disposizioni sulle sanzioni
Riferimento alla necessità del requisito della colpevolezza per l'irrogazione delle sanzioni; discussione in giudizio relativa alla legittimità delle sanzioni irrogate per versamenti insufficienti o tardivi.
Statuto del Contribuente
Richiamati dalla società per profili di buona fede, diritto di informazione e tutela dell'affidamento, ma la Corte di merito ha ritenuto che tali principi non impongano l'obbligo di rideterminazione in assenza di norma che vincoli l'Amministrazione.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso amministrativo opera solo quando la legge lo prevede espressamente; in assenza di una norma che lo riconosca il comportamento omissivo non produce effetti di accoglimento tacito dell'istanza del contribuente.
- La rideterminazione dei ratei di acconto delle accise è una facoltà dell'Ufficio doganale e non un obbligo: il contribuente non può automaticamente considerare ridotti i propri obblighi fiscali senza un provvedimento espresso.
- In presenza di decrementi dei consumi il contribuente deve ottenere un'autorizzazione scritta dall'Ufficio per vedere modificati gli acconti; in alternativa occorre essere pronti a versare quanto risultante dalla normativa e poi utilizzare eventuali eccedenze come credito secondo le regole vigenti.
- I crediti per eccedenze di versamento derivanti da dichiarazione annuale vanno riportati e utilizzati nelle dichiarazioni successive e non sono immediatamente rimborsabili durante il rapporto, salvo quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza; il rimborso è regolato da termini e condizioni specifici.
- Per tutelarsi il contribuente deve documentare accuratamente le variazioni (es. elenco clienti, forniture) e sollecitare un provvedimento espresso dall'Amministrazione; in caso di silenzio è necessario proporre contestazione formale o ricorso, non ritenere l'istanza accolto tacitamente.
- Se si ricevono sanzioni per versamenti inferiori o tardivi, va valutata la sussistenza del requisito della colpevolezza e l'eventuale impugnazione, ma ciò non estende l'obbligo dell'Amministrazione a rideterminare preventivamente le rate.
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