Cassazione Civile, Ordinanza n. 14789/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società che svolgeva attività di vendita e installazione di computer e, per trasparenza, nei confronti dei due soci. L'Ufficio contestava un maggiore ricavo e un maggiore reddito d'impresa non dichiarati ai fini IVA e IRAP per il 2004, oltre a maggiori IRPEF e addizionali in capo ai soci, fondando la ripresa sulla non corrispondenza agli studi di settore e sulla ritenuta antieconomicità/incongruità dei ricavi dichiarati. Dopo il rigetto in appello delle ragioni dei contribuenti, i soci hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio hanno anche rappresentato di aver aderito a diverse definizioni agevolate della lite: una per la posizione di una socia ai sensi del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016, e una per l'altro socio ai sensi della l. 197/2022, con versamento della prima rata e senza che risultasse notificato diniego della definizione. Hanno quindi chiesto la sospensione e, in sostanza, il riconoscimento dell'effetto estintivo del processo per intervenuta definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha rilevato che entrambe le posizioni risultavano definite per adesione a procedure di definizione agevolata: per una parte con integrale pagamento dovuto in base alla sanatoria del d.l. 193/2016, per l'altra con domanda e pagamento della prima rata ex l. 197/2022, senza diniego notificato. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, proprio perché il giudizio si è estinto per adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Lo studio di settore, nel caso concreto, è stato utilizzato solo come elemento di supporto dell'accertamento analitico-induttivo fondato su ulteriori indizi di incongruità e antieconomicità.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato come base della definizione agevolata perfezionata per una delle posizioni soggettive coinvolte.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
Richiamato in relazione alla sospensione del giudizio per consentire il completamento della definizione agevolata.
art. 1, commi 184 e 185, l. n. 145 del 2018
Richiamato come fonte della definizione agevolata intrapresa dall'altro contribuente, in combinazione con il d.l. 119/2018.
art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
Richiamato quale disciplina della definizione agevolata della controversia e del relativo piano di pagamento.
art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022
Richiamato come ulteriore definizione agevolata cui ha aderito uno dei ricorrenti.
art. 1, comma 194, l. n. 197 del 2022
La definizione della controversia si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo eventuale diniego notificato entro il termine successivo.
art. 1, comma 200, l. n. 197 del 2022
Il diniego della definizione, se emesso, deve essere notificato entro il termine indicato dalla norma; in mancanza di diniego, la definizione è considerata perfezionata allo stato.
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
Consente la compensazione delle spese nel caso di estinzione del processo a seguito di adesione alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso, per l'estinzione del processo dovuta a definizione agevolata, la debenza del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata secondo i presupposti di legge e in assenza di un diniego tempestivamente notificato, determina l'estinzione del processo anche in Cassazione.
- Il perfezionamento della definizione può risultare, secondo la disciplina applicabile, dalla presentazione della domanda e dal pagamento integrale oppure della prima rata nei termini previsti dalla normativa speciale.
- Quando l'estinzione deriva da adesione alla sanatoria fiscale, il giudice può compensare le spese di lite tra le parti.
- La pendenza o la regolarità del piano di rateizzazione va valutata alla luce delle proroghe normative intervenute e della documentazione prodotta dalla parte aderente.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14671/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14674/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14676/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →