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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17557/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due proprietarie di un lotto confinante con quello della controparte agirono in giudizio sostenendo che, a seguito del fallimento dell'impresa costruttrice e del successivo trasferimento del bene acquistato all'asta, la controparte avesse spostato il muro di confine verso est, incorporando nel proprio fondo circa 90/96 mq di terreno di loro proprietà. Chiesero il ripristino dello stato dei luoghi, il posizionamento del confine secondo mappa catastale e frazionamento, e la restituzione dell’area. La convenuta negò di avere modificato i luoghi e affermò che il muro e le altre opere erano stati realizzati dall’impresa originaria. In primo grado la domanda fu accolta; in appello fu prima rigettata perché qualificata come rivendica senza prova sufficiente del diritto di proprietà, poi la Cassazione cassò con rinvio imponendo di verificare se il terreno circostante la villetta trasferita fosse pertinenziale. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello riconobbe il vincolo pertinenziale tra villetta e terreno circostante e condannò la convenuta a riallineare il muro e restituire la porzione di terreno. Con il ricorso per cassazione la soccombente dedusse violazione delle norme sulla pertinenza e sull’interpretazione del titolo di trasferimento, errori nell’allocazione dell’onere della prova, omesso esame di fatti storici decisivi, motivazione apparente, mancata ammissione di prova testimoniale e ultrapetizione, sostenendo che la proprietà attrice non avesse dimostrato in modo rigoroso l’acquisto del terreno rivendicato e che la decisione si fosse fondata su presunzioni e su una c.t.u. non idonea a provare l’originaria estensione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’interpretazione del titolo e alla prova della pertinenzialità, osservando che il giudice di rinvio aveva fatto corretta applicazione del precedente di legittimità e aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che il terreno circostante la villetta trasferita era pertinenziale e che una sua porzione era stata incorporata nel fondo della convenuta. Ha escluso che vi fosse violazione delle regole sull’onere della prova o divieto di prova presuntiva nella rivendica, rilevando che l’accertamento poteva fondarsi anche su presunzioni e su c.t.u. Ha dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e non a denunciare un omesso esame di fatti storici decisivi. Ha inoltre escluso la motivazione apparente e l’ultrapetizione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 818 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma invocata in tema di pertinenze; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo corretto l’accertamento di fatto sulla pertinenzialità

  • art. 817 c.c.

    utilizzato come parametro per la qualificazione del rapporto pertinenziale tra villetta e terreno circostante

  • art. 948 c.c.

    la Corte ribadisce che la domanda è stata correttamente trattata come rivendica, ma che l’accertamento della proprietà del bene rivendicato, in questa vicenda, poteva essere desunto anche dalla natura pertinenziale dell’area trasferita

  • art. 2697 c.c.

    richiamato più volte in tema di onere della prova; la Corte esclude che il giudice di merito abbia invertito l’onere probatorio

  • artt. 1362 c.c.

    richiamato nel primo motivo come canone interpretativo del titolo di trasferimento; la Corte non riscontra errori nell’interpretazione del decreto di trasferimento

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nel primo motivo come canone interpretativo del titolo di trasferimento; non ritenuto violato

  • art. 1371 c.c.

    richiamato nel primo motivo come canone interpretativo del titolo; non ritenuto violato

  • art. 1346 c.c.

    richiamato nel primo motivo per contestare la determinatezza dell’oggetto trasferito; la Corte non accoglie la censura

  • art. 1470 c.c.

    richiamato nel primo motivo in materia di vendita; non incide sulla decisione

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    richiamati in tema di presunzioni; la Corte afferma che non esiste preclusione ad accertare la pertinenzialità mediante presunzioni

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di violazione di legge, tutti respinti nella parte esaminata

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte richiama il nuovo paradigma dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e dichiara inammissibili i motivi che mirano solo a una diversa valutazione delle prove

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamati per l’autosufficienza del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., che nel caso non risulta rispettata

  • artt. 115, 116 c.p.c.

    richiamati nei motivi sul valore della prova; la Corte esclude che vi sia stato uso illegittimo del materiale probatorio

  • artt. 61, 191, 194 c.p.c.

    richiamati in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio; la Corte ritiene infondata la censura di utilizzo improprio della c.t.u.

  • artt. 99, 101, 112, 163, 183, 184 c.p.c.

    richiamati nel motivo di ultrapetizione; la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi di motivazione apparente e ultrapetizione; la Corte non li ravvisa

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendicazione, il diritto dell’attore può essere dimostrato non solo mediante il titolo formale, ma anche attraverso l’accertamento del fatto che il bene controverso sia pertinenza del bene acquistato, quando il titolo di trasferimento e gli elementi di causa consentano tale conclusione.
  • L’accertamento della pertinenzialità di un bene può essere compiuto dal giudice di merito anche mediante presunzioni semplici e valutazione complessiva degli elementi istruttori; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo realmente non scrutinato dal giudice, non essendo sufficiente contestare la valutazione delle prove o il peso attribuito ad alcuni elementi istruttori.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice, entro il perimetro della domanda di rivendicazione e del thema decidendum, ordini il rilascio della porzione di terreno accertata come appartenente all’attore e conseguentemente il ripristino dello stato dei luoghi.
  • Nella controversia sulla delimitazione tra fondi, la difformità tra confine catastale e confine di fatto può essere valorizzata come elemento probatorio, ma la decisione deve comunque fondarsi sull’accertamento della reale appartenenza della porzione di terreno controversa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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