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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17564/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento per il saldo TARI 2017 relativo a un'area di 5.352 mq adibita ad archivi e pertinenze. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva accolto la domanda ritenendo che l'area fosse destinata esclusivamente a deposito di materiale cartaceo e che le superfici archivio non fossero neppure potenzialmente produttive di rifiuti. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 641, l. n. 147/2013, sostenendo che il presupposto della TARI è il mero possesso o detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dalla produzione effettiva. La società ha resistito con controricorso e ha anche eccepito giudicato esterno, eccezione ritenuta infondata dalla Corte perché riferita a annualità diversa. La Cassazione ha accolto il motivo del Comune, rilevando che la CTR aveva illegittimamente valorizzato la mancata produzione concreta di rifiuti, senza accertare l'oggettiva impossibilità di produrli o una specifica causa di esclusione o riduzione provata dal contribuente.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato esterno della contribuente, ha accolto il ricorso del Comune ritenendo fondato il motivo sulla disciplina della TARI, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese. La decisione di merito della CTR è stata ritenuta errata perché aveva escluso la debenza del tributo sulla base della sola mancata produzione effettiva di rifiuti, mentre per l'esenzione o esclusione occorre la prova di una oggettiva inidoneità dei locali o dell'area a produrre rifiuti, oppure dei presupposti di una specifica agevolazione o riduzione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 641, L. 147/2013

    La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani; il presupposto impositivo è la detenzione dell'area, non la produzione effettiva dei rifiuti.

  • art. 1, commi 659 e 660, L. 147/2013

    Le riduzioni e agevolazioni hanno natura eccezionale e non operano automaticamente; il contribuente deve allegarne e provarne i presupposti, ove previsti dal regolamento comunale.

  • art. 62, d.lgs. 507/1993

    Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che, per natura o per particolare uso stabilmente destinato, non possono produrre rifiuti; l'esclusione richiede prova contraria del contribuente e non si fonda sul mero inutilizzo concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione della norma sulla TARI.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Richiamato come fonte dei criteri di determinazione tariffaria della TARI.

  • Dir. 2008/98/CEE, art. 14

    Richiamata per il principio 'chi inquina paga' alla base del sistema di finanziamento del servizio rifiuti.

Massime di principio

  • In materia di TARI, il presupposto del tributo è la detenzione o occupazione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, sicché la mancata produzione effettiva di rifiuti, di per sé sola, non esclude l'imposizione.
  • Le esclusioni dal tributo per oggettiva non utilizzabilità o per particolare destinazione stabile dell'immobile richiedono la prova, a carico del contribuente, dell'effettiva impossibilità di produrre rifiuti, non essendo sufficiente dimostrare il solo mancato uso concreto dei locali.
  • Le riduzioni e agevolazioni TARI hanno natura eccezionale e non sono automatiche: devono essere previste dalla legge o dal regolamento comunale e vanno specificamente dedotte e provate dal contribuente.
  • Nel contenzioso tributario il giudicato esterno opera solo se vi è identità di soggetti e di rapporto d'imposta; per tributi periodici come la TARI, il giudicato relativo a un'annualità diversa non si estende automaticamente al periodo successivo.
  • Il giudice di merito, nel valutare la debenza della TARI, deve distinguere tra assenza di produzione effettiva di rifiuti e oggettiva inidoneità dell'area a produrli: solo quest'ultima può fondare l'esclusione dal tributo, se adeguatamente provata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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