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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03668/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una addetta ai servizi di integrazione scolastica per alunni con handicap, poi stabilizzata dall'azienda sanitaria. La Corte d'appello aveva accolto la domanda della lavoratrice, disapplicando due deliberazioni aziendali che avevano inciso in peius sul suo inquadramento, e aveva ordinato l'inquadramento nel profilo di Operatore Tecnico addetto all'assistenza, categoria B del CCNL Comparto Sanità, con riconoscimento del relativo trattamento economico differenziale dalla data della stabilizzazione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a undici motivi, ma nel corso del giudizio le parti hanno depositato un verbale di conciliazione e un atto congiunto con cui hanno chiesto di prendere atto della rinuncia agli atti e all'azione e, in ogni caso, della cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha precisato che, in tale ipotesi, non si tratta di cassare la sentenza impugnata, ma di constatare che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale, con conseguente perdita di efficacia della decisione di merito. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite conformemente a quanto previsto nell'accordo e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, non quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 382 c.p.c.

    Richiamato, insieme agli artt. 383 e 384 c.p.c., per escludere che la situazione fosse riconducibile a una delle tipologie decisorie tipiche della Corte in presenza di accordo sopravvenuto tra le parti.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato, insieme agli artt. 382 e 384 c.p.c., per affermare che l'accordo delle parti nel corso del giudizio di legittimità comporta cessazione della materia del contendere e non una pronuncia di cassazione senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato, insieme agli artt. 382 e 383 c.p.c., per escludere la possibilità di ricondurre la vicenda a una decisione di cassazione in presenza di regolazione convenzionale della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto dell'impugnazione o una pronuncia di inammissibilità/improcedibilità.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata come fonte modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • L. regionale n. 10/2007

    Indicata come base normativa della stabilizzazione del personale cui faceva riferimento la decisione di merito.

  • art. 3, comma 38, L. regionale n. 40/2007

    Richiamato come disposizione che estendeva la stabilizzazione agli operatori che svolgevano servizio di integrazione scolastica per alunni portatori di handicap.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • La definizione convenzionale della lite esclude che la Corte possa pronunciare cassazione senza rinvio: il giudice di legittimità deve limitarsi ad accertare la sopravvenuta regolazione negoziale del rapporto controverso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la sanzione è prevista solo per l'esito sfavorevole dell'impugnazione nel merito o per la sua inammissibilità/improcedibilità.
  • Quando l'accordo transattivo interviene in pendenza del giudizio di legittimità e le parti ne chiedono congiuntamente la definizione, viene meno l'interesse alla decisione del ricorso e la controversia resta disciplinata esclusivamente dall'accordo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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