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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17567/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore opponente)

La controversia

La lite trae origine da una sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a due fratelli la proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, di alcuni immobili sui quali una banca aveva iscritto ipoteche giudiziali. La banca aveva proposto opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., deducendo che la sentenza fosse frutto di collusione tra le parti della causa di usucapione e che l'opposizione fosse tempestiva perché proposta entro trenta giorni dalla scoperta del dolo/collusione, scoperta avvenuta solo quando erano stati esaminati certificati anagrafici che rivelavano la giovane età degli attori, incompatibile con un possesso ventennale iniziato in età infantile. La Corte d'appello aveva respinto il gravame degli originari proprietari, confermando la tempestività dell'opposizione e l'accoglimento della revocatoria, anche con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con un motivo unico, vizi di motivazione e erronea valutazione delle prove, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta della collusione e, in subordine, la mancanza di prova nel merito dell'azione revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo formulato in modo generico, perché cumulava censure eterogenee (vizio di motivazione ed errore nella valutazione delle prove) senza indicare in modo specifico il parametro dell'art. 360 c.p.c. e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza d'appello. È stata quindi confermata la decisione impugnata; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, mentre è stata negata la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dalla controricorrente. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 404, comma 2, c.p.c.

    opposizione di terzo revocatoria

    richiamato come rimedio esperibile contro la sentenza resa a seguito di collusione fra le parti, nel termine di trenta giorni dalla scoperta del dolo o della collusione.

  • art. 360 c.p.c.

    non indicati i parametri dell'articolo 360

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e ricondurre chiaramente la censura a uno dei motivi tipici di impugnazione.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata

    il motivo deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata; non basta una critica generica o la riproposizione delle censure già formulate nei gradi di merito.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

    la Corte ricorda che la condanna aggravata richiede presupposti che nel caso non ricorrevano, per cui nega la richiesta della parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo previsto per il rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e chiaramente riferito alla decisione impugnata; la censura generica è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che cumula indiscriminatamente vizi eterogenei, come deficit motivazionale ed errore nella valutazione delle prove, senza indicarli secondo i canoni tipici dell'art. 360 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le argomentazioni già svolte contro la sentenza di primo grado, ma deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza d'appello.
  • L'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. presuppone la dedotta collusione o il dolo e deve essere proposta entro trenta giorni dalla scoperta del vizio, ma la relativa questione processuale resta irrilevante in cassazione se il motivo è formulato in modo non autosufficiente o non specifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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