Cassazione Civile, Ordinanza n. 03680/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento delle differenze retributive e, in sostanza, dell'intero trattamento economico spettante al dirigente di struttura complessa, sostenendo che non si trattasse di una mera sostituzione disciplinata dal contratto collettivo, ma dell'istituzione di nuove posizioni di Unità Operativa Complessa, affidate provvisoriamente a loro nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali ex d.P.R. n. 484 del 1997. Gli incarichi erano stati mantenuti per molti anni, ben oltre i termini previsti per la sostituzione. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione hanno denunciato violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la perdurante assegnazione di funzioni dirigenziali superiori dovesse comportare il diritto alla retribuzione piena del posto coperto, e non alla sola indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nella dirigenza medica del S.S.N., la sostituzione del titolare di struttura complessa non integra svolgimento di mansioni superiori, perché si colloca all'interno del ruolo unico della dirigenza sanitaria; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, nonché l'insussistenza del diritto al trattamento economico del dirigente sostituito. La protrazione dell'incarico oltre il termine di sei o dodici mesi previsto per la copertura temporanea della vacanza non altera il regime economico, poiché la contrattazione collettiva prevede solo un'indennità sostitutiva e tale disciplina è ritenuta remunerativa anche ai fini dell'art. 36 Cost. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
non è violato dal sistema delle sostituzioni nella dirigenza medica, poiché l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva è considerata adeguata remunerazione
art. 2103 c.c.
non si applica alla dirigenza sanitaria, poiché le sostituzioni non sono mansioni superiori
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
è riferibile al personale non dirigenziale e non alla dirigenza sanitaria
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
conferma l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti, in ragione della natura dell'incarico dirigenziale
art. 15 d.lgs. n. 502/1992
la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo e in un unico livello
art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992
ribadisce che le sostituzioni nella dirigenza sanitaria non configurano mansioni superiori
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
rimette alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo della dirigenza e sancisce il principio di onnicomprensività
art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000
disciplina le sostituzioni, esclude che esse siano mansioni superiori e prevede una specifica indennità sostitutiva
art. 28, comma 6, c.c.n.l. 8 giugno 2000
prevede l'equivalenza delle mansioni dirigenziali e l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c.
art. 27 c.c.n.l. 2000
esclude rapporti di sovra o sottoordinazione tra diverse tipologie di incarichi dirigenziali
art. 6 c.c.n.l. 2008
le diverse tipologie di incarichi sono attribuzioni diverse ma di pari dignità
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il richiamo per relationem della motivazione di precedente conforme
art. 374, comma 2, c.p.c.
non ricorrevano i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, essendo l'isolato precedente superato
d.P.R. n. 484 del 1997
richiamato quale quadro procedurale per l'espletamento delle procedure di copertura delle strutture complesse
direttiva 1999/70/CE
la clausola di non discriminazione non è invocabile per contestare il regime degli incarichi dirigenziali a termine, distinto dal rapporto di servizio a tempo indeterminato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria del S.S.N. la sostituzione del titolare di una struttura complessa, quando avviene nel quadro del ruolo unico dirigenziale e della disciplina collettiva, non costituisce svolgimento di mansioni superiori.
- Se la contrattazione collettiva qualifica la sostituzione come estranea alle mansioni superiori e prevede una specifica indennità sostitutiva, il dirigente sostituto non può pretendere il trattamento economico pieno del titolare, anche se la sostituzione si protrae oltre il termine temporale previsto per la procedura di copertura del posto.
- Per la dirigenza pubblica e sanitaria l'art. 2103 c.c. non opera in via generale, dovendo prevalere la disciplina speciale che collega il trattamento economico alle funzioni conferite secondo il principio di onnicomprensività.
- Il superamento del termine previsto per la sostituzione ha funzione sollecitatoria dell'amministrazione, ma non trasforma di per sé l'incarico provvisorio in assegnazione di mansioni superiori né genera automaticamente differenze retributive.
- La clausola di non discriminazione del diritto dell'Unione in materia di lavoro a tempo determinato non è utilmente invocabile per alterare il regime degli incarichi dirigenziali, quando il rapporto di servizio sottostante resta a tempo indeterminato e solo l'incarico è necessariamente temporaneo.
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