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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 4072 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Notificazioni-Notificazione cartella esattoriale a mezzo posta-Legge 20 novembre 1982 n. 890 - Applicazione-Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario a mezzo posta e consegnata al portiere/direttore dell'edificio; il ricorrente sosteneva che, per la modalità di consegna, dovessero applicarsi le norme della legge 20 novembre 1982, n. 890 (che disciplinano la notificazione nelle pubbliche amministrazioni) e che quindi la notifica non fosse valida senza l'invio successivo della raccomandata al destinatario

La decisione

la Corte ha ritenuto che, quando il concessionario della riscossione effettua la notificazione diretta della cartella ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 a mezzo posta, trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Ne consegue che la consegna al portiere vale come notifica alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza necessità di ulteriore invio della raccomandata al destinatario. Decisione favorevole al resistente; richiamata giurisprudenza consistente (Cass. 8293/2018; 17754/2018; 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973

    art. 26, comma 1, seconda parte

    l'art. 26 attribuisce al concessionario la facoltà di notificare direttamente la cartella a mezzo posta; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario per la conclusione della notificazione

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    la legge n. 890/1982 non trova applicazione alla notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; va esclusa la sua applicabilità nei rapporti di notifica del concessionario

Massime di principio

  • Quando la notificazione della cartella viene effettuata dal concessionario a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le disposizioni della legge n. 890/1982.
  • La consegna dell'avviso di ricevimento firmato dal portiere o da altro addetto alla ricezione dell'edificio è efficace a valere come data di notifica, senza necessità di un ulteriore invio della raccomandata al destinatario.
  • In caso di contestazione della notifica da parte del contribuente, l'elemento probatorio determinante è l'avviso di ricevimento rilasciato e sottoscritto: l'esistenza della sottoscrizione del portiere integra la prova della consegna.
  • Occorre verificare sempre la specifica autorità o qualità della persona che ha firmato l'avviso (es. portiere o incaricato alla ricezione) per accertare che la firma sia idonea a rappresentare la presa in consegna dell'atto.
  • La regola è applicabile solo nelle ipotesi di notificazione diretta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 26; se la notificazione segue modalità diverse (es. particolari invii richiesti da altre norme), valutare separatamente la normativa applicabile.

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