Sentenza del 27/09/2022 n. 579 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Ai fini dell'esenzione di cui all' art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 opera il criterio del "beneficiario effettivo" - Sussiste - Può fruire del beneficio solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 27 bis del d.P.R. n. 600/1973 della differenza tra la ritenuta alla fonte del 26% applicata da J. sa e l'aliquota prevista per i dividendi distribuiti nel 2016 dalla società italiana A. s.p.a., con dedotta qualità di "beneficiario effettivo" dei dividendi da parte della società estera; impugnazione del silenzio-rigetto formato sull'istanza di rimborso. In appello la ricorrente ha altresì dedotto la nullità della sentenza di primo grado per mancata trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 27 del Decreto Ristori, violazione dell'art. 27 bis DPR 600/1973 per aver escluso il rimborso nonostante la documentazione prodotta, violazione del principio di buona fede (art. 10 L. n. 212/2000) e violazione dell'art. 27, comma 3, del DPR 600/1973.
La decisione
La Commissione ha respinto il motivo relativo alla mancata trattazione in pubblica udienza ritenendolo infondato (non ricorrevano i presupposti di peculiare complessità né di rilevanza economica significativa). Ha invece accolto il motivo principale relativo alla qualità di beneficiario effettivo: ha ritenuto provata la disponibilità giuridica ed economica dei dividendi dalla documentazione prodotta (bilancio e dichiarazione della I. sarl, distinta bancaria di accredito che indicava l'accredito a favore della società e la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale lussemburghese). Ha escluso rilievo le incongruenze sulla quota di partecipazione, essendo comunque superiore al 10% richiesto. Per tali ragioni ha riformato la sentenza di primo grado, condannando l'Agenzia delle entrate al rimborso dell'imposta pagata sui dividendi nella misura prevista dalla legge e al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi per ciascun grado oltre oneri.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 bis
Disciplina il rimborso della ritenuta sui dividendi; richiede la prova della qualità di beneficiario effettivo e prevede la produzione di certificazione fiscale estera (comma 2) per ottenere il rimborso.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 quater
Ai fini dell'esenzione sui redditi da fonte estera opera il criterio del "beneficiario effettivo" (beneficial owner): solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato che abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento può fruirne.
Decreto Ristori, art. 27
Regola la trattazione in pubblica udienza (anche da remoto) quando sussistono peculiari esigenze di complessità o notevole rilevanza economica; nel caso di specie tali requisiti non erano sussistenti.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Principio di buona fede nei rapporti con l'amministrazione finanziaria; dedotto dall'appellante ma assorbito dalla pronuncia favorevole sul merito.
Cass. sez. 5, n. 24287 del 30 settembre 2019
Giurisprudenza che definisce il "beneficiario effettivo" come il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato che abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento, evitando una traslazione impropria dei benefici convenzionali.
Cass. n. 14756 del 2020
"Ai fini dell'esenzione di cui all' art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, opera il criterio, delineato nel modello di convenzione OCSE del 1977 e recepito nell'ordinamento fiscale internazionale, del 'beneficiario effettivo' ('beneficial owner'), volto ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di 'treaty shopping'..."
Conferma l'applicazione del criterio del "beneficiario effettivo" per impedire il treaty shopping e l'uso di società intermediari 'relais' che, pur formalmente titolari dei redditi, non ne hanno la reale disponibilità economica.
Modello di Convenzione OCSE (1977)
Fonte interpretativa del concetto di 'beneficial owner' che ispira l'interpretazione delle convenzioni e delle norme interne in materia di tassazione dei redditi transfrontalieri.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o il rimborso su dividendi ai sensi delle norme convenzionali e dell'art. 27 bis DPR 600/1973 il soggetto deve essere il 'beneficiario effettivo': cioè sottoposto alla giurisdizione dello Stato di residenza e titolare della effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento.
- La prova del 'beneficiario effettivo' si dà mediante documentazione concreta: bilanci, dichiarazioni fiscali estere che riportano i dividendi netti e l'imposta pagata, distinta bancaria di accredito intestata al beneficiario e certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera (comma 2 art. 27 bis).
- Non è sufficiente la mera titolarità formale: soggetti interposti, 'relais' o conduit che non hanno poteri reali sulla gestione o sulla disponibilità economica del reddito possono essere esclusi dal beneficio e qualificati come strumenti di treaty shopping.
- Eventuali incongruenze formali nei documenti (es. piccole discrepanze nella quantificazione della partecipazione) sono irrilevanti se resta dimostrata la sostanziale sussistenza dei requisiti normativi (es. partecipazione superiore al 10% quando richiesto).
- La richiesta di pubblica udienza (anche da remoto) richiede presupposti precisi (peculiarità/complessità e rilevanza economica) che devono risultare concretamente sussistenti; in assenza di ciò la richiesta può essere respinta.
- La produzione tempestiva e completa di documentazione probatoria e della certificazione fiscale estera è determinante: il carico della prova grava sul richiedente il rimborso/beneficio.
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