Sentenza del 27/09/2022 n. 4075 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza Locale- Tosap- Art. 44 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507- Nozione di passo carrabile- Accessi a filo con il manto stradale-Esclusione da tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il tema riguarda la qualificazione come "passo carrabile" ai fini dell'art. 44 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. La questione è se gli accessi a filo con il manto stradale, realizzati con portoni o cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica strada (accessi a raso), costituiscano occupazione di suolo pubblico soggetta a TOSAP. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 25345/2020; 16913/2007) ha ritenuto che tali accessi, in assenza di opere materiali che rendano concreta l'occupazione e determinino una superficie sottratta all'uso pubblico, non configurano il passo carrabile tassabile ai sensi dell'art. 44.
La decisione
Il principio affermato è l'esclusione dalla tassazione TOSAP degli accessi a raso privi di opere che alterino il piano viabile o sottraggano superficie pubblica: il ricorso del contribuente (o la tesi difensiva del privato) viene accolto con conseguente esclusione dell'obbligo di pagamento per tali accessi. La Corte ha quindi escluso la natura di passo carrabile per i portoni/cancelli a filo del manto stradale e, conseguentemente, l'applicabilità della tassa.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 44
L'art. 44 disciplina il passo carrabile ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; la giurisprudenza interpreta la norma in senso restrittivo richiedendo l'esistenza di opere materiali che concretamente occupino o sottraggano superficie pubblica
Cass. civ., sent. n. 25345/2020
Conferma il principio che gli accessi a raso privi di opere non costituiscono passo carrabile tassabile; sottolinea l'onere della P.A. di dimostrare la concreta occupazione
Cass. civ., sent. n. 16913/2007
Decisione coerente con l'orientamento secondo cui le semplici aperture a livello del marciapiede/strada non bastano a configurare passo carrabile soggetto a TOSAP
Massime di principio
- Per configurare un passo carrabile tassabile occorrono opere materiali (es. rampa, scivolo, cordolo abbassato, platea) che determinino una concreta occupazione o sottrazione di superficie pubblica; un accesso a raso senza tali opere è generalmente escluso dalla TOSAP.
- L'onere probatorio grava sull'ente impositore: il Comune deve dimostrare l'esistenza di opere e la superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico per legittimare l'imposizione.
- Cancelli o portoni che si aprono direttamente sulla sede stradale senza alterazioni del piano viabile o opere di delimitazione non vanno considerati passo carrabile ai fini della tassa.
- Se dall'accesso derivano modifiche permanenti al piano della strada o dei marciapiedi (es. abbassamento del marciapiede, costruzione di rampe), l'accesso può essere qualificato come passo carrabile e quindi tassabile.
- In caso di contestazione amministrativa/giudiziale è utile documentare lo stato di fatto (fotografie, rilievi planimetrici, planimetrie catastali) e chiedere all'ente la motivazione e la prova delle opere e della superficie contestata.
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