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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14789/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società che svolgeva attività di vendita e installazione di computer e, per trasparenza, nei confronti dei due soci. L'Ufficio contestava un maggiore ricavo e un maggiore reddito d'impresa non dichiarati ai fini IVA e IRAP per il 2004, oltre a maggiori IRPEF e addizionali in capo ai soci, fondando la ripresa sulla non corrispondenza agli studi di settore e sulla ritenuta antieconomicità/incongruità dei ricavi dichiarati. Dopo il rigetto in appello delle ragioni dei contribuenti, i soci hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio hanno anche rappresentato di aver aderito a diverse definizioni agevolate della lite: una per la posizione di una socia ai sensi del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016, e una per l'altro socio ai sensi della l. 197/2022, con versamento della prima rata e senza che risultasse notificato diniego della definizione. Hanno quindi chiesto la sospensione e, in sostanza, il riconoscimento dell'effetto estintivo del processo per intervenuta definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha rilevato che entrambe le posizioni risultavano definite per adesione a procedure di definizione agevolata: per una parte con integrale pagamento dovuto in base alla sanatoria del d.l. 193/2016, per l'altra con domanda e pagamento della prima rata ex l. 197/2022, senza diniego notificato. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, proprio perché il giudizio si è estinto per adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata secondo i presupposti di legge e in assenza di un diniego tempestivamente notificato, determina l'estinzione del processo anche in Cassazione.
  • Il perfezionamento della definizione può risultare, secondo la disciplina applicabile, dalla presentazione della domanda e dal pagamento integrale oppure della prima rata nei termini previsti dalla normativa speciale.
  • Quando l'estinzione deriva da adesione alla sanatoria fiscale, il giudice può compensare le spese di lite tra le parti.
  • La pendenza o la regolarità del piano di rateizzazione va valutata alla luce delle proroghe normative intervenute e della documentazione prodotta dalla parte aderente.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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