Cassazione Civile, Ordinanza n. 17549/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da due professionisti nei confronti di un comune per il pagamento di compensi relativi allo studio, all'elaborazione e alla rielaborazione tecnica di un piano regolatore generale e all'esame delle osservazioni. Il comune propose opposizione contestando solo il quantum del credito: sostenne che il compenso a tempo fosse stato calcolato in modo eccessivo sulla base di 896 presenze e che non spettasse autonomamente alcun compenso per la redazione del regolamento edilizio annesso allo strumento urbanistico. Il tribunale accolse solo in parte l'opposizione, revocando i decreti ingiuntivi ma condannando comunque il comune a somme inferiori, rigettando le contestazioni sul compenso a tempo e sul compenso per il regolamento edilizio. In appello il comune ottenne un'ulteriore riduzione dell'importo: la corte territoriale escluse il compenso per il regolamento edilizio ritenendo che l'incarico richiedesse la forma scritta a pena di nullità, e rideterminò il compenso a tempo riconoscendo solo le prestazioni effettivamente documentate. I professionisti ricorsero per cassazione deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza ex artt. 156 e 360, n. 4 c.p.c. per asserita inidoneità del dispositivo a individuare il concreto comando giudiziale: secondo i ricorrenti vi sarebbe stato un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la corte d'appello avrebbe motivato una rideterminazione del credito ma avrebbe poi deciso con una formula meramente accertativa. La corte di cassazione ha escluso la nullità, rilevando che la pronuncia d'appello era in realtà una condanna a un pagamento inferiore rispetto a quello di primo grado e che il dispositivo, letto insieme alla motivazione, era chiaro nel riformare la sentenza di primo grado nei limiti indicati; ha inoltre precisato che l'eventuale integrazione aritmetica del titolo esecutivo può essere compiuta in sede esecutiva con l'ausilio della motivazione e degli atti ritualmente acquisiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso: la sentenza d'appello non era nulla perché il dispositivo, letto con la motivazione, consentiva di individuare senza incertezze il comando giudiziale; non vi era contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. La decisione di merito era una condanna al pagamento di somme ridotte rispetto a quelle stabilite in primo grado, con esclusione del compenso per il regolamento edilizio e rideterminazione del compenso a tempo solo per le prestazioni documentate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale spetta al giudice dell'esecuzione, che può utilizzare anche elementi extratestuali ritualmente acquisiti, senza sovrapporre proprie valutazioni in diritto a quelle del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
È stata invocata dai ricorrenti come norma sulla nullità degli atti processuali; la Corte ha escluso che ricorresse una nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È stata usata come parametro del motivo di ricorso per dedurre la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il dispositivo era coerente con la motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo sussiste solo quando il comando giudiziale non sia ricostruibile in modo chiaro dal testo complessivo della decisione; non basta una lettura atomistica del dispositivo se esso, coordinato con la motivazione, consente di individuare il contenuto della condanna.
- Quando la decisione di merito, pur sinteticamente formulata, esprime una condanna con rideterminazione del quantum, non può parlarsi di mero accertamento se dal complesso della sentenza emerge con certezza l'importo dovuto e la parte del credito esclusa.
- L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale spetta al giudice dell'esecuzione, che può avvalersi del dispositivo, della motivazione e di elementi extratestuali ritualmente acquisiti, purché resti ferma la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, la censura di nullità per asserita inidoneità del dispositivo deve confrontarsi con l'effettiva intellegibilità del comando giudiziale, non con una diversa ricostruzione del merito della pretesa creditoria.
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