Sentenza del 27/09/2022 n. 4088 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro -- Successione ereditaria - Soggettivita' passiva - Solidarietà tributaria - Non sussiste. (1° massima). Registro - Atti presupposti - Allegazione sentenza fondantepretesa impositiva - Onere - Non sussiste. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla responsabilità degli eredi per l'imposta di registro dovuta dal de cuius e sull'onere di allegazione della sentenza che fonderebbe la pretesa impositiva derivante da atti presupposti.
La decisione
La Corte ha affermato che non sussiste un principio di solidarietà tributaria fra eredi in materia di imposta di registro: si applica la regola generale della ripartizione dei debiti pro quota tra gli eredi. Inoltre, in relazione agli atti presupposti, non sussiste l'onere, a carico della parte resistente (eredi), di allegare una sentenza che fondi la pretesa impositiva (cioè non è imposto agli eredi di produrre un giudicato a supporto della contestazione secondo la massima riportata). La decisione conferma il principio espresso in Cass. ord. 7768/2020.
Norme richiamate
Codice Civile
Richiamato dalla Corte come fondamento della regola secondo cui, in mancanza di una norma che imponga solidarietà, le obbligazioni del debitore defunto si ripartiscono tra gli eredi secondo le rispettive quote ereditarie (ripartizione pro quota).
Codice Civile
Riferimento utilizzato dalla Corte nell'analisi della responsabilità e dell'onere; dalla massima emerge che la norma è stata letta in senso coerente con la ripartizione pro quota e con la disciplina degli oneri probatori in tema di obbligazioni. (La massima non dettaglia una interpretazione dottrinale estesa dell'art. 1295.)
Giurisprudenza
La pronuncia conferma orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussiste solidarietà tributaria automatica tra eredi per l'imposta di registro e si applica la ripartizione pro quota.
Massime di principio
- In assenza di una norma che esprima espressamente solidarietà, le obbligazioni fiscali del de cuius vanno ripartite tra gli eredi in base alle quote ereditarie: l'Amministrazione finanziaria deve quindi indirizzare le richieste di pagamento sui singoli eredi in relazione alla loro quota e non può automaticamente pretendere l'intero importo da ciascun erede.
- Gli eredi possono limitare la propria esposizione valutando strumenti formali (es. accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, rinuncia all'eredità) per evitare responsabilità personali illimitate per i debiti del de cuius.
- Quanto all'onere probatorio relativo ad atti presupposti e a eventuali sentenze che fondano una pretesa impositiva, la massima indica che non grava automaticamente sugli eredi l'obbligo di allegare un precedente provvedimento giudiziale: l'Amministrazione deve comunque dimostrare il titolo impositivo.
- Nelle contestazioni tributarie riferite a rapporti successori è utile per l'Amministrazione indicare chiaramente il titolo e il relativo destinatario (quale erede e in quale misura), mentre per gli eredi è strategico documentare la propria quota ereditaria e, se possibile, eventuali atti che limitino la responsabilità personale.
- In operazioni pratiche di riscossione, prima di agire esecutivamente su tutti gli eredi, l'Amministrazione dovrebbe verificare e motivare l'esistenza di norme o atti che impongano solidarietà; in mancanza, deve rispettare la regola pro quota sancita dalla giurisprudenza.
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