Cassazione Civile, Ordinanza n. 17551/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 instaurato da una parte privata per la durata asseritamente irragionevole di un giudizio davanti al TAR Lazio, volto all'annullamento della graduatoria di un concorso per l'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e odontoiatria. In primo grado il consigliere designato della Corte d'appello di Roma aveva liquidato un indennizzo; il Ministero aveva proposto opposizione sostenendo che il giudizio presupposto era stato definito con decreto di perenzione per mancata presentazione dell'istanza di decisione nel merito, con conseguente presunzione legale di insussistenza del danno, non superata da prova contraria. La Corte d'appello accoglieva l'opposizione e revocava la liquidazione. La parte privata ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89 del 2001, sostenendo che la domanda di equa riparazione era stata proposta prima del decreto di perenzione e che quindi non operava la presunzione di insussistenza del pregiudizio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo di aver depositato due istanze di prelievo nel giudizio amministrativo e di averne prodotto copia autentica, circostanza trascurata dalla Corte territoriale; 3) violazione dell'art. 91 c.c., dell'art. 4, lett. c) e d), d.m. n. 55 del 2014, contestando la liquidazione delle spese di merito in quanto non si sarebbe svolta la fase di trattazione e la fase monitoria non avrebbe visto la partecipazione dell'amministrazione; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2 d.m. n. 55 del 2014 e dell'art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002, deducendo l'indebita liquidazione di rimborso forfettario, IVA e CPA in favore del Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89 del 2001, che introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di perenzione del ricorso amministrativo ex artt. 81 e 82 c.p.a.; la parte ricorrente, per superarla, avrebbe dovuto fornire prova contraria, anche mediante elementi idonei a dimostrare un persistente interesse alla decisione, ma nel caso concreto ciò non era avvenuto. La Corte ha ritenuto irrilevante la mera circostanza che la domanda di equa riparazione fosse stata proposta prima del decreto di perenzione, poiché al momento della domanda le condizioni della perenzione erano già maturate e l'interesse alla coltivazione del giudizio risultava già venuto meno. Ha inoltre escluso che le istanze di prelievo potessero integrare prova idonea, richiamando il fatto che esse devono essere sottoscritte personalmente dalla parte e che la disciplina dell'opposizione al decreto di perenzione richiede specifici adempimenti non risultanti nel caso concreto. Il terzo motivo è stato rigettato sulla base di precedenti conformi: nel procedimento di equa riparazione il compenso per la fase istruttoria va comunque ricompreso nella fase di trattazione e il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per tale fase, indipendentemente dal suo concreto svolgimento; il richiamo alla fase monitoria è stato considerato un mero refuso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché gli asseriti errori nella liquidazione delle spese vive e accessorie sono emendabili con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, in mancanza di costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies
Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo.
Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del danno da irragionevole durata nel caso di perenzione del giudizio amministrativo; la parte che chiede l'equa riparazione deve offrire prova contraria del persistente pregiudizio/interesse alla decisione.
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 81 e 82
Sono richiamati come disposizioni che disciplinano la perenzione del ricorso nel processo amministrativo, evento che fa scattare la presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89 del 2001.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d)
La Corte richiama la norma quale fonte dell'introduzione della presunzione legale relativa in favore dell'Amministrazione, collegata alla perenzione del ricorso amministrativo.
La censura sul preteso omesso esame delle istanze di prelievo è stata ritenuta infondata; il giudice di merito conserva il potere di valutare il materiale probatorio e gli elementi indiziari contrari alla presunzione legale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto e sulla considerazione degli elementi indiziari è limitato nei confini del vizio di omesso esame di fatto decisivo.
L'istanza di prelievo deve essere sottoscritta personalmente dalla parte.
Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio con atto notificato alle altre parti.
È richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ritiene infondata la censura sulle spese processuali e valorizza la disciplina specifica del d.m. n. 55 del 2014.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, lett. c) e d)
In materia di spese processuali, la fase di trattazione comprende anche quella istruttoria e il compenso va liquidato unitariamente; il concreto mancato svolgimento della fase istruttoria non esclude il relativo compenso.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2
Richiamato nel quarto motivo; la Corte afferma che eventuali errori nella liquidazione delle spese vive o accessorie non sono deducibili con ricorso per cassazione ma con correzione dell'errore materiale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 30
Richiamato nel quarto motivo in relazione alle voci accessorie delle spese; la censura è dichiarata inammissibile per il rimedio processuale utilizzato.
Le doglianze sulle spese di lite sono state respinte/inammissibili; l'erronea liquidazione di alcune voci accessorie non si corregge con ricorso per cassazione.
Il rimedio corretto per emendare errori nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa è il procedimento di correzione.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione, la perenzione del ricorso amministrativo fa operare una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo; chi domanda l'indennizzo deve superarla con prova contraria concreta del persistente interesse alla decisione e del danno subito.
- La mera proposizione della domanda di equa riparazione prima del decreto di perenzione non è sufficiente, di per sé, a vincere la presunzione legale se, al momento in cui la domanda viene proposta, risultano già maturate le condizioni della perenzione e il disinteresse della parte alla coltivazione del giudizio presupposto.
- Le istanze di prelievo o altri atti processuali possono rilevare solo se idonei a dimostrare un effettivo interesse alla definizione del giudizio e se prodotti secondo le forme richieste; il giudice di merito valuta tali elementi in fatto e il relativo apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo.
- Nel sistema delle spese del procedimento per equa riparazione, il compenso per la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria; il mancato effettivo svolgimento della fase istruttoria non esclude la liquidazione del relativo compenso tabellare.
- Gli errori nella quantificazione di singole voci accessorie delle spese, o delle spese vive, non vanno fatti valere con ricorso per cassazione ma mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c.
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