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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di accertamento dell'usucapione di un terreno sito in Acilia, località Macchia Palocco, che i ricorrenti assumevano di avere posseduto e coltivato per oltre vent'anni, dividendolo in lotti e curandone ciascuno una porzione in via esclusiva. Il terreno era originariamente di un soggetto defunto ed era poi pervenuto agli eredi, i quali avevano ceduto la nuda proprietà a un terzo e l'usufrutto a un'altra persona. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che le prove testimoniali e fotografiche non dimostrassero in modo univoco il possesso utile ad usucapionem e che vi fossero solo sconfinamenti tollerati dai proprietari, i quali avevano anche continuato a pagare i tributi e a indicare il bene in successione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c., assumendo che il pagamento delle imposte e la denuncia di successione non sono atti interruttivi del possesso ad usucapionem; 2) violazione dell'art. 1144 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto i fatti a mera tolleranza del dominus senza un corretto esame delle prove e della consulenza stragiudiziale; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., censurando un passaggio motivazionale ritenuto espressivo di una prova presuntiva priva dei requisiti di precisione e gravità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, per il primo motivo, che pur essendo corretto il principio secondo cui gli atti interruttivi del possesso ad usucapionem sono tassativi e quindi pagamento di imposte e denuncia di successione non hanno tale efficacia, la censura non incideva sulla vera ratio decidendi, fondata invece sulla ritenuta insufficienza del compendio probatorio a dimostrare un possesso utile all'usucapione e sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e coerente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché investiva una considerazione della sentenza qualificata come mero obiter dictum e non come effettiva ratio della decisione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi erano formulati come censure per violazione di legge e omesso esame, ma non potevano trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 1144 c.c.

    è richiamato in tema di tolleranza del possesso; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile

  • art. 1165 c.c.

    il rinvio all'art. 2943 c.c. comporta che gli atti interruttivi del possesso ad usucapionem siano solo quelli tassativamente previsti

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice di merito ha ampia libertà nella valutazione delle prove, salvo il rispetto di logica e coerenza, e tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione

  • art. 2943 c.c.

    gli atti interruttivi del possesso ad usucapionem sono soltanto quelli contemplati dalla norma, con esclusione di atti diversi come il pagamento delle imposte o la denuncia di successione

  • art. 2729 c.c.

    la censura sulla prova presuntiva è inammissibile se rivolta contro un passaggio motivazionale non decisivo o meramente accessorio

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In tema di usucapione, gli atti interruttivi del possesso rilevanti sono soltanto quelli previsti dalla legge; non possono essere equiparati, in via estensiva, comportamenti come il pagamento delle imposte sul bene o la sua indicazione in denuncia di successione.
  • Chi chiede l'accertamento dell'usucapione ha l'onere di provare in modo pieno e univoco il possesso utile; se il giudice di merito ritiene che le prove raccolte non consentano di ricostruire un quadro coerente e convincente, la domanda va respinta per difetto di prova.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del compendio istruttorio, salvo vizi motivazionali nei limiti del controllo di logicità e coerenza.
  • Le censure rivolte contro argomentazioni solo incidentali o meramente ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse, perché non incidono sulla ratio decidendi né sul dispositivo della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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