Cassazione Civile, Ordinanza n. 03646/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia tra un'azienda sanitaria e due dipendenti riguardava il loro inquadramento professionale dopo la stabilizzazione del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva accolto la domanda dei lavoratori, disapplicando alcune delibere aziendali che avevano modificato in senso deteriore l'inquadramento dalla categoria B alla categoria A, e aveva condannato l'azienda a inquadrare entrambi nel profilo di Operatore Tecnico addetto all'assistenza, categoria B del CCNL Comparto Sanità, con corresponsione delle differenze retributive. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato verbali di conciliazione e un'istanza congiunta di definizione del giudizio, dando atto dell'avvenuta rinuncia agli atti e all'azione o comunque della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha precisato che, in tale situazione, non si verifica una cassazione della sentenza impugnata, ma viene meno la sua efficacia per effetto dell'accordo negoziale, con conseguente impossibilità di accogliere la richiesta di "cassazione senza rinvio" formulata dalle parti. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso, non quando sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 382 c.p.c.
richiamato per escludere che la definizione convenzionale della lite rientri nelle tipologie decisorie ivi previste
art. 383 c.p.c.
richiamato per escludere l'applicabilità delle forme di cassazione con rinvio nel caso di cessazione della materia del contendere
art. 384 c.p.c.
richiamato per affermare che la situazione non è riconducibile a una decisione di cassazione ai sensi di tale norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il contributo unificato დამატivo non è dovuto quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere e non con rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso
legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata come norma di modifica del meccanismo sul raddoppio del contributo unificato
legge regionale n. 10/2007
richiamata nella ricostruzione della disciplina regionale che prevedeva la stabilizzazione del personale
art. 3, comma 38, legge regionale n. 40/2007
richiamato nella ricostruzione della disciplina regionale di estensione della stabilizzazione agli operatori addetti all'integrazione scolastica
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo che definisce la controversia, il giudice di legittimità deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La sopravvenuta definizione negoziale della lite non si traduce in una cassazione della sentenza, né in una semplice inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ma determina l'accertamento dell'estinzione dell'interesse alla decisione per effetto dell'accordo.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto o la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
- In presenza di accordo transattivo che regoli anche le spese, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese conformemente a quanto pattuito tra le parti.
Come è indicizzato
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