Cassazione Civile, Ordinanza n. 03643/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal mancato conferimento di un incarico di specialista ambulatoriale per l'anno 2015 e dalla conseguente mancata percezione del compenso, con domanda anche di rinnovo automatico per il 2016. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto del professionista all'incarico, affermando la giurisdizione del giudice ordinario e ritenendo non applicabili al caso sia il divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza previsto dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, sia l'incompatibilità di cui all'art. 25 dell'A.C.N. 30 luglio 2015. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, difetto di giurisdizione dell'A.G.O. perché la controversia riguarderebbe un interesse legittimo alla costituzione del rapporto; secondo, violazione dell'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, sostenendo che l'incarico di specialista ambulatoriale rientrerebbe nel divieto di attribuire incarichi di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi ai pensionati; terzo, violazione dell'art. 25 dell'A.C.N. 30 luglio 2015, assumendo che la disposizione contrattuale confermerebbe l'incompatibilità dell'attività richiesta con la posizione del professionista, che sarebbe rientrato tra i soggetti in quiescenza destinatari del divieto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla giurisdizione, confermando che le controversie relative al conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con il SSN appartengono al giudice ordinario, perché la procedura non ha natura concorsuale ma esprime potere negoziale della P.A. come datore di lavoro. Ha poi respinto i motivi sostanziali: l'incarico di specialista ambulatoriale non rientra, secondo interpretazione letterale e restrittiva, tra gli incarichi di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi vietati dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012; la stessa conclusione vale per l'art. 25 dell'A.C.N., che non è applicabile al caso, anche perché il soggetto non rientra nelle categorie espressamente previste dalla norma contrattuale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
La controversia sul conferimento dell'incarico di specialista ambulatoriale non appartiene alla giurisdizione amministrativa, ma a quella ordinaria, perché non si tratta di procedura concorsuale.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare il difetto di giurisdizione.
art. 5, comma 9, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012
"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza"
Il divieto va interpretato letteralmente e restrittivamente; l'incarico di specialista ambulatoriale non è riconducibile agli incarichi di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi vietati, né è consentita un'interpretazione estensiva o analogica.
art. 28, comma 5, lett. d), A.C.N. 29 luglio 2009
La previsione richiamata non consente di ricondurre l'attività di specialista ambulatoriale al concetto di consulenza nel senso previsto dall'art. 5, comma 9, d.l. n. 95 del 2012.
"È incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che ... fruisca di trattamento di quiescenza"
La clausola non si applica al caso concreto, sia perché il soggetto non rientra nelle categorie considerate nei termini del divieto, sia perché deve essere letta in modo restrittivo e coerente con la ratio dell'incompatibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno convenzionato con il servizio sanitario nazionale non hanno natura concorsuale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Le disposizioni che introducono divieti o incompatibilità per i soggetti in quiescenza devono essere interpretate in senso letterale e restrittivo, senza ricorso ad analogia o estensione oltre i casi espressamente previsti.
- Un incarico professionale sanitario svolto in convenzione non è automaticamente assimilabile a un incarico di studio o consulenza ai fini del divieto previsto per i pensionati, occorrendo verificare la specifica natura dell'attività.
- La ratio delle norme che limitano incarichi ai pensionati è impedire la prosecuzione sostanziale della medesima attività lavorativa sotto diverso titolo, non precludere ogni prestazione professionale astrattamente connessa al settore di provenienza.
- Quando la categoria soggettiva o l'oggetto dell'incarico non coincidono con quelli tipizzati dalla norma di divieto, l'incompatibilità non può essere desunta in via interpretativa estensiva.
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