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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03683/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione proposta da alcuni pensionati iscritti alla Cassa professionale per ottenere la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici nel periodo gennaio 2009-dicembre 2013 e gennaio 2014-maggio 2015, con interessi dalle singole trattenute al saldo. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il prelievo e avevano condannato la Cassa alla restituzione. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale privatizzato e i limiti alla modifica dei trattamenti, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato illegittimo il regolamento nella parte in cui istituiva il contributo; (2) ha censurato la decisione per avere escluso che, nei poteri dell'ente finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo, rientrasse anche la facoltà di imporre contributi di solidarietà ai pensionati; (3) ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che dovesse invece applicarsi il termine quinquennale per i ratei pensionistici non liquidati, in quanto la pretesa attorea riguarderebbe ratei dovuti e non una diversa azione di ripetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate secondo i criteri legali e regolamentari applicabili, poiché un simile prelievo non è un criterio di quantificazione del trattamento pensionistico ma una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge. Ha inoltre confermato che, quando è controverso l'ammontare del trattamento e il pensionato non era in condizione di riscuotere il maggior importo trattenuto, non opera la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici "liquidati e pagabili", ma la prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    richiamato come fonte dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, ma non idoneo a giustificare l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati

  • Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    non può prevedere un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già maturati e determinati

  • Delib. CNPADC 27 giugno 2013

    atto attuativo del prelievo contestato, ritenuto illegittimo nella parte in cui introduce la trattenuta

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    invocato dalla ricorrente a sostegno della potestà di adeguamento dell'ente, ma non ritenuto sufficiente a legittimare il contributo

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamato quale base normativa dell'autonomia della Cassa, ma non tale da consentire il prelievo sui pensionati

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamato nel quadro della disciplina del contributo di solidarietà e delle esigenze di equilibrio finanziario

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    invocato dalla ricorrente nei limiti dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati

  • artt. 3 e 38 Cost.

    richiamati a sostegno della legittimità del prelievo in funzione dell'equilibrio del sistema, ma non prevalenti sul principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 2946 c.c.

    applicato dalla Corte per l'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute, trattandosi di credito non rientrante nei ratei pensionistici liquidati e pagabili

  • art. 2948 c.c., n. 4

    la prescrizione quinquennale opera solo per ratei liquidi ed esigibili, cioè pagabili; non per la differenza di pensione oggetto di contestazione

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    richiama anch'esso la prescrizione quinquennale per crediti pensionistici solo quando siano liquidi ed esigibili

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    non modifica la soluzione, perché la fattispecie non è una riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma un credito derivante da trattenute illegittime

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione spetta al legislatore

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486

    richiamato per analogia nel ragionamento sul contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, per quanto ricavabile dal testo

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con regolamenti o delibere un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati, perché un simile prelievo non attiene ai criteri di calcolo della prestazione ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata e i poteri di autonomia regolamentare degli enti previdenziali non consentono di incidere, in via unilaterale, su pensioni già maturate mediante trattenute aggiuntive non previste dalla fonte legale.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile, cioè effettivamente pagabile; se è contestato l'ammontare della prestazione e il pensionato ha ricevuto solo un importo decurtato, la pretesa alla differenza è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Quando l'azione mira alla restituzione di somme trattenute illegittimamente su ratei pensionistici, il credito non si identifica con il rateo in sé, ma con la differenza indebitamente prelevata, con conseguente applicazione del termine prescrizionale ordinario.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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