Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda una porzione di terreno sita in un Comune isolano. La proprietaria del fondo ha proposto actio negatoria servitutis contro il Comune e contro un privato confinante, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di transito sulla particella indicata. In primo grado sono state rigettate le domande riconvenzionali di usucapione del diritto di transito proposte dai convenuti. La corte territoriale ha poi confermato la decisione, ritenendo provata la titolarità della proprietà della attrice sulla base di un atto di donazione e reputando non inficiata la validità di tale titolo dal fatto che il donante avesse dichiarato di aver acquistato il bene per usucapione non ancora giudizialmente accertata; ha inoltre ritenuto che le prove testimoniali dimostrassero, quanto al preteso usucapione del diritto di transito, un possesso non protratto per il ventennio necessario. Il ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 769 c.c., sostenendo la nullità della donazione perché il bene sarebbe stato indicato dal donante come acquistato per usucapione non accertata e perché l'atto originario di donazione riguardava una particella diversa, mentre la successiva rettifica sarebbe stata in realtà un atto autonomo privo dei requisiti formali della donazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2735 c.c., lamentando che la corte di merito non avesse valorizzato alcune asserite dichiarazioni confessorie della proprietaria e le testimonianze che avrebbero confermato l'uso della strada da parte dei frontisti, tra cui il ricorrente, proprietario di un fondo prospiciente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava la validità della donazione di bene che il donante assumeva proprio per usucapione non ancora giudizialmente accertata, richiamando il principio già affermato secondo cui chi dona un bene usucapito non accertato trasferisce, nelle intenzioni, un bene proprio. Ha invece dichiarato inammissibili le censure ulteriori sul tema della rettifica dell'atto notarile, perché la sentenza impugnata aveva deciso solo sulla donazione e non sulla rettifica, sicché il ricorrente avrebbe dovuto denunciare specificamente l'omesso esame del fatto storico e non introdurre per la prima volta in cassazione una questione di merito non esaminata dal giudice di appello. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; inoltre la pretesa confessione non risultava specificamente e chiaramente trascritta e comunque riguardava un periodo temporale insufficiente a integrare il ventennio utile all'usucapione. Le spese sono state poste a carico solidale del ricorrente principale e del ricorrente incidentale in favore della controricorrente proprietaria, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 769 c.c.
La donazione di un bene che il donante ritiene proprio perché acquistato per usucapione non ancora giudizialmente accertata non è nulla per il solo fatto dell'assenza di una precedente sentenza dichiarativa dell'usucapione; l'alienante enuncia comunque un titolo astrattamente idoneo a escludere l'altruità del bene.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La loro violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il vizio sussiste solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito valore di piena prova a elementi che non lo consentivano.
art. 2735 c.c.
La censura sulla confessione richiede specificità e un effettivo contenuto confessoriamente decisivo, non ricavabile da un semplice raccordo tra brani trascritti e commenti difensivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La donazione di un bene usucapito non ancora accertato giudizialmente può essere valida se dal titolo risulta che il disponente intende trasferire un bene da lui considerato proprio; non è sufficiente, di per sé, la mancanza di una pronuncia dichiarativa dell'usucapione.
- Quando una sentenza di merito decide su un determinato fatto o negozio e non affronta un diverso profilo fattuale, la censura in cassazione deve investire specificamente l'omesso esame di quel fatto storico; è inammissibile introdurre per la prima volta una questione nuova che richieda un accertamento di merito non compiuto.
- La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata come surrogato del riesame del merito: è ammissibile solo nei casi di utilizzo di prove inesistenti, di acquisizione fuori dai limiti legali o di attribuzione indebita di efficacia di prova legale.
- Per dedurre utilmente una confessione in cassazione è necessaria una trascrizione completa e specifica del contenuto asseritamente confessorio; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Una prova riferita a un periodo temporale inferiore al ventennio non è idonea, da sola, a fondare l'usucapione del diritto di servitù di transito.
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