Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03676/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di una dirigente medica, nominata provvisoriamente alla guida di una struttura complessa in attesa dell'espletamento delle procedure di copertura del posto, di ottenere le differenze retributive corrispondenti al trattamento economico pieno del dirigente titolare della struttura. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'azienda sanitaria e respinto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina speciale della sostituzione prevista per la dirigenza sanitaria e non quella sulle mansioni superiori. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che nel caso concreto non vi fosse una mera sostituzione disciplinata dal contratto collettivo, ma l'attribuzione di una nuova posizione di unità operativa complessa, svolta per molti anni oltre i termini previsti per la sostituzione, con conseguente diritto all'intero trattamento economico della direzione di struttura complessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nella dirigenza medica del SSN, la sostituzione del titolare di struttura complessa ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. non integra svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito di un ruolo unico e di un livello unico dirigenziale; pertanto non trovano applicazione né l'art. 2103 c.c. né l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. La prosecuzione della sostituzione oltre il termine di sei mesi, o di dodici se prorogato, non consente di pretendere il trattamento economico del sostituito, essendo prevista dalla contrattazione collettiva una specifica indennità sostitutiva ritenuta remunerativa anche ai fini dell'art. 36 Cost. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    non è violato perché l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva è considerata adeguatamente remunerativa

  • art. 2103 c.c.

    non si applica alla sostituzione nell'incarico dirigenziale sanitario, che non costituisce mansioni superiori

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    non si applica al personale dirigenziale; è riferibile al personale non dirigente

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    conferma l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti per la peculiarità della qualifica dirigenziale

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo e in un unico livello

  • art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992

    ribadisce l'irrilevanza dell'art. 2103 c.c. nella dirigenza sanitaria

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo dirigenziale e afferma il principio di onnicomprensività

  • art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000

    le sostituzioni non costituiscono mansioni superiori e danno luogo, solo oltre un certo periodo, a una speciale indennità sostitutiva; il termine per la copertura del posto ha funzione sollecitatoria

  • art. 28, comma 6, c.c.n.l. 8 giugno 2000

    richiama l'equivalenza delle mansioni dirigenziali e l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c.

  • art. 27 c.c.n.l. 2000

    le diverse tipologie di incarico non implicano sovra o sottoordinazione

  • art. 6 c.c.n.l. 2008

    le diverse attribuzioni dirigenziali sono di pari dignità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti decisioni conformi

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    non sussiste un contrasto tale da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite

  • clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE

    non è violata perché il rapporto dirigenziale esula dal confronto tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato comparabili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella dirigenza sanitaria del SSN la sostituzione del titolare di un incarico non integra svolgimento di mansioni superiori, poiché si colloca nell'ambito di un ruolo unico e di un livello unico dirigenziale.
  • Quando la contrattazione collettiva prevede espressamente un'indennità sostitutiva per l'attività di supplenza, tale indennità esaurisce il trattamento economico dovuto al sostituto, anche se la sostituzione si protrae oltre il termine previsto per la copertura del posto.
  • L'art. 2103 c.c. non si applica ai dirigenti e, per la dirigenza pubblica e sanitaria, la disciplina del trattamento economico e degli incarichi è rimessa alla normativa speciale e alla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di onnicomprensività.
  • La mera durata della sostituzione oltre i termini fissati dalla disciplina collettiva non basta a convertire la supplenza in svolgimento di mansioni superiori né a fondare il diritto al trattamento economico del titolare.
  • Il principio di non discriminazione del lavoro a termine non è automaticamente invocabile per rivendicare il trattamento del titolare di un incarico dirigenziale, quando il rapporto sottostante è a tempo indeterminato e solo l'incarico è temporaneo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.