Cassazione Civile, Ordinanza n. 03676/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di una dirigente medica, nominata provvisoriamente alla guida di una struttura complessa in attesa dell'espletamento delle procedure di copertura del posto, di ottenere le differenze retributive corrispondenti al trattamento economico pieno del dirigente titolare della struttura. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'azienda sanitaria e respinto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina speciale della sostituzione prevista per la dirigenza sanitaria e non quella sulle mansioni superiori. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che nel caso concreto non vi fosse una mera sostituzione disciplinata dal contratto collettivo, ma l'attribuzione di una nuova posizione di unità operativa complessa, svolta per molti anni oltre i termini previsti per la sostituzione, con conseguente diritto all'intero trattamento economico della direzione di struttura complessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nella dirigenza medica del SSN, la sostituzione del titolare di struttura complessa ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. non integra svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito di un ruolo unico e di un livello unico dirigenziale; pertanto non trovano applicazione né l'art. 2103 c.c. né l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. La prosecuzione della sostituzione oltre il termine di sei mesi, o di dodici se prorogato, non consente di pretendere il trattamento economico del sostituito, essendo prevista dalla contrattazione collettiva una specifica indennità sostitutiva ritenuta remunerativa anche ai fini dell'art. 36 Cost. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
non è violato perché l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva è considerata adeguatamente remunerativa
art. 2103 c.c.
non si applica alla sostituzione nell'incarico dirigenziale sanitario, che non costituisce mansioni superiori
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
non si applica al personale dirigenziale; è riferibile al personale non dirigente
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
conferma l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti per la peculiarità della qualifica dirigenziale
art. 15 d.lgs. n. 502/1992
la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo e in un unico livello
art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992
ribadisce l'irrilevanza dell'art. 2103 c.c. nella dirigenza sanitaria
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo dirigenziale e afferma il principio di onnicomprensività
art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000
le sostituzioni non costituiscono mansioni superiori e danno luogo, solo oltre un certo periodo, a una speciale indennità sostitutiva; il termine per la copertura del posto ha funzione sollecitatoria
art. 28, comma 6, c.c.n.l. 8 giugno 2000
richiama l'equivalenza delle mansioni dirigenziali e l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c.
art. 27 c.c.n.l. 2000
le diverse tipologie di incarico non implicano sovra o sottoordinazione
art. 6 c.c.n.l. 2008
le diverse attribuzioni dirigenziali sono di pari dignità
art. 118 disp. att. c.p.c.
la Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti decisioni conformi
art. 374, comma 2, c.p.c.
non sussiste un contrasto tale da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite
clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE
non è violata perché il rapporto dirigenziale esula dal confronto tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato comparabili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria del SSN la sostituzione del titolare di un incarico non integra svolgimento di mansioni superiori, poiché si colloca nell'ambito di un ruolo unico e di un livello unico dirigenziale.
- Quando la contrattazione collettiva prevede espressamente un'indennità sostitutiva per l'attività di supplenza, tale indennità esaurisce il trattamento economico dovuto al sostituto, anche se la sostituzione si protrae oltre il termine previsto per la copertura del posto.
- L'art. 2103 c.c. non si applica ai dirigenti e, per la dirigenza pubblica e sanitaria, la disciplina del trattamento economico e degli incarichi è rimessa alla normativa speciale e alla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di onnicomprensività.
- La mera durata della sostituzione oltre i termini fissati dalla disciplina collettiva non basta a convertire la supplenza in svolgimento di mansioni superiori né a fondare il diritto al trattamento economico del titolare.
- Il principio di non discriminazione del lavoro a termine non è automaticamente invocabile per rivendicare il trattamento del titolare di un incarico dirigenziale, quando il rapporto sottostante è a tempo indeterminato e solo l'incarico è temporaneo.
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